Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2025, n. 36899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36899 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
CO HI LA SI
RB CALASELICE AN AL GIOVANBATTISTA TONA
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto dal
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36899/2025 Roma, li, 12/11/2025
Sent. n.sez. 2923/2025 CC 21/10/2025 R.G.N. 22282/2025
Sentenza oscurata
EH EO nato in [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 16/04/2025 del Tribunale del riesame di Venezia
udita la relazione svolta dal Consigliere PA MA;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore:
l'avv. Mauro Serpico si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
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Firmato Da: CO HI Emesso Da: TRUSTPRO
3738af50f3b26321 Firmato Da: LA SI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4ea0d89205314261
QUALIFIED CA 1 Serial: Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 690c52c51a475951
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 16 aprile 2025 il Tribunale di Venezia, quale giudice del riesame, ha respinto la richiesta di riesame presentata da RD HU avvero l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 26 marzo 2025 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, quale indagato per il delitto di cui agli artt. 110 e 575 cod. pen., a lui ascritto per avere cagionato la morte di ER SO il 06 maggio 2024, introducendosi di notte nella sua abitazione mediante effrazione, e colpendolo con almeno sei-otto fendenti al capo. Il Tribunale, dopo avere riepilogato le modalità del fatto e le indagini svolte per l'individuazione dei responsabili, ha in primo luogo respinto la richiesta di retrodatare al 12/10/2024 l'iscrizione dello HU nel registro degli indagati, con conseguente inutilizzabilità delle attività di indagine successive, ritenendo che, a quell'epoca, a suo carico vi fossero solo generici sospetti di coinvolgimento nella vicenda, essendo stata accertata soltanto la presenza della sua auto presso l'abitazione della vittima la notte dell'omicidio, in orario compatibile con esso, e quattro giorni prima, con modalità compatibili con un sopralluogo, ma non essendo stato accertato se egli fosse a bordo della stessa, tanto che gli investigatori stavano seguendo anche altre piste. Poi ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità del campione di DNA prelevato tramite un test alcoolimetrico, mentre ha accolto quella di inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese dall'indagato il 16/01/2025, essendo emersi, in quella sede, indizi di reità che imponevano di interrompere l'esame. Il Tribunale ha, perciò, ritenuto sussistenti i gravi indizi evidenziati nell'ordinanza genetica, cioè la presenza dell'auto dello HU presso l'abitazione della vittima in orario compatibile con l'omicidio, guidata dall'indagato come da lui riferito alla moglie, la presenza nell'abitazione della vittima del profilo genetico del suo figlioletto di due anni, rinvenuto su un frammento di plastica del cacciavite usato per forzare la portafinestra attraverso cui l'omicida era penetrato all'interno, l'alibi falso circa l'essersi trovato in casa nell'orario del fatto, e infine il contenuto di una intercettazione. Infatti egli, intercettato durante le fasi del fermo, disposto dal pubblico ministero ma non convalidato dal G.i.p., aveva dichiarato alla moglie di essere entrato nella casa della vittima per rubare un paio di cose e di avere aperto la finestra con un cacciavite con cui il loro bambino era solito giocare, negando però di averla uccisa. Inoltre egli, mentre era trattenuto nei locali della polizia dopo il fermo, aveva alternato crisi di pianto e parziali ammissioni circa l'avere colpito la vittima con una spranga: il Tribunale ha ritenuto tali dichiarazioni utilizzabili, nella fase cautelare, perché rese spontaneamente.
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Firmato Da: CO HI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3b26321 Firmato Da: LA SI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4ea0d89205314261 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a475951
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari del pericolo di reiterazione del reato, stante la pericolosità dimostrata dall'indagato con l'aggredire la vittima con ferocia, invece di fuggire al suo imprevisto rientro, dimostrando così una forte inclinazione a delinquere e la propensione a compiere qualsiasi azione per procurarsi l'impunità, e stanti le precarie condizioni economiche del medesimo, che potrebbero indurlo a compiere altri delitti contro il patrimonio. Ha ritenuto sussistente anche il pericolo di inquinamento probatorio, avendo egli già indotto la moglie a mentire per confermare di essere rimasto in casa la notte del fatto, mentre la donna in quei giorni era in Albania. Il Tribunale, infine, ha ritenuto necessaria la custodia in carcere, essendo gli arresti domiciliari, in particolare presso l'abitazione familiare, anche con braccialetto elettronico, palesemente insufficienti ad escludere il pericolo di inquinamento probatorio, ed insufficienti anche ad evitare il pericolo di recidiva, richiedendo una capacità di autocontrollo che nell'indagato è stata ritenuta assente, vista la sua violentissima reazione al rientro in casa della persona che stava derubando. Conclusivamente, inoltre, il Tribunale ha ritenuto insussistenti elementi idonei a superare la doppia presunzione che assiste la misura cautelare nel caso di commissione del delitto qui contestato.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso RD HU, per mezzo del difensore avv. Mauro Serpico, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per molteplici ragioni.
2.1.1. In primo luogo, gli accertamenti biologici eseguiti dal RIS sono inutilizzabili per il mancato avviso ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen., che era dovuto perché l'iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati deve essere retrodatata al 12/10/2024 essendo emersi a suo carico, a quella data, indizi sufficienti per tale iscrizione, dal momento che, secondo la giurisprudenza, essi non devono avere la gravità necessaria per l'emissione di una misura cautelare. L'accertata presenza dell'auto del ricorrente presso l'abitazione della vittima in orario compatibile con l'omicidio, e il suo passaggio in tale luogo pochi giorni prima, erano già elementi sufficienti per l'iscrizione, non essendo rilevante, sotto tale profilo, il mancato accertamento dell'identità del suo guidatore dal momento che, quanto meno nell'episodio del mero sopralluogo, l'auto era partita dal luogo di lavoro del ricorrente stesso. Infatti, sulla base di tali elementi, la polizia giudiziaria chiese al pubblico ministero di avviare attività tecniche sull'auto e intercettazioni a carico dello HU. Tale retrodatazione rende inutilizzabili gli accertamenti irripetibili compiuti dal RIS per enucleare il profilo genetico sui reperti sequestrati, in quanto iniziati dopo quella data, senza l'avviso ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen.
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2.1.2. Gli accertamenti compiuti dal RIS sono inutilizzabili anche per la illegittimità delle modalità di prelievo del DNA a carico del ricorrente. L'accertamento mediante alcooltest, a seguito del quale fu acquisito il beccuccio usato per l'esame, non è stato casuale, bensì effettuato appositamente per ottenere tale campione, come dimostrato dal fatto che la polizia municipale lo eseguì munendosi di guanti sterili e inserendo il beccuccio, subito dopo, in una busta sterile, per evitare contaminazioni, accorgimenti solitamente non usati nei normali controlli su strada. Non si è trattato, pertanto, di un prelievo occulto mediante il sequestro di oggetti contenenti il DNA dell'indagato, bensì di un prelievo eseguito direttamente sul soggetto, aggirando la norma che impone di chiedere il suo consenso.
2.1.3. L'ordinanza non ha risposto, poi, all'ulteriore doglianza fondata sulla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'avviso degli accertamenti irripetibili, da svolgere ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen., deve essere inviato non solo a chi sia formalmente iscritto nel registro degli indagati, ma anche a chi sia individuabile come autore del reato sulla base di indizi seri, anche se non gravi, condizione sicuramente sussistente a carico del ricorrente alla data del 02/12/2024, dopo gli ulteriori accertamenti circa l'assenza di sua moglie dall'Italia nel giorno del fatto, circostanza che dimostrava come alla guida dell'auto vi fosse lui stesso. Tale condizione rende inutilizzabili gli accertamenti biologici compendiati dal RIS nella relazione del 17/02/2025.
La
2.1.4. Sono inutilizzabili, infine, le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal ricorrente al momento del fermo, in assenza del difensore. giurisprudenza, in alcune sue pronunce, le ritiene utilizzabili purché contenute in un verbale sottoscritto dal dichiarante, mentre ciò non è avvenuto nel presente caso: poiché sul punto vi è contrasto tra le varie sentenze della Cassazione, dovrà valutarsi la necessità di proporre la questione alle Sezioni Unite. La prova di resistenza, infatti, dimostra l'essenzialità di tali dichiarazioni, senza le quali gli indizi non risultano di gravità tale da giustificare l'emissione della misura cautelare, consistendo solo nella presenza dell'auto del ricorrente presso l'abitazione della vittima, il giorno dell'omicidio e pochi giorni prima, e nell'esito delle intercettazioni a carico di lui e di sua moglie. Essi appaiono smentiti dal messaggio che risulta partito dal telefono della vittima oltre un'ora dopo quella presunta della sua morte: l'affermazione del Tribunale, che si sia trattato di un messaggio generato automaticamente dal cellulare, è fondata solo su una informazione acquisita tramite fonti aperte, ma si tratta di un'ipotesi impossibile, perché quel numero riceve messaggi automatici solo a seguito di operazioni eseguite dall'utente stesso. La sussistenza del falso alibi deve essere esclusa perché esso è contenuto nelle dichiarazioni rese dal ricorrente alla polizia giudiziaria il 16/01/2025, che lo stesso Tribunale ha dichiarato inutilizzabili, e alle
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Firmato Da: CO HI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3b26321 Firmato Da: LA SI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ea0d89205314261 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a475951
quali non può supplire il resoconto fattone alla moglie. Peraltro, il contenuto della telefonata con la moglie dimostra che egli non aveva alcuna intenzione di fornire un alibi, e neppure di coinvolgere la donna in una falsa dichiarazione. In tutte le conversazioni intercettate, inoltre, il ricorrente ha ammesso solo di essere entrato nell'abitazione della vittima per commettere un furto, ma ha sempre negato l'omicidio; anche il movente del furto, peraltro, è illogico, perché egli risulta essere penetrato nell'abitazione in un orario in cui la vittima era solita rincasare, cosa che egli avrebbe scoperto con il pedinamento compiuto pochi giorni prima, se questo fosse veramente avvenuto.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura applicata. Il pericolo di inquinamento probatorio è insussistente dal momento che, come già evidenziato, dalla conversazione con la moglie non emerge né che egli abbia voluto fornire un falso alibi, che peraltro non risulta fornito stante la inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, né che intendesse coinvolgere la donna in una falsa dichiarazione. L'intervenuta discovery dell'esito delle indagini svolte, poi, rende non attuale tale pericolo, ed infatti sono stati da subito autorizzati i suoi colloqui in carcere con i propri familiari;
il Tribunale, peraltro, non ha indicato quali esigenze attinenti alle indagini rendano sussistente tale pericolo e la necessità di arginarlo. La sussistenza del pericolo di reiterazione del reato viene motivata con l'asserita indole violenta e l'incapacità di autocontrollo del ricorrente, ma tale motivazione è illogica e contraddittoria. Le modalità del fatto non dimostrano la capacità o meno di autocontrollo, e le conversazioni intercettate dimostrano l'incapacità del ricorrente di affrontare emotivamente la vicenda giudiziaria, come emerge anche dalle crisi di pianto e dalla presunta confessione al momento del fermo. Del tutto illogico è dedurre l'attualità di tale pericolo dal permanere delle condizioni economiche precarie, atteso che esse persistono da anni, senza che mai il ricorrente avesse commesso reati predatori o caratterizzati dalla violenza. Nel lungo periodo trascorso prima della emissione ed esecuzione della misura cautelare, inoltre, il ricorrente ha tenuto una condotta assolutamente corretta, dimostrando quindi una normale capacità di autocontrollo. Le modalità del fatto dimostrano, caso mai, l'assenza di una capacità criminale, avendo egli agito usando la propria auto, dotata di sistema satellitare, ed avendo poi conversato con la moglie per telefono e in ambienti chiusi senza neppure sospettare di poter essere intercettato. La motivazione dell'ordinanza è illogica e contraddittoria, pertanto, anche quanto alla scelta della misura cautelare più grave, dal momento che gli arresti domiciliari nell'abitazione rendono non reiterabile la condotta criminosa, non
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Firmato Da: CO HI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial #: 3738af50f3b26321- Firmato Da: LA SI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ea0d89205314261 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 690c52c51a475951
essendovi elementi da cui dedurre una incapacità di autocontenimento e non sussistendo pericoli di inquinamento probatorio. La doppia presunzione relativa, stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., può pertanto essere superata, essendo applicabili anche solo gli arresti domiciliari.
3. Il Procuratore generale, nella discussione orale, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, in entrambi i suoi motivi, e deve essere rigettato.
2. Nel primo motivo del ricorso viene contestata, sotto vari profili, l'utilizzabilità dell'indagine consistente nella effettuazione e nell'analisi dei rilievi biologici compiute dal RIS, e l'utilizzabilità di tutte le indagini svolte successivamente al 12/10/2024. 2.1. Il ricorrente afferma che, a quella data, gli inquirenti avevano raccolto indizi sufficienti per iscrivere il nome del ricorrente nel registro degli indagati. Questa doglianza è in sé contraddittoria, in quanto il ricorrente attribuisce, in questo caso, una valenza rilevante agli elementi raccolti sino a quel momento, consistenti solo nell'accertata presenza della sua auto, pur ignorandosi l'identità del guidatore, nei pressi dell'abitazione della vittima sia la notte del fatto, in orario compatibile con esso, sia in una occasione di pochi giorni precedenti, mentre in altra parte del ricorso svilisce tali elementi evidenziandone l'equivocità. La sua affermazione, peraltro, è errata. Questa Corte ha stabilito che «In tema di indagini preliminari, l'obbligo del pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stesso è attribuito sussiste, ai sensi dell'art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., solo qualora siano stati acquisiti indizi, i quali, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l'emissione di provvedimenti restrittivi, devono possedere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona, sicché non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato» (Sez. 1, n. 36918 del 11/07/2024, Rv.287130-01). Nel presente caso, il Tribunale del riesame ha precisato, con motivazione logica e non contraddittoria, che a quella data a carico del ricorrente gravavano solo dei sospetti, per quanto seri, non essendosi neppure accertato chi si trovava alla guida del suo veicolo nelle due occasioni in cui esso era stato ripreso in sosta presso l'abitazione della vittima, e non essendo emersi dati utili in tal senso neppure dalle analisi dei tabulati telefonici della sua utenza (così alla pag. 10 dell'ordinanza impugnata). In quel periodo, inoltre, le indagini erano indirizzate anche a carico di altre persone, a conferma del fatto che gli elementi raccolti non consentivano ancora
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Firmato Da: CO HI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3b26321 Firmato Da: LA SI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ea0d89205314261 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 690c52c51a475951
di individuare un possibile indiziato (pagg. 11 e 12 dell'ordinanza). Il fatto che, sulla base dei predetti elementi, fossero state disposte intercettazioni a carico del ricorrente non è dirimente: in primo luogo, le intercettazioni furono disposte anche a carico di altri sospettati, come ampiamente riferito nell'ordinanza, e in secondo luogo occorre ricordare che «I gravi "indizi di reato", presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni... attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine» (Sez. 1, n. 2568 del 18/09/2020, dep. 2021, [...]). La strategia investigativa di procedere ad intercettazioni, pertanto, è stata legittimamente diretta verso tutti i soggetti sui quali gravavano dei generici sospetti, ed il fatto di non essere state disposte solo a carico del ricorrente è un elemento sufficiente per escludere che il pubblico ministero avesse già raccolto indizi significativi a suo carico, tali da imporre l'iscrizione del suo nome nel registro degli indagati. Il ricorso, peraltro, non si confronta con questo aspetto, che non viene neppure menzionato, ed omette pertanto di prendere atto dell'effettivo stato delle indagini alla data del 12/10/2024, infondatamente indicata come momento in cui gli indizi si erano concretizzati a carico del ricorrente. Il conferimento dell'incarico di consulenza al RIS, avvenuto nelle forme di cui all'art. 359 cod. proc. pen., risulta pertanto legittimo, e l'esito dello stesso è pienamente utilizzabile. Il fatto che la relazione sia stata depositata solo in data 17/02/2025, dopo che il nome del ricorrente era stato iscritto nel registro degli indagati, a seguito degli sviluppi dell'indagine, soprattutto attraverso le intercettazioni telefoniche, e dopo la data del 02/12/2024 in cui, secondo il ricorrente, la polizia aveva ormai accertato che solo lui poteva trovarsi alla guida dell'auto nelle occasioni ritenute significative, è del tutto irrilevante, dovendosi fare riferimento, per valutare la legittimità della procedura utilizzata, alla data di conferimento dell'incarico, a cui ha fatto necessariamente seguito l'omissione di avviso in relazione a tutte le attività svolte.
2.2. Questo primo motivo di ricorso è infondato anche nella parte in cui afferma l'inutilizzabilità dell'accertamento compiuto dal RIS, perché il confronto del materiale genetico rinvenuto sul frammento di plastica con il DNA del ricorrente sarebbe avvenuto attraverso un prelevamento illecito di quest'ultimo, mediante un alcooltest finalizzato, in realtà, ad effettuare tale prelievo senza il suo consenso. L'affermazione è infondata, in quanto la prova dell'alcooltest è stata eseguita legittimamente in data 02/12/2024, durante un controllo su strada, e con il consenso del ricorrente a sottoporsi ad esso. L'utilizzo successivo del beccuccio,
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Firmato Da: CO HI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial #: 3738af50f3b26321- Firmato Da: LA SI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ea0d89205314261 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 690c52c51a475951
per prelevare il DNA dell'indagato e confrontarlo con il reperto isolato, non viola alcun diritto del soggetto, trattandosi, come detto, di un materiale rilasciato volontariamente con finalità di verifica di un eventuale stato di alterazione, verifica che è stata realmente effettuata. Questa Corte, infatti, ha ritenuto che *In tema di indagini preliminari, gli esiti del prelievo di tracce biologiche e delle successive analisi genotipiche finalizzate ad eventuali confronti sono utilizzabili quando il procedimento si svolga contro ignoti e non sia possibile osservare le garanzie di difesa previste per gli accertamenti tecnici irripetibili compiuti dal pubblico ministero» (Sez. 1, n. 52872 del 12/10/2018, Rv.275058-02): alla data del prelievo non vi erano ancora indizi sufficienti per giustificare l'iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati, e il procedimento era ancora a carico di ignoti. Inoltre, è stato ripetutamente affermato che «In tema di perizia o di accertamenti tecnici irripetibili, il prelievo del DNA della persona indagata, attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici alla stessa attribuibili, non è qualificabile quale atto invasivo o costrittivo, e, essendo prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici, non richiede l'osservanza delle garanzie difensive, che devono, invece, essere garantite nelle successive operazioni di comparazione del consulente tecnico» (Sez. 2, n. 2087 del 10/01/2012, [...]). La doglianza, peraltro, appare infondata anche perché il ricorrente non ha smentito la precisazione, contenuta alle pagine 5 e 12 dell'ordinanza, secondo cui il 16/01/2025 il ricorrente, chiamato a rendere sommarie informazioni testimoniali, consenti di sottoporsi al prelevamento di un campione di DNA: egli, pertanto, ha consentito all'analisi del proprio DNA nell'ambito del procedimento in questione, circostanza che esclude qualunque violazione di un suo diritto per il fatto che l'analisi sia stata compiuta su un campione prelevato, in precedenza, per finalità diverse. Anche sotto questo profilo il ricorso non si confronta integralmente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, contestando solo in parte le argomentazioni con cui le sue doglianze sono state respinte.
2.3. L'utilizzabilità delle dichiarazioni confessorie rese alla polizia giudiziaria al momento del fermo, in assenza del difensore, riportate nell'annotazione redatta dalla polizia giudiziaria il 24/03/2025, è stata motivata dal Tribunale del riesame conformandosi all'indirizzo maggioritario di questa Corte, secondo cui *Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le spontanee dichiarazioni rese dall'indagato, in assenza del difensore e senza gli avvisi ex art. 64 cod. proc. pen., alla polizia giudiziaria e non verbalizzate, purché emerga con chiarezza la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse» (Sez. 2, n. 22962 del 31/05/2022, [...]; Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, [...]), e spiegando le ragioni della ritenuta maggiore aderenza al testo normativo di tale
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Firmato Da: CO HI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3b26321 Firmato Da: LA SI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4ea0d89205314261 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 690c52c51a475951
indirizzo, rispetto a quello che pone ulteriori limiti alla loro utilizzabilità, in particolare richiedendo la loro verbalizzazione e sottoscrizione da parte del dichiarante. Il ricorrente contesta questa parte della motivazione semplicemente opponendovi il diverso indirizzo giurisprudenziale sopra menzionato, senza indicare alcuna ragione per la quale esso debba, a suo avviso, essere ritenuto più corretto. La doglianza, peraltro, è irrilevante perché l'ordinanza stessa ha ritenuto non essenziali tali dichiarazioni, affermando in modo esplicito che «la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo al prevenuto risulta comprovata indipendentemente dall'utilizzabilità o meno di tali ultime dichiarazioni» (pag. 18 dell'ordinanza). Il ricorso non si confronta con questa valutazione, ed effettua una complessiva prova di resistenza escludendo dal compendio indiziario non solo tali dichiarazioni, ma anche l'esito dell'analisi del DNA e parte del contenuto delle intercettazioni, limitando quindi tale prova agli accertamenti circa la presenza dell'auto dell'indagato presso l'abitazione della vittima, nelle due occasioni indicate, e agli esiti delle intercettazioni, omettendo però di riferire il colloquio intercorso tra il ricorrente e la moglie dopo il fermo, contenente quanto meno parziali ammissioni in merito all'essersi egli introdotto in casa della vittima per commettere un furto (pag. 15 dell'ordinanza). valutazione conclusiva del ricorrente, in merito alla insufficienza degli indizi a suo carico, è pertanto errata, in quanto si fonda su un esame parcellizzato degli stessi, trascurando del tutto quelli più significativi.
La
2.4. Deve anche evidenziarsi che l'asserita «portata dimostrativa≫ dell'indizio costituito dal messaggio partito dal telefono della vittima alle ore 1.01.51 del giorno 06/05/2024, che sarebbe tale da scardinare l'intero impianto probatorio perché dimostrerebbe che la vittima, a quell'ora, era ancora viva, è stata motivatamente esclusa dal Tribunale del riesame, alla pag. 18 dell'ordinanza. La sua valutazione, che si tratti di un messaggio inviato automaticamente dal telefono nell'ambito dei servizi di verifica di Google, è logica e fondata su elementi notori di conoscenza, ai quali il ricorrente oppone solo una sua diversa valutazione, asseritamente fondata sulle medesime fonti aperte utilizzate dal Tribunale, ed è conforme alle risultanze di altre indagini, in particolare quelle relative all'ora del decesso della vittima. Il medico legale, in sede di esame esterno, la collocò tra le ore 22.00 e le ore 24.00 del 05/05/2024, e tale orario, confermato in sede di autopsia, è stato posticipato di qualche minuto solo a seguito dell'accertamento, mediante la visione delle riprese di varie telecamere, del rientro a casa delle vittima avvenuto alle ore 00.04 del giorno 06/05/2024: la morte, pertanto, si è verificata immediatamente dopo la mezzanotte, e l'affermazione di un utilizzo del telefono da parte della
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Firmato Da: CO HI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3b26321 Firmato Da: LA SI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4ea0d89205314261 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 690c52c51a475951
vittima stessa dopo le ore 1.00 non è plausibile, perché incompatibile con l'indicato elemento oggettivo. Il primo motivo del ricorso, relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve pertanto essere respinto, risultando l'ordinanza impugnata logica, non contraddittoria e approfondita in merito alla presenza di molti indizi rilevanti e convergenti, sufficienti per l'applicazione della misura cautelare
3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. L'ordinanza, oltre a ribadire l'applicabilità della presunzione relativa stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., stante la natura del delitto contestato al ricorrente, motiva dettagliatamente la sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio, e la necessità di disporre la custodia in carcere al fine di salvaguardarle. Le modalità dell'omicidio e la sua efferatezza rendono fondata la valutazione di una incapacità di autocontrollo da parte del ricorrente che, secondo la ricostruzione consentita dagli elementi al momento acquisiti, ha reagito alla scoperta del suo tentativo di furto, da parte della vittima, non con una immediata fuga ma con una aggressione brutale, colpendola ripetutamente in testa con un oggetto pesante, con una violenza ben superiore a quella sufficiente per renderla inoffensiva. La persistente incapacità economica del ricorrente, che lo avrebbe spinto a commettere il furto, è stata logicamente ritenuta una condizione che rende concreto il pericolo di reiterazione di gravi reati, al fine di procurarsi un profitto. Anche il pericolo di inquinamento probatorio è stato motivato in modo logico e plausibile, emergendo da una conversazione con la moglie il tentativo di indurla a mentire per sostenere l'alibi fornito alla polizia. L'idoneità dell'applicazione della misura cautelare più restrittiva, poi, è sufficientemente motivata con il richiamo alla predetta incapacità di autocontrollo e alla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio attuabile mediante il coinvolgimento dei familiari, apparendo logicamente impossibile salvaguardare le indicate esigenze cautelari con gli arresti domiciliari. Il ricorrente oppone a tali motivazioni una sua diversa opinione circa la non attualità del pericolo di reiterazione di gravi reati e di quello di inquinamento probatorio, stante l'avvenuta discovery degli elementi a suo carico, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni dell'ordinanza e senza considerare che, non avendo egli riferito una propria versione dell'accaduto, per quanto risulta, potrebbe ancora tentare di costruirsi un alibi o, comunque, di elaborare una versione a lui favorevole. L'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., per applicare una misura diversa dalla custodia in carcere
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Firmato Da: CO HI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial #: 3738af50f3b26321- Firmato Da: LA SI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ea0d89205314261 Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 690c52c51a475951
devono acquisirsi <<elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure>: in questo caso, il Tribunale del riesame ha ritenuto che simili elementi non siano stati acquisiti, e lo stesso ricorrente non ne indica alcuno. Questa Corte, però, ha costantemente affermato che «La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo» (Sez. 5, n. 3950 del 07/12/2021, dep. 2022, [...]). La mancanza di una prova contraria, che non può essere individuata neppure nel tempo trascorso dal fatto, data la sua brevità, legittima ulteriormente la già motivata applicazione della custodia in
carcere.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Stante il riferimento al figlio minore del ricorrente, devono omettersi i dati identificativi dei soggetti coinvolti, come previsto dall'art. 52, comma 5, d.lgs. 196/2003. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, deve procedersi altresì alla trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
PA MA
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Il Presidente
GI OC
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