Sentenza 20 febbraio 2013
Massime • 1
Il custode giudiziario - per la sua qualità di soggetto destinatario di uno specifico obbligo di vigilanza sulla cosa affinché ne venga assicurata o conservata l'integrità - risponde della violazione di sigilli a meno che non dimostri che si verte in ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore.
Commentario • 1
- 1. Art. 349 - Violazione di sigillihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art. 349, di assicurare la conservazione o la identità della cosa (SU, 5385/2010). Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale violazione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell'autorità (Sez. 3, 38198/2017). Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2013, n. 29040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29040 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2013 |
Testo completo
29 040 /1 3 40 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 20/02/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ALDO FIALE - Presidente - N. 532/2013 - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. RENATO GRILLO N. 48243/2012- Consigliere - Dott. GIULIO SARNO Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere - Dott. ELISABETTA ROSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO MA N. IL 03/10/1955 AN LI N. IL 25/08/1931 avverso la sentenza n. 2998/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 17/04/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott G Giverchio che ha concluso per elisa m init Reta delriors ཀ Udito, per la parte civile, l'Avv Stagliano Mario di Rame Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza del 17 aprile 2012 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di detta città dell'8 giugno 2010 con la quale CO AU e AN VI, imputati, in concorso tra loro (e con CO VI, successivamente deceduto), dei reati di cui agli artt. 44 lett. b) D.P.R. 80/01; 64, 65,71 e 72 stesso D.P.R. (fatti commessi dal 20 giugno 2005 all'11 gennaio 2006) e 349 cod. pen. [fatto accertato il 29 agosto 2005], erano stati condannati limitatamente al delitto di cui al capo c) (violazione dei sigilli), alla pena ritenuta di giustizia, nonché condannati al risarcimento dei danni cagionati al condominio costituitosi parte civile e prosciolti dalle rimanenti imputazioni perché estinti i reati per intervenuta prescrizione.
1.2 Ricorrono avverso la detta sentenza entrambi gli imputati a mezzo del proprio difensore di fiducia: in particolare ricorrente CO deduce, con un primo motivo, violazione di legge per inosservanza della legge penale (art. 349 cod. pen.) per avere la Corte territoriale confermato il giudizio di colpevolezza nei suoi confronti sulla base della sola qualità di custode, nonostante le dichiarazioni liberatorie di AN VI e di CO VI (genitori di esso ricorrente) circa la sua estraneità al reato. Con un secondo motivo il ricorrente si duole della omessa motivazione da parte della Corte territoriale in merito alla entità della pena inflitta ed al mancato giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante. Con un terzo ed ultimo motivo, il ricorrente deduce violazione della legge - Tw processuale penale per avere la Corte confermato le statuizioni civili in favore del condominio costituitosi parte civile, quale soggetto danneggiato dal reato, relativamente a reati diversi da quello di violazione dei sigilli: rileva la difesa che il diritto al risarcimento del danno è stato riconosciuto dalla Corte territoriale per un reato diverso (abuso edilizio, poi prescritto) da quello (violazione dei sigilli) per il quale è intervenuta la condanna.
1.3 Quanto alla ricorrente AN VI la difesa deduce, con un primo motivo, difetto di motivazione per avere la Corte territoriale confermato la responsabilità della AN in ordine al reato di violazione dei sigilli, nonostante costei non abitasse nell'appartamento oggetto della violazione medesima, sulla base del solo diritto di proprietà dell'immobile abitato dal figlio CO AU. Con un secondo motivo la difesa si duole della omessa motivazione da parte della Corte territoriale in merito alla entità della pena inflitta (giudicata eccessiva) ed al mancato giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante. Con un terzo ed ultimo - motivo, la ricorrente deduce violazione della legge - processuale penale per avere la Corte confermato le statuizioni civili in favore del condominio costituitosi parte civile, quale soggetto danneggiato dal reato, relativamente a reati diversi da quello di violazione dei sigilli: rileva la difesa che il diritto al risarcimento del danno è stato 1 es riconosciuto dalla Corte territoriale per un reato diverso (abuso edilizio poi prescritto) da quello (violazione dei sigilli) per il quale è intervenuta la condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati e vanno, conseguentemente, dichiarati inammissibili. Va premesso, ai fini di una corretta soluzione delle questioni sollevate dai ricorrenti con il primo (parzialmente comune) e terzo (comune) motivo di ricorso, che l'odierna ricorrente AN VI e il defunto coniuge CO VI (originariamente imputato e poi prosciolto per morte) erano chiamati a rispondere quali proprietari di una unità immobiliare confinante con la propria, abitata dal figlio CO AU (odierno ricorrente) per alcuni abusi edilizi interessanti l'appartamento abitato dal figlio: in sede di sopralluogo la P.G., nell'accertare gli abusi edilizi (consistenti, come ricordato nel capo di imputazione e come emerso dalla sentenza del Tribunale, nell'innalzamento del tetto a due falde di circa 60 cm. Rispetto alla quota originaria;
nella demolizione del preesistente solaio che veniva ribassato di circa 30 cm.; nella realizzazione, previa rimozione del solaio preesistente, di solaio intermedio;
realizzazione di tramezzature e predisposizione di due bagno;
realizzazione di altro piccolo manufatto di circa 4 mq.), aveva proceduto al sequestro mediante apposizione dei sigilli e nominato custode CO AU, abitante nella casa oggetto degli interventi edilizi.
1.2 Ciò doverosamente precisato, la decisione della Corte territoriale di confermare la sentenza di primo grado per quanto riguardava la posizione di CO AU, è assolutamente corretta sul piano giuridico attesa, per un verso, la qualità di committente non proprietario delle opere edilizie eseguite all'interno (ma anche all'esterno) dell'appartamento da lui abitato e, per altro verso, la qualità di custode dell'immobile sottoposto a sequestro: come esattamente argomentato dalla Corte distrettuale, si tratta di due qualità che implicano la diretta responsabilità del CO (oltre che per i reati urbanistici ed edilizi, poi dichiarati estinti per prescrizione), anche per la violazione dei sigilli. Invero per costante orientamento di questa Corte, di tale reato è chiamato a rispondere anzitutto ed in via diretta il soggetto nominato custode il quale ha uno specifico obbligo di vigilanza sulla cosa affinchè la stessa non venga modificata e ne venga assicurata e/io conservata l'integrità. La prova liberatoria del caso fortuito o della forza maggiore grava, ovviamente, sul soggetto rivestente la qualità di custode (Cass. Sez. 3^ 24.5.2006 n. 19424, Donato, Rv. 233830).
1.3 Nel caso in esame la Corte di Appello si è uniformata a tale orientamento, senza che da parte del CO fossero state fornite giustificazioni atte ad escluderne la responsabilità (sotto il profilo della causa di forza maggiore, solo labialmente enunciata nei motivi di ricorso) ovvero a qualificare la sua condotta come colposa.
1.4 Per quanto riguarda il primo motivo dedotto dalla difesa della ricorrente AN, trattasi di motivo che fa leva sulla diversa qualità di soggetto (com)proprietario (con il defunto coniuge) dell'immobile oggetto degli interventi edilizi e sottoposto a sequestro con apposizione 2 dei sigilli, asseritamente estraneo per tale ragione - al reato: trattasi di tesi non sostenibile alla luce del pacifico orientamento di questa Corte secondo il quale "In tema di violazione di sigilli, la circostanza aggravante della qualità di custode prevista dall'art. 349, secondo comma, cod. pen. ha natura soggettiva e si comunica ai concorrenti quando sia servita ad agevolare l'esecuzione del reato" (Fattispecie relativa a compartecipe avente la qualità di coniuge dell'agente e pienamente a conoscenza della nomina di quest'ultimo come custode). (per tutte v. Cass. Sez. 3^ 18.10.2011 n. 5029, Ventura e altro, Rv. 252086).
1.5 Anche in questo caso la decisione della Corte di Appello si sottrae a qualsivoglia censura avendo, oltretutto, la Corte individuato la responsabilità della AN, nonostante si trattasse di soggetto non abitante nell'appartamento sottoposto a sequestro, in quanto non solo proprietaria dell'immobile, ma anche direttamente interessata ai lavori che dovevano essere eseguiti nella casa adiacente, abitata dal figlio ed allo stesso destinata.
2. I restanti motivi dedotti da ciascuno dei ricorrenti possono, invece, essere trattati congiuntamente essendo comuni le ragioni enunciate.
3. Quanto alla questione relativa al trattamento sanzionatorio ed al bilanciamento delle circostanze in termini di mera equivalenza, trattasi di censura aspecifica in quanto proposta negli stessi termini di quella già formulata con l'atto di appello e valutata congruamente dalla Corte territoriale con motivazione che si sottrae a qualsiasi vizio, anche di tipo logico.
3.1 Come più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte con orientamento uniforme, "È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (in termini Cass. Sez. 4, sent. del 29.3.2000 n. 5191; Cass. Sez. 1^ n. del 30.9.2004 n. 39598; Cass. Sez. 2^ 15.5.2008 n. 19951; Cass. Sez. 6^ 23.6.2011 n. 27068).
4. Considerazioni analoghe valgono anche con riferimento al terzo motivo, avendo, anche in questo caso, la Corte di Appello dato adeguata risposta alle censure svolte da entrambi gli imputati circa l'asserito difetto di legittimazione del condominio a costituirsi parte civile;
esattamente la Corte ha ravvisato un nesso di causalità tra il reato di violazione dei sigilli (inteso come epilogo della condotta di abuso edilizio precedentemente prescrittasi per decorso del tempo e che però aveva indotto ab origine il condominio a costituirsi parte civile per i danni derivanti dagli abusi) e il danno (sia diretto che riflesso) subito dal condominio: ne consegue che le censure dei ricorrenti, basate unicamente sulla circostanza che il risarcimento del danno in favore del condominio sarebbe stato riconosciuto per un reato diverso (l'abuso 3 و edilizio) rispetto a quello per il quale è poi stata mantenuta la condanna (violazione dei sigilli), sono completamente destituite di fondamento, essendo evidente che la violazione dei sigilli ha comportato il completamento dell'opera con inevitabile pregiudizio per il viciniore condominio.
5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma ritenuta congrua- - di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa entrambi i ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
5.1 I ricorrenti vanno, poi, condannanti in solido a rifondere le spese del grado sostenute dalla parte civile che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, altresì i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile che liquida in € 2.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente Renato Grillp Aldo FialeделоPale DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 9 LUG 2013 A DICA M E CANCANCELLIERE R P S Luana Mariani E T R O C 4