Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2013, n. 29040
CASS
Sentenza 20 febbraio 2013

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il custode giudiziario - per la sua qualità di soggetto destinatario di uno specifico obbligo di vigilanza sulla cosa affinché ne venga assicurata o conservata l'integrità - risponde della violazione di sigilli a meno che non dimostri che si verte in ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore.

Commentario1

  • 1Art. 349 - Violazione di sigilli
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art. 349, di assicurare la conservazione o la identità della cosa (SU, 5385/2010). Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale violazione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell'autorità (Sez. 3, 38198/2017). Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/02/2013, n. 29040
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29040
Data del deposito : 20 febbraio 2013

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