Sentenza 1 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2003, n. 10355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10355 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
C.C. 65406 ESENTE DA REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TRIBUTARIA * SEZIONE QUINTA CIVILE T Composta dagli Illemi Sige Magistrati: Dott. Francesco Cristarell or an Presidente Dott. Enrico Altieri Consid ere Cons. Rel. 'Cron. 23108 Dott. Francesco Ruggiero Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Falcone Dott. Guido Raimondi Consigliere Ud. 28/01/03 ha pronunciato la seguente: CURTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 65406 N. Ministero delle Finanze, in persona del MinistrU tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura ser. 24 Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in Roma, via dei Portoghesi n.12; ricorrente
contro
OV TT, socio della Eredi NOVI CESARE S.n.c, difeso ed elettivamente domiciliato presso il Rag. Gianluca Bibolino;
intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana-Firenze n. 44/21/98 del 20-3/18- 1 258 5-98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/1/2003 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Svolgimento del processo L'Ufficio Distrettuale II. DD. di Livorno con avviso di accertamento del 2-2-92 rettificava l'imponibile dichiarato dalla S.n.c. Eredi NOVI CESARE ai fini ILOR per il 1988 e conseguentemente rettificava in pari misura l'imponibile IRPEF imputabile pro quota ai soci, tra i quali il contribuente OV TT. L'accertamento in rettifica veniva impugnato dalla società e dai soci. La Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, con sentenza n.380/03/94, in conseguenza dell'accoglimento del ricorso della società, accoglieva il ricorso del socio OV TT. L'Ufficio proponeva gravame. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana- Firenze, con la sentenza in epigrafe, accoglieva in parte l'appello dell'Ufficio ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminava il reddito del 2 contribuente in misura proporzionale a quello determinato nei riguardi della società. Avverso questa decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 3-7-99, con l'articolazione di due ragioni di doglianza. Il contribuente non si è costituito. Motivi della decisione 1 - Con il primo motivo l'Amministrazione Finanziaria applicazioneha dedotto la violazione e falsa dell'art.39 co.1° e 2° D. P. R. 29-8-73, n.600, in relazione all'art. 360 co.1° n.3 c.p.c., rilevando specificamente che : la Commissione di appello si era rifatta al principio secondo cui il riferimento a medie di settore non costituisce elemento idoneo ai fini della ricostruzione dell'imponibile, mentre idonee sono le medie elaborate con riferimento interno alla dinamica dell'impresa; tuttavia, questo principio è in relazione agli accertamenti analitici valido cioè ai c.d. accertamenti fondati su presunzioni, analitico-induttivi previsti dal 1° CO. lett.d) dell'art.39 D. P. R. n. 600/73, rispetto ai quali prescritto che le presunzioni debbano essere gravi, precise e concordanti, ma non è valido in relazione agli accertamenti induttivi in senso proprio, come quello per cui è causa, previsti dal 2° co. del citato 3 art.39, nell'effettuazione dei quali l'Ufficio può basarsi su presunzioni, anche non gravi, precise e concordanti;
quindi, erroneamente la Commissione Regionale aveva sindacato nel merito la congruità dell'imponibile calcolato dall'Ufficio. 1 Con il secondo motivo è stata dedotta la omessa ed 2 insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360 co.1 n.5 c.p.c., rilevando, in particolare, che : la sentenza era priva di sufficiente motivazione nella parte in cui aveva determinato il maggior reddito accrescendo del 10% 1'imponibile dichiarato;
altrettanto carente era la motivazione nella parte in cui criticava l'operazione di calcolo fatta dall'Ufficio. e, certamente, più 3 - La fondatezza della seconda - rilevante doglianza assorbe la delibazione della attinente alla denunziata violazione di prima censura, legge. La motivazione dell'impugnata sentenza risulta formulata nei seguenti termini testuali "RITENUTO IN FATTO E DIRITTO La presente controversia è connessa e consequenziale a quella relativa alla rettifica operata in ordine al reddito, ai fini ILOR, per la società con 仫 Eredi OV Cesare snc. Poiché il Collegio, decisione di data odierna, ha stabilito di accogliere, 4 in parziale riforma della decisione di I grado, l'appello dell'Ufficio, ne consegue la riforma anche della decisione, inerente il reddito da partecipazione, accertato nei confronti del socio.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della decisione impugnata, determina il reddito del contribuente in misura corrispondente e percentuale alla quota di partecipazione del medesimo al reddito d'impresa della società Eredi OV Cesare. " Fondato deve ritenersi 11 rilievo di difetto di 4 motivazione. E' vero che è consentito che la motivazione di una decisione consista nel rinvio alle argomentazioni svolte in un'altra, quando il medesimo organo giudicante si trovi a pronunciare contestualmente più decisioni in cui siano affrontate questioni legate tra conseguenziarietà necessaria lozo da un vincolo di (Cass. 21-10-98, n.10410). Nella fattispecie, tuttavia, la decisione concernente la posizione della società non risulta allegata, né è dato accertare il relativo passaggio in giudicato. Sicchè non risulta possibile la verifica in ordine alla sufficienza dell'iter motivazionale svolto in ordine 瓜 alla situazione presupposta sotto il profilo logico- giuridico. 5 Peraltro, questa Corte reiteratamente ha avuto modo di puntualizzare che in tema di contenzioso tributario, nell'ipotesi in cui il giudizio relativo al reddito di partecipazione di un socio sia stato separatamente instaurato e trattato rispetto al giudizio attinente all'accertamento del reddito della società, l'indipendenza dei due giudizi rende necessario che la sentenza pronunciata nel giudizio concernente il reddito del socio, pur se legata da un nesso di consequenzialità a quella inerente al ricorso proposto dalla società, contenga tutti gli elementi essenziali in ordine allo svolgimento del processo ed ai motivi in fatto e in diritto, senza che il giudice possa limitarsi ad un mero rinvio alla motivazione della sentenza relativa alla società (ex plurimis, Cass. Sez. Trib., 5-8-2002, n.11677). sentenza impugnata, motivata come innanziLa testualmente riferito, non risponde affatto agli enunciati principi di diritto, per cui è pienamente sussistente il denunciato vizio di motivazione. 4 In definitiva, accogliendo il secondo motivo di ricorso e ritenendo assorbito il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Il giudice di rinvio provvederà anche in 6 ordine alle spese della presente fase.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso. Dichiara assorbito il primo motivo. Cassa la sentenza Rinvia, anche per le spese del presente impugnata. giudizio, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana. Così deciso in Roma, il 28-1-2003, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione. Il Presidente Il Relatore Dott. Francesco Ruggiero Dott. Francesco Cristarella iamm lusive D Orestano Сприва Ост Colous ALLIERE A 1 LUG. 2003 us H old