Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/2006, n. 19424
CASS
Sentenza 24 maggio 2006

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Massime1

A seguito della riscontrata violazione dei sigilli per la prosecuzione della realizzazione di un manufatto abusivo, risponde del reato di cui all'art. 349 cod. pen. il custode giudiziario che non dimostri che si verte in ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, atteso che sullo stesso grava l'obbligo di impedire la violazione di sigilli stessi.

Commentario1

  • 1Art. 349 - Violazione di sigilli
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art. 349, di assicurare la conservazione o la identità della cosa (SU, 5385/2010). Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale violazione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell'autorità (Sez. 3, 38198/2017). Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/2006, n. 19424
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19424
Data del deposito : 24 maggio 2006

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