Cass. pen., sez. II, sentenza 23/10/2012, n. 4823
CASS
Sentenza 23 ottobre 2012

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Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza, prorogato dal giudicante ai sensi dell'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen., in considerazione della ritenuta particolare complessità della stesura della motivazione, può essere motivato anche soltanto attraverso il richiamo del disposto degli artt. 304, comma primo, lett. c) e dell'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen., che enunciano specificamente i presupposti che consentono la dilazione dell'ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/10/2012, n. 4823
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4823
    Data del deposito : 23 ottobre 2012

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