Sentenza 23 ottobre 2012
Massime • 1
Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza, prorogato dal giudicante ai sensi dell'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen., in considerazione della ritenuta particolare complessità della stesura della motivazione, può essere motivato anche soltanto attraverso il richiamo del disposto degli artt. 304, comma primo, lett. c) e dell'art. 544, comma terzo, cod. proc. pen., che enunciano specificamente i presupposti che consentono la dilazione dell'ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/10/2012, n. 4823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4823 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 23/10/2012
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 1827
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 22930/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di CO DO, nato l'[...];
avverso l'ordinanza resa in data 23/4/2012 dal Tribunale di L'Aquila - sezione riesame. Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Sergio Beltrani;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. MURA Antonio che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di L'Aquila - sezione riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe ha confermato quella con la quale in data 21/3/2012 il G.U.P. del Tribunale di Chieti aveva sospeso in danno dell'odierno ricorrente i termini di custodia cautelare in seguito alla fissazione del termine di giorni 90, determinato ex art. 544 c.p.p., comma 3 per il deposito della motivazione della sentenza con la quale il predetto era stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di concorso in rapina e lesioni, valorizzando il carico di lavoro del Tribunale di Pescara.
2. Avverso tale provvedimento, l'imputato ha proposto (con l'ausilio del difensore) ricorso per cassazione, deducendo il seguente motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter:
1^ - violazione dell'art. 125 c.p.p., e art. 304 c.p.p., comma 1, con vizio della motivazione (lamentando che l'ufficio interessato, ed il cui carico di lavoro andava considerato, era quello di Chieti, non Pescara;
che il procedimento de qua era privo di significativa complessità; che il provvedimento di sospensione non recava all'uopo alcuna motivazione), chiedendo, conclusivamente, l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, in considerazione dell'effettiva - ma irrilevante - erronea indicazione dell'ufficio giudiziario di riferimento, risultando, nel resto, manifestamente infondato.
1. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha già autorevolmente chiarito che la norma che attribuisce al giudicante la facoltà di differire il termine per la redazione della sentenza "affida l'esercizio del potere in esame ed il dimensionamento temporale della dilazione alla discrezionalità del giudice, in modo insindacabile ("se ritiene di non poter depositare")" (Sez. Un., n. 5878 del 30 aprile 1997, Bianco, rv. 207659): di conseguenza, consentendo alle parti di sindacare il differimento ex art. 544 c.p.p., comma 3, del termine di deposito della sentenza, si legittimerebbe una inammissibile invasione di campo nello stesso ius dicere (Sez. Un., n. 27361 del 31 marzo 2011, Ez Zyane, in motivazione). Il differimento del termine di deposito della sentenza è, pertanto, subordinato alla mera indicazione in dispositivo della determinazione di avvalersi di un termine più ampio di quello ordinario in ragione della ritenuta complessità della stesura della motivazione, senza ulteriori specificazioni circa le ragioni o circostanze che determinano tale complessità, essendo la relativa statuizione rimessa in toto alla discrezionalità del giudice, che non deve indicare le circostanze che a suo avviso determinino la complessità in considerazione della quale sia stato deliberato il differimento. Si comprende, in considerazione di questi rilievi, la ragione per la quale si sia già condivisibilmente ritenuto che il provvedimento di sospensione dei termini di custodia pendente il termine per il deposito della sentenza richiede solo, come motivazione, il richiamo al disposto dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c) e dell'art. 544 c.p.p., comma 3, che enunciano specificamente i presupposti che consentono la dilazione dell'ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, (complessità particolare della stesura della motivazione per il numero delle parti e/o per il numero e gravità delle imputazioni), senza alcuna necessità di ulteriori esplicazioni da parte del giudice (Sez. 1, n. 5940 del 27 ottobre 1999, Medici, rv. 214966; sez. 4, n. 15145 del 4 aprile 2006, Ventrioci, rv. 233966).
In tema, va conclusivamente affermato il seguente principio di diritto:
"Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza, prorogato dal giudicante ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3, in considerazione della ritenuta particolare complessità della stesura della motivazione, può essere motivato anche soltanto attraverso il richiamo del disposto dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), e dell'art. 544 c.p.p., comma 3, che enunciano specificamente i presupposti che consentono la dilazione dell'ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, poiché la facoltà di disporre la predetta dilazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale ed insindacabile del giudicante, e la conseguente possibilità di sospensione dei termini di custodia cautelare ne deriva ope legis, senza la necessità di ulteriori valutazioni".
1.1. Ciò premesso in diritto, appare evidente che nessuna specifica motivazione sulle ragioni per le quali veniva disposta - in conseguenza, della discrezionale ed insindacabile fissazione del termine per il deposito dei motivi ex art. 544 c.p.p., comma 3 - la sospensione del termine di custodia cautelare fosse dovuta, e che, pertanto, del tutto irrilevanti risultano le considerazioni del ricorrente circa la presunta minima complessità della redigenda motivazione.
Altrettanto priva di rilievo - pur se naturalmente censurabile, perché comunque erronea - risulta per le stesse ragioni, la denunciata confusione tra gli uffici giudiziari interessati.
2. La complessiva infondatezza del ricorso - se valutato nella sua globalità - comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2.1. La cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall'art.94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2013