Sentenza 4 dicembre 2013
Massime • 2
Nel reato di appropriazione indebita non opera il principio della compensazione con credito preesistente, allorché si tratti di crediti non certi, nè liquidi ed esigibili. (Fattispecie nella quale é stato ritenuto configurabile il reato nei confronti di un avvocato che aveva riscosso sette titoli di pagamento emessi in favore del proprio assistito e trattenuto le relative somme a compensazione di crediti professionali maturati nei confronti del cliente, che, però, ne contestava l'esistenza).
Il rinvio dell'udienza per la mancata citazione dei propri testi da parte del difensore determina la sospensione dei termini di prescrizione del reato per effetto della previsione generale dell'art. 159 comma primo n. 3 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2013, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 04/12/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2760
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 29478/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO CC n. il 9.4.1954;
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di Napoli del 13.2.2013;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Antonio Prestipino;
Sentito il Procuratore Generale in persona del Dr. Luigi Riello che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
Sentito, per il ricorrente, l'avv. Campana Saverio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti. RITENUTO IN FATTO
1. Ha proposto ricorso per cassazione NO CC, per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 13.2.2013, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Nola il 28.3.2011, per il reato di appropriazione indebita aggravata.
2. Alla stregua della ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza impugnata, il NO aveva riscosso, dal 17.5.2004 al 30 Agosto 2005, sette titoli di pagamento emessi dall'Inpdap come terzo pignorato in alcune procedure esecutive intentate da IO CE con il patrocinio dello stesso ricorrente, esercente la professione legale.
2.1. L'IO avrebbe avuto le prime notizie della riscossione delle somme da parte del proprio legale solo il 29.6.2005, quando aveva ricevuto un avviso di accertamento fiscale per imposte evase relative alla procedura esecutiva. Aveva quindi aggredito il ricorrente, subendo per questo una condanna in separato procedimento penale.
3. La Corte respinge la tesi difensiva del ricorrente, sostenuta dalle deposizioni testimoniali di un'ex collaboratrice e di un'ex dipendente dello studio legale del NO, secondo cui quest'ultimo avrebbe agito in forza di un mandato verbale dell'IO ad incassare le somme in questione a compensazione dei suoi crediti professionali, rilevando che il rapporto di fiducia tra le parti che avrebbe dovuto logicamente giustificare simili libertà di forme nel conferimento del mandato, sarebbe stato escluso sia dalla reazione dell'IO alla notizia delle riscossioni, sia dagli stessi testi a difesa, che avevano accennato piuttosto a rapporti alquanto tesi e conflittuali.
4. Deduce la difesa il vizio di violazione di legge della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 646 c.p. e art. 192 c.p.p., nonché il travisamento della prova e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) per avere la Corte di merito ingiustificatamente svalutato le deposizioni dei testi a difesa, assolutamente certe e concordi sul conferimento del mandato a riscuotere.
4.1. Tra l'altro, rileva la difesa, il rapporto fiduciario tra le parti sarebbe confermato dall'avvenuta anticipazione di rilevanti somme da parte del ricorrente, per l'avvio delle procedure esecutive, "senza dichiararsi procuratore antistatario".
5. Con note difensive aggiunte, il ricorrente rileva che sarebbe ormai intervenuta la prescrizione del reato, anche tenendo conto dei periodi di sospensione del termine prescrizionale. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, riproponendo in sostanza le stesse questioni di merito sollevate con l'atto di appello, e decise dalla Corte territoriale con argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici.
2. Corrisponde, in particolare, ad un apprezzamento di fatto la centrale questione della valutazione delle deposizioni testimoniali favorevoli al ricorrente, riguardo alle quali non appare certo censurabile, sul piano logico, l'osservazione della Corte di merito secondo cui il presunto conferimento, al ricorrente, del mandato a riscuotere le somme in contestazione,asseverato dai testi della difesa, si pone in termini di radicale inconciliabilità logica con la violenta reazione della persona offesa alla notizia delle riscossioni, ma anche con l'assenza di un rapporto fiduciario tra le parti e persino di relazioni personali soddisfacenti anche soltanto sul piano del reciproco rispetto.
2.1. Francamente poco apprezzabile è poi la deduzione difensiva secondo cui il rapporto fiduciario dovrebbe emergere dalla considerazione che il ricorrente non si era dichiarato antistatario delle asseritamente rilevanti spese delle procedure esecutive, nonostante le avesse effettivamente anticipate, circostanza oltretutto priva di specifici riferimenti processuali.
2.2. Sotto altro profilo, non risulta nemmeno che i crediti professionali del ricorrente, ove esistenti (essendo stati contestati dalla persona offesa) fossero liquidi ed esigibili, condizione necessaria per la compensazione e, al contempo, per l'esclusione della configurabilità del reato di cui all'art. 646 c.p. (nel senso che in tema di appropriazione indebita di appropriazione indebita non possa essere fatto valere il principio della compensazione con credito preesistente, allorché si tratti di crediti non certi nel loro ammontare, ne' liquidi, vedi Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9225 del 06/07/1988, imputato Liani). Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. L'inammissibilità del ricorso esclude la rilevabilità della prescrizione, in quanto maturata, alla stregua del calcolo effettuato dalla stessa difesa, anteriormente alla sentenza di appello (giurisprudenza pacifica). Ma va per completezza precisato, sul punto, che al calcolo del difensore vanno aggiunti ulteriori gg 86, corrispondenti all'intervallo di tempo tra l'udienza del 24.6.2010 e quella del 20.9.2010, perché dal verbale di udienza del 24.6.2010 risulta che il rinvio fu concesso a seguito della mancata citazione dei propri testi da parte del difensore (il Tribunale rileva che "non vi è prova dell'avvenuta notifica), e, quindi, sostanzialmente a causa di una dispersione dell'attività processuale imputabile alla parte tecnica, con la conseguente operatività della generale previsione dell'art. 159, comma 1, n. 3, ultima parte del primo inciso per il caso di rinvii disposti a richiesta dell'imputato o del suo difensore (Peraltro, nel concedere il rinvio, il giudice dichiarò espressamente la sospensione del termine prescrizionale). Con l'aggiunta dell'ulteriore periodo di sospensione, la prescrizione non sarebbe quindi maturata nemmeno fino alla data della presente sentenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2014