Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 2
Soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose può essere anche chi esercita il preteso diritto pur non avendone la titolarità (Nella specie, l'autore del reato, pur non essendo il proprietario del fondo, aveva fatto uso delle tipiche facoltà dominicali recintandolo e così impedendo il passaggio alle persone che lo esercitavano).
Costituisce la condotta violenta propria del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 392 cod. pen., il recintare un fondo in modo tale da impedire il passaggio che altri in precedenza esercitava per recarsi nel terreno finitimo.
Commentari • 3
- 1. Esercitare arbitrariamente le proprie ragioni non è estorcereAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 16 dicembre 2020
Sintesi: questo articolo analizza il reato denominato, nel Codice Penale italiano, “ esercizio arbitrario delle proprie ragioni “. Si tratta di una fattispecie molto interessante, in tanto in quanto la propria struttura differisce solo lievemente dal delitto di estorsione. L' analisi s' incentra, per l' appunto, sulle differenze tra gli atti estorsivi in senso stretto e, dall' altro lato, gli atti che danno luogo ad un meno grave e socialmente accettato esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il nodo problematico della questione consiste nel rinvenire criteri differenziativi sia sotto il profilo giuridico, sia dal punto di vista dell' accettazione o, viceversa, della non accettazione …
Leggi di più… - 2. Dolo differenzia estorsione ed esercizio arbitrario (Cass., 29541/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2020
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
Leggi di più… - 3. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2001, n. 15972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15972 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE - Presidente - del 05/04/2001
1. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANTONIO S. AGRÒ - Consigliere - N. 545
3. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 36320/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1) RR EL, n. a L'Aquila il 06.07.1929
2) DE SI RA, n. a L'Aquila il 08.01.1951
3) DE SI DO, n. a Geelong (Australia) il 27.12.1973 4) DE SI ZI, n. a L'Aquila il 23.11.1980
avverso la sentenza in data 29 maggio 2000 del Tribunale di L'Aquila Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito per i ricorrenti l'avv. Paola Iossa Aiello, in sostituzione dell'avv. Giampiero Berti de Marinis, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Fatto
Con sentenza in data 29 maggio 2000 il Tribunale di L'Aquila condannava RR EL, DE SI RA, DE SI DO e DE SI ZI, con le attenuanti generiche, alla pena di lire 200 mila di multa ciascuno, quali colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 392 c.p.p., perché, potendo il RI rivolgersi al giudice con actio negatoria servitutis, per impedire a CA DO e CA TE di transitare sul fondo di sua proprietà per raggiungere la strada statale, si faceva arbitrariamente ragione da se medesimo, con l'ausilio degli altri soggetti sopra indicati, recingendo il fondo in modo da impedire ai CA il transito (in Aquila, Assergi, il 15 gennaio 1999).
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, deducendo, sotto vari profili, la violazione di legge, e il relativo vizio di motivazione, assumendo che lo sporadico transito che i CA facevano nel fondo in questione era frutto di una mera tolleranza inquadrabile nell'art. 1144 c.c., sicché, mancando una situazione giuridica tutelabile, e in particolare una servitù di passaggio, il proprietario del fondo ben poteva interrompere tale transito, esercitando il diritto assicurato al proprietario del fondo di erigere una recinzione al confine (ex art. 841 c.c.). Inoltre, gli imputati non erano proprietari, ne'
possessori o detentori del fondo, avendo essi agito su incarico dei proprietari, sicché difettava il presupposto soggettivo (la possibilità di ricorrere al giudice per la tutela di un proprio diritto) dell'art. 392 c.p., e comunque l'elemento psicologico di detto reato, non essendo essi a conoscenza delle pretese vantate dai CA, persone che neppure conoscevano.
Diritto
I ricorsi sono infondati.
I ricorrenti non negano di avere realizzato la condotta materiale loro contestata, consistita nella erezione di una recinzione che tagliava la strada poderale che partiva dal podere confinante dei CA e raggiungeva la strada statale attraversando il fondo nella disponibilità del RI.
Tale azione integra indubbiamente l'estremo della "violenza sulle cose" considerato dalla fattispecie delittuosa in esame, che si realizza, come è costante insegnamento giurisprudenziale, anche qualora si incida materialmente sulla cosa in modo da alterarne o impedirne l'uso (v., per identica fattispecie, Cass., sez. 6^, u.p. 2 ottobre 1989, Defrancesco;
Cass., sez. 3^, u.p. 23 gennaio 1980, Canzonieri).
Si sostiene però da parte dei ricorrenti che il proprietario di un fondo ha pieno diritto di recingerlo, a norma dell'art. 841 C.P.P.. Ma tale incontestabile diritto dominicale non può
evidentemente essere esercitato impedendo un concorrente diritto di passaggio che altri possa vantare sul fondo, non importa se di natura reale o relativa.
È stato anche obiettato dai ricorrenti che in realtà non esisteva alcun diritto di passaggio, e che i CA avevano sporadicamente fatto transito sul fondo del RI per mera tolleranza del proprietario, sicché ciò non poteva avere determinato alcuna posizione giuridica soggettiva tutelabile in capo a loro, ex art. 1144 c.c.: tuttavia, proprio su questo aspetto esisteva il contenzioso tra il RI e i CA, i quali vantavano invece l'esistenza di una formale servitù di passaggio sul fondo del primo;
e la corrispondente situazione di fatto è stata storicamente accertata dal giudice di merito, che l'ha desunta non solo dall'effettiva esistenza di una strada interpoderale ma anche da altre convergenti risultanze processuali (in particolare, dalle deposizioni testimoniali).
In presenza di una controversia sul diritto dei CA a passare sul fondo confinante, non importa se fondato o meno, ma certamente non cervellotico o pretestuoso, basato com'era su una consuetudine di cui il RI era ben consapevole, quest'ultimo avrebbe dovuto rivolgersi all'autorità giudiziaria per fare negare tale diritto e non farsi ragione da se medesimo.
Quanto al fatto, peraltro solo adombrato nel ricorso, che il RI non era proprietario del fondo, si tratta di aspetto irrilevante, perché, nell'economia del reato contestato, ciò che conta è che egli si sia comportato come se fosse proprietario o legittimo possessore di esso, esercitando tipiche facoltà dominicali (recinzione del fondo); e valendo a integrare il reato anche la realizzazione della condotta tipica da parte del negotiorum gestor (Cass., sez. 6^, U.P. 30 aprile 1985, Chiacchiera;
v. inoltre Cass., sez. 2^, u.p. 9 aprile 1987, Schiera;
Cass, sez. 6^, u.p. 10 marzo 1983, Ligori;
Cass., sez. 2^, u.p. 21 dicembre 1979, Spinelli). Chè anzi, ove non avesse avuto alcun titolo a occuparsi della proprietà in questione, il RI sarebbe stato imputabile del ben più grave reato di violenza privata ex art. 610 c.p. (cfr. da ultimo Cass., sez. 6^, u.p. 16 marzo 2001, Del Pivo).
Circa gli altri ricorrenti, pur se semplici esecutori d'opera su incarico loro affidato dal RI, essi furono comunque resi puntualmente edotti dal brg. dei CC. Dell'Orso, sopraggiunto sul posto su sollecitazione dei CA, che quanto stavano realizzando avrebbe potuto comportare conseguenze penali a loro carico, in relazione alla contestazione dei proprietari del fondo confinante circa la legittimità della posa in opera della recinzione;
e, sebbene in tal modo diffidati, essi completarono ugualmente il lavoro. Sussistono quindi anche a carico dei De Simone gli estremi materiali e soggettivi per l'affermazione della loro responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 392 c.p.. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2001