Sentenza 23 settembre 2015
Massime • 1
Il porto di un coltello a scatto (c.d. "molletta") integra la fattispecie autonoma di reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., trattandosi di arma "bianca" propria di cui è vietato il porto in modo assoluto, non essendo ammessa licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza.
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Abstract L'art. 4 del c.d. “Decreto Caivano”; L'art. 4-bis della Legge n. 110 del 1975 “Porto di armi per cui non è ammessa licenza”; “Armi per cui non è ammessa licenza” un inquadramento giuridico e giurisprudenziale, anche in raffronto all'art. 707 c.p. ; L'art. 4 bis. commesso dal minore. Brevi cenni de iure condendo. Abstract Il presente contributo si sofferma sull'art. 4 – bis del c.d. “Decreto Caivano”, ossia il decreto-legge 15 settembre 2023, convertito con modifiche in legge 13 novembre 2023, n. 159, recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”. La …
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Il comune coltello a serramanico (cioè l'utensile dotato di lama pieghevole nella cavità della impugnatura la quale, così, funge anche da guaina) costituisce strumento da punta e/o da taglio, ovverosia arma impropria, il cui porto ingiustificato, fuori della abitazione o delle relative appartenenze, è sanzionato ai termini della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4; mentre è arma propria (bianca), sicché il porto abusivo è punito ai sensi dell'art. 699 c.p., quella particolare specie di coltello a serramanico" detto coltello a molla, o molletta, ovvero, anche, coltello a scatto o coltello a scrocco, dotato di congegni che consentono la fuoriuscita della lama dal manico (senza la manovra …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2015, n. 45548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45548 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2015 |
Testo completo
45 548 /15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 826/2015- - Presidente - N. Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. ANGELA TARDIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 42745/2014 - Consigliere - Dott. ALDO CAVALLO Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Rel. Consigliere - Dott. FILIPPO CASA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI RO N. IL 07/06/1971 avverso la sentenza n. 183/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 05/03/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VITO D'AMBROSIO che ha concluso per il wjuts del work- Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata il 5.03.2014 la Corte d'appello di Brescia, in accoglimento del gravame proposto dal Procuratore generale della Repubblica, riformava parzialmente la sentenza in data 5.06.2012 del Tribunale di Cremona, che aveva condannato MA SA alla pena di mesi 6 di arresto per aver portato fuori dalla propria abitazione, il 15.11.2010, un coltello a scatto della lunghezza di 17 cm, rideterminando la pena inflitta all'imputato in anni 1 mesi 6 di arresto sul presupposto che il fatto integrava il reato autonomo di cui al 2° (e non al 1°) comma dell'art. 699 cod. pen.. 2. Ricorre per cassazione MA SA, a mezzo del difensore, deducendo vizio della motivazione con riguardo all'insussistenza nel caso di specie del reato di cui all'art. 699 cod. pen. e dell'aggravante, non formalmente contestata, di cui al 2° comma della norma incriminatrice, dovendo ricondursi il possesso del coltello, detenuto dall'imputato all'interno della propria autovettura per spezzettare la sostanza stupefacente che egli assumeva, all'ipotesi dell'art. 4 legge n. 110 del 1975. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Costituisce orientamento costante e consolidato di questa Corte che il porto di un coltello a scatto (c.d. molletta) integra la fattispecie autonoma di reato di cui al secondo comma dell'art. 699 cod. pen., per la quale è prevista la pena minima di 18 mesi di arresto, e non quella di cui al primo comma del medesimo art. 699, né tantomeno quella di cui all'art. 4 comma 3 legge n. 110 del 1975, trattandosi di un'arma bianca propria, assimilabile a un pugnale o stiletto, naturalmente destinata all'offesa alla persona, e di cui è perciò vietato il porto in modo assoluto, non essendo ammessa licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza (Sez. 1 n. 12427 del 24/10/1994, Rv. 199887; Sez. 1 n. 2208 del 18/01/1995, Rv. 200423; Sez. 1 n. 392 dell'1/12/1999, Rv. 215145; Sez. 1 n. 22285 del 29/04/2004, Rv. 228194).
3. La motivazione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto integrato, nella fattispecie concreta (non avendo il ricorrente messo in discussione la natura di "molletta", avente le caratteristiche di un pugnale, del coltello in possesso dell'imputato), il reato di cui all'art. 699 comma secondo cod. pen., irrogando la pena (minima) per esso prevista, è dunque giuridicamente ineccepibile e risulta conforme alla contestazione contenuta nella rubrica, che addebita al MA - testualmente il "reato p. e p. dall'art. 699 C.P. per avere portato fuori dalla - propria abitazione un coltello a scatto della lunghezza di 17 cm", senza alcun riferimento al primo comma della norma incriminatrice, e non essendo necessaria la formale contestazione di alcuna aggravante in ragione della natura سنا 1 autonoma della fattispecie di reato puntualmente descritta con riferimento alla natura dell'arma (Sez. 1 n. 12427 del 1994, sopra citata).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/09/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Giuseppe Sandrini Maria Cristina Siotto Своя DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 NOV 2015 IL CANCELLIERE Stefania FADELLA 2