Sentenza 27 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/10/2003, n. 16091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16091 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 6 09 1 /6 Risarcimento dei danni SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill i R.G.N. 8175/00 - Presidente Dott. Gaetano NICASTRO 9323/00 Rel. Consigliere Dott. NC TRIFONE Cron.32761 Consigliere Dott. Ennio MALZONE Rep.4239 FINOCCHIARO © Consigliere Dott. Mario Ud. 22/05/03 CALABRESE Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FF NO, LL RA, quest'ultima quale unica erede del sig. BE LO, domiciliati in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dagli avvocati GIUSEPPE CIRELLI, ANTONIO BONGIORNO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BADALA' EP, CO FR, CO LO, CO MA, CO BE;
- intimati 2003 e sul 2° ricorso n° 09323/00 proposto da: EP, CO FR, CO LO, 1208 BADALA' domiciliati in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato VENERANDO GAMBINO, con studio in 95024 ACIREALE (CT) VIA PADARISO 1, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
FF NO, LL RA, quest'ultima quale erede del sig. EL LO, elettivamente domiciliati in ROMA CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dagli avvocati GIUSEPPE CIRELLI, ANTONIO BONGIORNO, con studio in 95024 ACIREALE (CT) VIA ORESTE SCIONTI, 15, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 421/99 della Corte d'Appello di MESSINA, SEZIONE PROMISCUA emessa il 6/5/1999, depositata il 23/09/99; RG.173/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/03 dal Consigliere Dott. NC TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per previa riunione dei ricorsi: rigetto di entrambi. Svolgimento del processo Con contratto preliminare del 6 gennaio 1982 i co- niugi ON IC e IU LÀ si obbligavano 2 т ad alienare ad LO BE e AN DA, che promettevano di acquistarlo, un fondo rustico di loro proprietà. Non essendo successivamente intervenuta la stipula- zione del contratto definitivo, i promissari acquirenti chiedevano che l'adito tribunale di Catania, a norma dell'art. 2932 C.C., pronunciasse sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso. I promittenti alienanti contrastavano la domanda e, agendo in riconvenzionale, chiedevano, con i conseguen- ti danni, che fosse dichiarata la risoluzione del con- tratto preliminare per inadempimento degli attori, i quali non avevano dato seguito alla diffida ad adempie- re loro notificata ai sensi dell'art. 1454 C.C. ed a loro volta avevano promesso la vendita del medesimo fondo a terzi, trattenendo gli acconti da costoro ver- sati. Il tribunale rigettava la domanda principale;
di- chiarava la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento degli attori, che condannava al rilascio del fondo del quale dai proprietari avevano prima otte- nuto la detenzione;
rigettava la domanda di risarcimen- to del danno, proposta dagli stessi proprietari, rite- nendola sfornita di prova. La Corte d'appello di Catania confermava la senten- 3 za di primo grado, impugnata dalle due parti, osservan- do, quanto alla domanda di risarcimento dei danni avan- zata dai promittenti alienanti, che essa, anche se li- mitata alla richiesta di condanna generica ex art. 278 c.p.c., non poteva essere accolta in difetto di precise indicazioni in ordine all'asserito pregiudizio economi- CO, che non poteva ritenersi in re ipsa né desumersi dalla documentazione acquisita alla causa. Questa Corte, con sentenza n.5546 del 1996, cassava la sentenza della Corte catanese, che ON IC e IU LÀ avevano impugnato relativamente al rigetto della domanda di risarcimento dei danni, e rin- viava la causa alla Corte d'appello di Messina. Il giudice del rinvio, con sentenza pubblicata il 23 settembre 1999, in accoglimento dell'appello inci- dentale proposto da ON IC e IU LÀ avversO la decisione di primo grado del tribunale di Catania, condannava LO BE e AN DA a pagare agli appellanti incidentali, per danni, la somma complessiva di lire 72.238.000, oltre la rivalu- tazione monetaria dal 6 gennaio 1982 alla data della decisione, gli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata e le spese del grado. Per la cassazione della suddetta sentenza hanno proposto ricorso principale, sulla base di quattro mez- 4 zi di doglianza, AN DA e GR BE, quest'ultima quale unica erede di LO BE. Resistono con controricorso IU LÀ, in proprio e nella qualità di erede di ON IC, non- ché NC e PA IC, eredi anch'essi di ON IC, i quali hanno proposto ricorso incidentale in base ad unico motivo, che i ricorrenti principali con- trastano con controricorso. Non hanno svolto difese gli altri intimati RI e ER IC, eredi di ON IC. Motivi della decisione I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, sono riuniti (art. 335 cod. proc. civ.). Con il primo motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 384, 394 e 112 cod. proc. civ. e 87 disp att. stesso codice nonché la omessa e contraddittoria moti- vazione su un punto decisivo della controversia- i ri- correnti principali denunciano che la Corte territoria- le avrebbe violato i limiti posti al giudice del rinvio dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazio- ne. In particolare assumono: a) l'annullamento aveva riguardato i danni subiti per il periodo in cui i promissari acquirenti avevano 5 при avuto la disponibilità del fondo oggetto del prelimina- re, per cui il giudice del rinvio non avrebbe potuto procedere a liquidare il danno con riferimento anche alla differenza di valore tra il valore del bene ed il aggiudicazione ricavato dalla vendita prezzo di all'incanto; b) in sede di rinvio la Corte di merito avrebbe omesso di accertare se i documenti e gli atti, sui qua- li aveva basato la decisione, fossero stati prodotti in causa nel rispetto della norma dell'art. 87 disp. att. del cod. proc. civ. ovvero fossero stati introdotti in causa successivamente alla pronuncia della Corte d'appello di Catania, annullata dalla Cassazione;
c) in violazione dell'art. 394 del codice di rito il giudice del rinvio avrebbe pronunciato su conclusio- ni diverse da quelle formulate nel giudizio innanzi al- la Corte catanese, laddove la domanda risarcitoria era stata contenuta nei limiti di lire 300.000.000, sicché non poteva essere emessa. a loro carico sentenza di con- danna al pagamento della somma indicata nella sentenza impugnata. La censura nel suo complesso non è fondata. Esaminando congiuntamente i motivi d'impugnazione, che i proprietari del fondo avevano formulato a soste- gno del ricorso per cassazione avverso la sentenza del- 6 про la Corte d'appello di Catania (relativi all'omesso esa- me della documentazione prodotta а dimostrazione dei danni che reclamavano nonché al mancato accoglimento della domanda subordinata di condanna generica), la sentenza di annullamento di questa Corte, depositata in data 19 maggio 1995 con il n. 5546, aveva stabilito che, essendo stata richiesta la determinazione anche del quantum del danno, non era corretta l'affermazione del giudice del merito, secondo cui gli istanti non avevano fornito indicazioni in ordine al pregiudizio subito, per cui in sede di giudizio di rinvio si sareb- be dovuto procedere all'analitico esame della documen- tazione all'uopo prodotta e richiamata. La medesima sentenza aggiungeva che non era stata neppure conside- rata l'altra circostanza del trasferimento ai promissa- ri acquirenti della detenzione del fondo, che essi ave- vano mantenuto sino alla data del rilascio, per cui an- che di ciò si sarebbe dovuto tener conto al fine di de- terminare il danno da mancato godimento e quello ulte- riore connesSO alla denunciata distruzione dell'agrumeto impiantato sul terreno. E' evidente, pertanto, che il giudice del rinvio non era affatto vincolato al compimento della sola in- dagine relativa all'accertamento dei danni da mancato godimento del fondo nel periodo in cui la detenzione 7 при non era stata dei proprietari, ma era autorizzato a compiere, sulla scorta della documentazione prodotta, ogni altra indagine diretta a determinare la misura dell'integrale risarcimento dovuto in conseguenza dell'inadempimento dei promissari acquirenti. Invero, l'accoglimento del quarto motivo del gra- vame comportava la devoluzione al giudice del rinvio di ogni altra questione relativa alla distruzione dell'agrumeto, alla misura del reddito che sarebbe de- rivato ai proprietari dalla coltivazione del terreno, alla possibilità che costoro avrebbero avuto di far fronte con detti ricavi ai gravosi interessi evitando il più grave pregiudizio della espropriazione forzata del fondo. Quanto al rilievo di cui innanzi sub b), secondo cui la Corte d'appello di Messina avrebbe omesso di in- dagare se la documentazione utilizzata per la decisione era stata ritualmente introdotta in causa, la censura deve ritenersi del tutto generica, giacché i ricorrenti non precisano di quali documenti il giudice di merito non avrebbe potuto tener conto in conseguenza della ir- rituale produzione, onde non è neppure necessario ag- giungere che, mancando anche la indicazione dell'eventuale opposizione formulata in proposito dalla controparte nel giudizio di merito, deve presumersi la 8 rituale produzione dei documenti presi in esame. Circa il rilievo di cui sub c) -secondo cui il giudice del rinvio avrebbe pronunciato in violazione della norma dell'art. 394 cod. proc. civ. per non aver tenuto conto del fatto che la domanda risarcitoria era stata contenuta nei limiti della somma complessiva di lire 300.000.000- occorre rilevare che esso è in pale- se contrasto con gli atti processuali, dato che il ri- sarcimento era stato reclamato in misura non inferiore al suddetto importo e con l'ulteriore precisazione che la somma di trecento milioni di lire era quella di cui si chiedeva l'attribuzione in via provvisionale.. Con il secondo mezzo di doglianza -deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 1223-1225 e 1227 cod. civ. in relazione all'art. 1453 stesso codice nonché la omessa e contrad- dittoria motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia- i ricorrenti principali criticano l'impugnata sentenza perché sarebbe stata del tutto pretermessa l'indagine circa la prevedibilità del danno. Rilevano, al riguardo, che il danno rivendicato dagli appellanti incidentali non poteva apparire preve- dibile per la parte eccedente la misura della caparra versata, per cui la Corte di merito non avrebbe dovuto condannarli a pagare l'intero corrispettivo promesso 9 р per la vendita, con gli interessi e la rivalutazione. Il motivo non può essere accolto. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 3102/2000), la prevedibilità del dan- no, richiesta dalla norma dell'art. 1225 cod. civ., ri- guarda il pregiudizio economico (non tanto nella sua intrinseca realtà, quanto) nel suo ammontare e, ad in- tegrare l'esistenza di tale requisito, non e' suffi- ciente la "astratta prevedibilità del danno", come si era prima affermato (Cass. 28 maggio 1983, n. 3694), ma deve ritenersi che il concreto ammontare del risar- cimento non può eccedere nell'entità prevedibile momento in cui e' sorta l'obbligazione inadempiuta (Cass. 26 maggio 1989, n. 2555). E' stato, perciò, precisato che se la prevedibilità fosse riferita al danno in astratto, la funzione di moderazione, propria del principio dell'art. 1225 cod. civ. quando l'inadempimento о il ritardo non sono determinati dal dolo del debitore, non potrebbe compiu- tamente realizzarsi, poiché, se così fosse, dovrebbe ammettersi che l'inadempiente è tenuto a risarcire il danno per l'intero, e non solo nei limiti della pre- vedibilità, tutte le volte che la lesione dell'inte- resse leso appaia ex ante prevedibile come conseguenza dell'inadempimento (Cass. 19 luglio 1982, n. 4236). 10 при Si è poi aggiunto che non vale obbiettare che l'entità precisa del pregiudizio patrimoniale ca- gionato dall'inadempimento non può essere prono- sticata a priori, dal momento che la prevedibi- lità, richiesta dal citato art. 1225 cod. civ., riguar- da una "banda di valori quantitativi" e che, per- tanto, perché tale requisito sia rispettato non si richiede che il danno sia prevedibile nel suo esatto ammontare, ma e' sufficiente che il suo importo non ec- ceda dai limiti della prevedibilità. La Corte di merito non si è discostata da tali principi. Il giudizio di prevedibilità è stato, invero, com- piuto con riferimento al danno in concreto subito dai proprietari promittenti alienanti, poiché il giudi- ce del merito in proposito ha tenuto conto che essi avevano ben rappresentato la loro situazione debitoria, che intendevano ripianare con il prezzo che avrebbero ricavato dalla vendita. La conferma della circostanza, inoltre, è data dal- la precedente sentenza di questa Corte, che, accoglien- do anche il quarto motivo di ricorso, espressamente aveva assegnato al giudice del rinvio l'accertamento della entità del danno in rapporto pure agli "interessi gravosi e facenti carico ad essi promittenti per i de- 11 biti verso terzi, che avrebbero potuto essere estinti tempestivamente se i promissari avessero fatto fronte alle loro obbligazioni". Avendo la Corte d'appello di Messina fatto esatta applicazione della norma dell'art. 1225 cod. civ. nel rispetto della regola della prevedibilità, non vi è mo- tivo di aggiungere che da tale regola addirittura il giudice del rinvio avrebbe potuto anche prescindere, dato che -secondo accertamento della sentenza di primo grado, sul punto non fatta oggetto di gravame- l'inadempimento era risultato dipendere dal dolo dei debitori per la deliberata scelta dei promissari acqui- renti di non adempiere l'obbligazione assunta e di spe- culare in danno dei convenuti, Né può avere rilievo il fatto che, essendo stata versata una caparra, il relativo importo, siccome pro- spettano i ricorrenti principali, avrebbe dovuto esau- rire la complessiva entità del danno risarcibile, poi- ché era stato chiesto dalla parte non inadempiente la risoluzione del contratto, nel qual caso il risarcimen- to del danno, ai sensi dell'art. 1385, terzo comma, cod. civ., è regolato dalle norme generali e la caparra confirmatoria perde la sua funzione di liquidazione anticipata e convenzionale dei danni. Con il terzo mezzo di doglianza deducendo la vio- 12 M lazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli art. 1223, 1224, 1282 e 1453 cod. civ. e 112, 115 e 116 cod. proc. civ. nonché l'omessa ed insufficiente moti- vazione su un punto decisivo della controversia- i ri- correnti principali censurano i criteri di determina- zione del danno. Assumono che il giudice del merito, nel fissare la misura del pregiudizio patrimoniale dei resistenti nell'importo pari alla differenza tra il pattuito prez- ZO di vendita dell'immobile fissato dal contratto pre- liminare e quello ricavato dalla vendita all'asta di esso nella procedura di espropriazione forzata, non avrebbe dovuto riconoscere la rivalutazione di detta somma a decorrere dal 6.1.1982; avrebbe dovuto, invece, considerare che il saldo del corrispettivo della pro- messa vendita doveva essere pagato nei termini indicati dalla costituzione in mora e, comunque, non prima del termine fissato per stipulazione del contratto defini- tivo. Aggiungono che la domanda di risoluzione del con- tratto era stata dagli stessi proposta in riconvenzio- ne, con la comparsa di risposta del 9 gennaio 1994, per cui, in virtù dell'effetto retroattivo della risoluzio- ne alla data della relativa domanda, il risarcimento del danno doveva essere calcolato con riferimento ata- 13 M le data, con esclusione di qualsiasi rivalutazione trattandosi di debito di valuta. Inoltre rilevano che, per il periodo successivo al- la vendita all'incanto del bene, non doveva essere ri- conosciuta la rivalutazione della somma, poiché i pro- mittenti alienanti con il ricavato della vendita in se- de esecutiva avevano estinto i loro debiti senza altri oneri residui. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato in re- lazione a tutti i profili in cui la censura risulta ar- ticolata. In relazione ai primi due, secondo i quali si con- testa il criterio adottato di riconoscimento della ri- valutazione a decorrere dalla data in cui la detenzione dell'immobile promesso in vendita è stata trasferita ai promissari acquirenti, osserva questa Corte che è giu- contratti a prestazioni risprudenza costante che nei corrispettive e ad esecuzione istantanea la pronuncia di risoluzione produce due distinti effetti, ai sen- si dell'art. 1458 C.C.: quello liberatorio, relativo alle prestazioni non ancora eseguite, che opera ex nunc, dal momento della sentenza, e quello restituto- rio, relativo alle prestazioni già eseguite, che opera ex tunc e cioè retroagisce al momento in cui è sorta così da importare l'eliminazione di l'obbligazione, pes 14 tutte le conseguenze derivanti dall'esecuzione tota- le о parziale del contratto;
pertanto, in conse- guenza della risoluzione, le cose ricevute in esecu- restituite (ex zione del contratto, debbono essere n. 5532/77; Cass., plurimis: Cass., n.1803/70; Cass., n. 3073/80; Cass., n. 4510/85; Cass., n. 5143/87). E' stato, perciò, precisato (Cass., n. 9579/92) che il diritto della parte adempiente al ripristino retroattivo delle proprie posizioni comporta, ove parte inadempiente non sia in grado di restituire la il bene ricevuto, oppure questo sia diminuito di va- della stipulazione del contrattolore dopo l'epoca stesso, che deve riconoscersi a detta parte adem- piente la facolta' di reclamare una somma corrispon- dente al più alto valore della cosa all'indicata epoca, al fine della ricostituzione della sua situa- zione, con l'ulteriore specificazione (Cass., n. 2135/95) che nel caso in cui si tratta di un bene frut- tifero, vanno restituiti i frutti (naturali о civili) percepiti ovvero, qualora di essi non sia possibi- le la restituzione, deve essere corrisposto l'equiva- lente in danaro. Ai principi suddetti il giudice del merito si છે esattamente uniformato nel riconoscere, in rapporto al debito di valore dei ricorrenti, che la rivalutazione 15 ри della somma attribuita in sostituzione dell'immobile dovesse essere calcolata con l'effetto retroattivo in- dicato della stipulazione del contratto risolto. In ordine al terzo profilo della censura -secondo cui non si sarebbe dovuta calcolare la rivalutazione per il periodo successivo alla vendita del terreno all'incanto, poiché i promittenti alienanti con il ri- cavato della vendita in sede esecutiva avevano estinto i loro debiti- osserva questa Corte che la somma at- tribuita a titolo risarcitori nella differenza tra il valore venale del terreno e quello realizzato dalla vendita coattiva avrebbe dovuto essere corrisposta alla data dell'incanto perché potesse essere esclusa la ri- valutazione sino al soddisfo. Infondata, infine, è anche la censura di cui al quarto mezzo di doglianza, con la quale i ricorrenti principali denunciano la violazione delle norme di cui agli art. 1223, 1224, 1225 e 1282 cod. civ. nonché il vizio di motivazione sul punto, perché la impugnata avendo riconosciuto con la rivalutazione del- sentenza, somma sino alla data di pubblicazione della decisio- la ne anche gli interessi legali sulla predetta somma ri- valutata anno per anno, avrebbe operato un inammissibi- le cumulo di interessi e rivalutazione con indebita estensione della regola dettata per l'illecito extra- 16 pu contrattuale all'inadempimento contrattuale. Osserva al riguardo questa Corte che, in relazione alla qualificazione del debito dei ricorrenti a titolo di risarcimento del danno come debito di valore, il giudice del merito ha proceduto nella corretta applica- zione della regola di diritto, risalente alla sentenza 17.2.1995, n.1712, delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, mentre è da escludere per i debiti di valuta, per i quali è possibile sol- tanto allegare l'esistenza di un "maggior danno" rispetto agli interessi, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., va invece riconosciuto per i debiti di va- lore (fra i quali è compreso anche quello di risarci- mento dei danni nella ipotesi dell'inadempimento con- trattuale), per i quali la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono a prima mira a ripristina- funzioni diverse, poiché la la situazione patrimoniale del danneggiato quale re era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato;
mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che per- tanto sulla somma risultante anno per anno dalla 17 T rivalutazione debbono essere corrisposti gli interes- si dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. Il ricorso principale, pertanto, è rigettato. Con l'unico motivo d'impugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 384 cod. proc. civ. nonché l'omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione su un punto deci- sivo della controversia- i ricorrenti incidentali cen- surano la denunciata sentenza sostenendo che questa Corte avrebbe accertato, in sede di cassazione con rin- vio, che risultavano elementi di prova certi ed univoci riguardanti gli interessi facenti carico ad essi pro- mittenti per debiti verso terzi e che il giudice del rinvio di detto accertamento non avrebbe tenuto conto, nulla avendo liquidato per danni a tale titolo. La censura è del tutto infondata, poiché il pre- сий supposto da essa muove (quello, cioè, che a titolo ri- sarcitori il giudice del rinvio avrebbe dovuto liqui- dare tutti gli interessi in questione) si pone in radi- cale contrasto con la sentenza suddetta, il cui valore precettivo è stato correttamente inteso dal giudice del rinvio nel senso che la disponibilità della maggior somma pattuita come prezzo della promessa vendita dove- va costituire elemento di prevedibilità del danno, che, sotto il profilo della maturazione di maggiori interes- 18 si passivi a loro carico, i promittenti alienanti subi- vano. Anche il ricorso incidentale, quindi, è rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare in ragione un terzo le spese processuali del presente giudizio di di cassazione. La situazione di soccombenza dei ricorrenti prin- cipali, valutata in relazione all'esito complessivo della lite ed agli aspetti precipui del giudizio di le- gittimità, comporta che deve essere emessa condanna so- lidale a loro carico per il pagamento a favore dei re- sistenti degli altri due terzi delle spese del giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa per un terzo le spese del giudizio di cassazione e con- danna DA AN e BE GR in solido al rimborso a favore dei resistenti dei rimanenti due ter- zi, questi liquidati in complessivi euro 1.300 (mille- trecento), di cui euro 1.200 (milleduecento) per onora- ri, oltre spese generali ed accessori come per legge. Roma, 22 maggio 2003 Il Consigliere est. Il Presidente from reper выбыл в иде Jeppeitata in Cancelieru. 7 OTT. 2003 Deitosa Melia Alelo IL CANCELLIERE 19 Do ss RI Angka