CASS
Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2023, n. 4224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4224 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MI O' nato a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 29/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ER RO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4224 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 23/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato quella emessa in data 23 febbraio 2019 dal Tribunale di Termini Imerese, che - con le forme del rito abbreviato - aveva condannato NI IL alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. n.159/2011 (violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno del Comune di Palermo), accertato in Trabia il giorno 13 giugno 2018. 2. Infatti, il giorno sopra indicato, l'imputato era stato sorpreso nel territorio del comune di Trabia da militari della locale stazione dei Carabinieri (ai quali egli era già noto in quanto condannato per il reato di cui all'art.416-bis cod. pen. e sottoposto, in data 28 agosto 2015, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni tre e mesi sei a seguito di decreto n.5/16 del Tribunale di Palermo prevedente, tra l'altro, l' obbligo di soggiorno in Palermo) e veniva, quindi, tratto in arresto. Egli ammetteva i fatti e dichiarava di essersi allontanato da Palermo per accontentare i propri figli che erano stanchi di stare in casa. 3. Sulla base degli atti di indagine (in particolare, il verbale di arresto) utilizzabili a seguito del rito scelto, il primo giudice riteneva provata la penale responsabilità dell'imputato e, esclusa la contestata recidiva e concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena sopra indicata. 4. La Corte territoriale ha respinto l'appello del IL osservando che la tesi difensiva secondo cui si tratterebbe di prescrizioni c.d. 'aperte' contrastava con il chiaro significato letterale del decreto che gli imponeva, tra le altre cose, 'di non allontanarsi dalla propria dimora senza il preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza'. Inoltre, la Corte di appello ha ritenuto infondato il motivo di gravame con il quale era stata chiesta la declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. 5. Avverso la predetta sentenza NI IL, per mezzo del difensore di fiducia avv. Vincenzo Giambruno, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 5.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione nonché 2 l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt.75, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011 e 42,43 e 47 cod. pen. In sostanza, egli osserva che le sue condotte non hanno integrato gli elementi costitutivi della norma incriminatrice in questione non essendo emersa, dai dati processuali, la violazione delle prescrizioni impostegli con il decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale, di talché è stata posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità una motivazione manifestamente illogica ed apodittica. 5.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione nonché l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt.75, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011 e 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto con riferimento al primo motivo deve evidenziarsi come la Corte territoriale abbia spiegato, in modo adeguato e non contraddittorio, che la prescrizione violata dall'imputato non può essere considerata una 'prescrizione aperta' in considerazione del suo chiaro tenore letterale, di talché l'allontanamento dal comune di residenza del sorvegliato speciale costituisce una condotta di sottrazione agli obblighi imposti. Deve poi aggiungersi che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente non risulta conferente poiché, come già evidenziato nella sentenza impugnata, essa riguarda le prescrizioni di tipo generico. Infatti, con la nota sentenza n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496, le Sezioni Unite di questa Corte hanno escluso - con diffusa argomentazione, dal Collegio condivisa - che la violazione delle prescrizioni del «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi» ricada nella fattispecie di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. 'specifiche' quale è, come detto, quella oggetto del presente procedimento. 3. Quanto poi alla negata applicazione deill'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033); motivazione da cui si 3 possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). La sentenza impugnata non è alla stregua di ciò censurabile sul punto avendo richiamato con motivazione congrua e priva di vizi logici - al di là delle iniziali affermazioni di principio - precise ragioni a sostegno della non levità della condotta evidenziando, in particolare, la futilità dei motivi per i quali l'imputato si era allontanato dal luogo di dimora senza avvertire le autorità di pubblica sicurezza (portare i figli al mare perché stanchi di stare a casa). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022.
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ER RO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 4224 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 23/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato quella emessa in data 23 febbraio 2019 dal Tribunale di Termini Imerese, che - con le forme del rito abbreviato - aveva condannato NI IL alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. n.159/2011 (violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno del Comune di Palermo), accertato in Trabia il giorno 13 giugno 2018. 2. Infatti, il giorno sopra indicato, l'imputato era stato sorpreso nel territorio del comune di Trabia da militari della locale stazione dei Carabinieri (ai quali egli era già noto in quanto condannato per il reato di cui all'art.416-bis cod. pen. e sottoposto, in data 28 agosto 2015, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni tre e mesi sei a seguito di decreto n.5/16 del Tribunale di Palermo prevedente, tra l'altro, l' obbligo di soggiorno in Palermo) e veniva, quindi, tratto in arresto. Egli ammetteva i fatti e dichiarava di essersi allontanato da Palermo per accontentare i propri figli che erano stanchi di stare in casa. 3. Sulla base degli atti di indagine (in particolare, il verbale di arresto) utilizzabili a seguito del rito scelto, il primo giudice riteneva provata la penale responsabilità dell'imputato e, esclusa la contestata recidiva e concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena sopra indicata. 4. La Corte territoriale ha respinto l'appello del IL osservando che la tesi difensiva secondo cui si tratterebbe di prescrizioni c.d. 'aperte' contrastava con il chiaro significato letterale del decreto che gli imponeva, tra le altre cose, 'di non allontanarsi dalla propria dimora senza il preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza'. Inoltre, la Corte di appello ha ritenuto infondato il motivo di gravame con il quale era stata chiesta la declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. 5. Avverso la predetta sentenza NI IL, per mezzo del difensore di fiducia avv. Vincenzo Giambruno, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 5.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione nonché 2 l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt.75, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011 e 42,43 e 47 cod. pen. In sostanza, egli osserva che le sue condotte non hanno integrato gli elementi costitutivi della norma incriminatrice in questione non essendo emersa, dai dati processuali, la violazione delle prescrizioni impostegli con il decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale, di talché è stata posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità una motivazione manifestamente illogica ed apodittica. 5.2. Con il secondo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione nonché l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt.75, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011 e 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto con riferimento al primo motivo deve evidenziarsi come la Corte territoriale abbia spiegato, in modo adeguato e non contraddittorio, che la prescrizione violata dall'imputato non può essere considerata una 'prescrizione aperta' in considerazione del suo chiaro tenore letterale, di talché l'allontanamento dal comune di residenza del sorvegliato speciale costituisce una condotta di sottrazione agli obblighi imposti. Deve poi aggiungersi che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente non risulta conferente poiché, come già evidenziato nella sentenza impugnata, essa riguarda le prescrizioni di tipo generico. Infatti, con la nota sentenza n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496, le Sezioni Unite di questa Corte hanno escluso - con diffusa argomentazione, dal Collegio condivisa - che la violazione delle prescrizioni del «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi» ricada nella fattispecie di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. 'specifiche' quale è, come detto, quella oggetto del presente procedimento. 3. Quanto poi alla negata applicazione deill'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l'assenza dei presupposti per l'applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033); motivazione da cui si 3 possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). La sentenza impugnata non è alla stregua di ciò censurabile sul punto avendo richiamato con motivazione congrua e priva di vizi logici - al di là delle iniziali affermazioni di principio - precise ragioni a sostegno della non levità della condotta evidenziando, in particolare, la futilità dei motivi per i quali l'imputato si era allontanato dal luogo di dimora senza avvertire le autorità di pubblica sicurezza (portare i figli al mare perché stanchi di stare a casa). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022.