CASS
Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2023, n. 3884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3884 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI nel procedimento a carico di PE RC nato il [...] a [...] nata il [...] a [...] anch'essi ricorrenti avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAMENUELA GUERRA, che ha concluso l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di ES LL per intervenuta prescrizione del reato;
per il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore generale;
per l'inammissibilità del ricorso proposto da AS PA;
letta la nota dell'Avvocato AURELIO F. SCHINTU, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di PE RC. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, per un verso, ES LL e AS PA, questi ultimi per mezzo dei rispettivi difensori, per altro 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3884 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 24/11/2022 verso, impugnano la sentenza del 12/09/2022 della Corte di appello di Cagliari che -in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero- ha riformato la sentenza in data 12/09/2019 del Tribunale di Oristano, che aveva assolto ES LL da reato di cui all'art. 2 decreto legislativo n. 74/2000 e AS PA dal reato di cui all'art. 648-bis cod.pen.. La Corte di appello ha condannato entrambi per i reati loro rispettivamente ascritti. Deducono: 2. Procuratore generale. 2.1. "Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 1 co. 143 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 in relazione all'art. 322-ter c.p., ed articolo 12 bis decreto legislativo 74-2000 (art. 606 lett. B c.p.p.)". Il Procuratore generale censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha disposto la confisca del profitto del reato ovvero di beni del valore equivalente, nei confronti di PE, con conseguente disapplicazione dell'art. 1, comma 143 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008) che ha esteso a tutti i delitti tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo n. 74/2000 le disposizioni di cui all'art. 322-ter c.p. 2.2. "Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 648-quater c.p. (art. 606 lett. B c.p.p.)". Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha disposto la confisca del profitto del reato ovvero di beni di valore equivalente, nei confronti di AS, con conseguente disapplicazione dell'art. 648- quater c.p. che prevede la confisca obbligatoria per il delitto di cui all'art. 648-bis cod.pen. 3. PE LL. 3.1. Violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione alle "precise risultanze processuali stabilite nella sentenza di proscioglimento in primo grado, vizio dotato della decisività". Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata fonda la sussistenza dell'elemento materiale del reato su una serie di deduzioni che riportano pedissequamente quanto allegato nell'atto d'appello del Pubblico ministero, senza alcuna idonea verifica degli elementi di prova indicati dallo stesso magistrato impugnante. A sostegno dell'assunto vengono compendiate le emergenze processuali. 3.2. Erronea applicazione di una norma processuale e vizio di motivazione, per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603-bis cod.proc., attesa la diversa interpretazione delle prove dichiarative. 2 Il ricorrente individua la violazione dell'art. 603-bis cod.proc.pen. nel fatto che la Corte di appello ha disposto una rinnovazione solo parziale dell'istruttoria dibattimentale, limitandosi a riesaminare i testi UL, SU e ME. 3.3. Vizio di motivazione in relazione alla condanna a fronte delle emergenze processuali che avrebbero dovuto condurre alla conferma dell'assoluzione. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza della motivazione, in quanto la Corte di appello ha commesso errori rilevanti sulla mancata individuazione di prove decisive, omissioni di valutazione delle prove e omissioni quanto alla ritenuta inattendibilità delle prove contrarie. 3.4. Violazione di legge in relazione all'applicazione della pena, avendo riguardo al tempus commissi delicti. In questo caso il ricorrente lamenta l'applicazione di una legge successiva al compimento dei reati, più sfavorevole per l'imputato. In particolare, osserva che la contestazione del reato indica un arco temporale tra il 2007 e il 2011, quando la norma di riferimento prevedeva la reclusione da sei mesi a due anni, mentre dall'esame della sentenza è emerso «che è stata applicata la pena in base ad una legge successiva che prevede la reclusione da un anno e sei mesi e fino a due anni». 4. IR PA. 4.1. Violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione alle "precise risultanze processuali stabilite nella sentenza di proscioglimento in primo grado, vizio dotato della decisività". Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non aveva apportato alcun elemento di novità rispetto al giudizio di primo grado., con la conseguenza che la Corte di appello è pervenuta a una sentenza di condanna sulla base di un travisamento dei fatti. 4.2. Violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione alle "precise risultanze processuali stabilite nella sentenza di proscioglimento in primo grado, vizio dotato della decisività". Anche il secondo motivo denuncia il vizio di travisamento e a tal fine vengono compendiate le emergenze processuali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno preliminarmente esaminati i ricorsi di ES e AS, atteso che la verifica dei motivi attinenti alla responsabilità precedono logicamente le questioni relative alla confisca. 2. PE LL. 2.1. L'esame del secondo motivo di ricorso precede in via logica i restanti motivi, perché la definizione della correttezza e completezza dell'istruttoria precede i temi relativi alla responsabilità. 3 Ciò premesso la dedotta violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod.proc.pen. è fondata. 2.2. Ai fini della migliore comprensione della questione, torna utile ricordare che la vicenda in esame riguarda l'acquisto effettuato nel 2006 da ES LL - quale titolare della ditta GMC- di un carrello elevatore (Marca PGS mod. M280). Secondo l'ipotesi di accusa, il prezzo indicato nella fattura di acquisto (n. 31 del 26/05/2006) -per l'importo di euro 90.000,00 di imponibile ed IVA al 20% per un importo pari a euro 18.000,00- era di gran lunga maggiore rispetto a quello effettivamente corrisposto, in quanto il carrello era in realtà inservibile e non funzionante. Da ciò la contestazione della violazione dell'art. 2 del Decreto legislativo 74/2000, ritenendosi che per tali ragione la fatturazione fosse stata emessa per operazioni parzialmente inesistenti, registrata in contabilità relativamente agli anni d'imposta 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 quale voce passiva ai fini delle imposte, strumentalmente al recupero dell'IVA. 2.3. L'ipotesi accusatoria veniva ritenuta infondata dal giudice di primo grado, che nel corso dell'istruttoria esaminava le seguenti fonti dichiarative: - SU RI, Maresciallo della Guardia di Finanza che ha illustrato le origini e lo sviluppo delle indagini;
- LI IO, consulente del Pubblico ministero, che nel 2012, nel corso delle indagini preliminari, aveva stimato il valore del carrello acquistato nel 2006; - lo stesso imputato ES LL, che aveva negato l'addebito e spiegato le ragioni e le circostanze dell'acquisto; - GI RT, dipendente della GMC, che ha dichiarato di avere visto il carrello al lavoro nel cantiere di Sedile dal 2006 fino all'attualità, operando carichi di almeno 3-4 volte al giorno, anche di 800 quintali;
- tale ID, che ha reso le medesime dichiarazioni di GI, aggiungendo che lui stesso aveva manovrato quotidianamente il carrello elevatore, caricando e scaricando ogni giorno grossi massi di basalto;
- ES AN, che ha dichiarato di essersi recato insieme al fratello (ES LL) presso il venditore per il ritiro del carrello elevatore e che in quell'occasione, poiché il mezzo era stato a lungo fermo, erano state cambiate le batterie e gonfiate le gomme. Ha aggiunto che il carrello, una volta acceso, veniva portato presso l'officina di Pisaneschi per delle riparazioni;
- PU EL, che confermava quanto dichiarato da ES AN, aggiungendo che aveva aiutato i fratelli ES per l'accensione del mezzo e per il suo caricamento sul pianale per il trasporto nell'officina di Pisaneschi;
- ME AU, consulente della difesa, che aveva stimato il carrello nel 2014 e in quell'occasione aveva ritenuto che il suo valore fosse pari a euro 60.000,00 + IVA. 4 All'esito dell'istruttoria il giudice di primo grado ha assolto PE LL, osservando che non era «emerso con sufficiente chiarezza se il mezzo acquistato nel maggio 2006 [...] fosse effettivamente di valore inferiore rispetto a quanto indicato in fattura». 2.4. La Corte di appello ha riformato la sentenza assolutoria e ha condannato ES LL. Nel fare ciò ha rinnovato l'istruttoria dibattimentale disponendo il nuovo esame di SU RI (Maresciallo della Guardia di Finanza, teste a carico), UL IO (consulente del Pubblico ministero, teste a carico), ME AU (consulente della difesa, teste a discarico). Il raffronto tra l'istruttoria svolta dal Tribunale e la sua rinnovazione così come disposta in sede di appello fa emergere come quest'ultima sia stata mutilata di ben quattro testimoni (GI, ID, ES AN e PU) oltre che dell'esame dello stesso imputato, che avevano riferito sulle condizioni del mezzo al momento del suo acquisto, sul suo funzionamento, sugli interventi eseguiti sullo stesso, sul suo effettivo utilizzo nel corso degli anni. Tutte circostanze dotate della oggettiva decisività in quanto contrastanti a un'accusa che ipotizza che l'automezzo fosse inservibile e non funzionante al momento del suo acquisto e, dunque, inutilizzabile e non utilizzato nel corso degli anni. Tale decisività emerge in tutta la sua evidenza dalla lettura dello stesso incipit dell'atto di appello del Pubblico ministero, là dove puntualizza e ribadisce che «a ES LL è contestato di avere utilizzato in dichiarazione la falsa fattura d'acquisto di un "mulettone" non funzionante». La Corte di appello, peraltro, non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di rinnovare l'istruttoria dibattimentale disponendo il nuovo esame (sostanzialmente) dei soli testi di accusa e non anche dei testimoni a discarico (e dell'esame dell'imputato) che riferivano proprio sul tema centrale dell'accusa, ossia sulle condizioni e sul funzionamento dell'automezzo al momento del suo acquisto (e sul suo utilizzo negli anni successivi), dalla cui circostanza origina la contestazione della sproporzione del prezzo, in ragione dell'inservibilità del "mulettone". Così facendo la Corte di appello ha operato una rinnovazione selettiva che, in presenza di fonti dichiarative di significato probatorio antagonista -tanto da condurre il primo giudice a ritenere non superato il ragionevole dubbio- ha ritenuto di rinnovare l'istruttoria dibattimentale (sostanzialmente) disponendo l'esame dei soli testi addotti dall'accusa, accantonando i plurimi testi a discarico (e le dichiarazioni dell'imputato) che pure avevano incisivamente contribuito in primo grado a far ritenere l'infondatezza dell'imputazione. Tale modalità operativa viene meno alla ratio stessa dell'obbligo di rinnovazione istruttoria, che è quella di rafforzare il profilo cognitivo del giudice di 5 secondo grado, al fine di superare (in ipotesi) il contrasto narrativo tra le diverse fonti che ha determinato (in primo grado) la emersione del ragionevole dubbio;
in tale prospettiva, l'ambito della rinnovazione deve investire tutte le fonti dichiarative coinvolte nel contrasto e non può limitarsi alla selezione di una parte di esse. Più specificamente, è stato affermato che la ratio legis, va rinvenuta nella tutela del contraddittorio posto che, «dal lato dell'imputato assolto in primo grado, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa precedentemente assunta sacrifica un'efficace confutazione delle argomentazioni svolte nell'appello del pubblico ministero che possa trarre argomenti dall'interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano poste a sostegno della tesi di accusa» (così, in motivazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta). Da ciò discende che ove la rinnovazione, in rapporto al suo oggetto, sia stata parziale -in virtù di una arbitraria selezione delle fonti dichiarative da riassumere- la decisione si espone ad annullamento, posto che la disposizione di cui all'art.603, comma 3 bis, cod.proc.pen. configura un obbligo di legge, obbligo che, se non rispettato, determina una violazione sostanziale del diritto al contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa, sanzionata dalla nullità di ordine generale non assoluta, prevista dal combinato disposto degli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen. (in tal senso, in motivazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 14426 del 28/01/2019, Pavan). La Corte di appello è, dunque, incorsa in violazione di legge, atteso che in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, ove sussista contrasto tra le fonti dichiarative a carico e quelle a discarico, tanto da condurre il giudice di primo grado a ritenere il ragionevole dubbio e -perciò- incidenti in modo potenzialmente decisivo sulla ricostruzione del fatto, l'ambito della rinnovazione prevista dall'art. 603, comma 3-bis, cod.proc.pen. deve investire sia le fonti dichiarative a carico, sia quelle a discarico, siccome coinvolte nel contrasto, non potendo il giudice dell'appello limitarsi alla riassunzione di quelle conducenti verso un dato significato probatorio, a discapito di quelle portatrici del significato probatorio opposto. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per nuovo giudizio che tenga conto dei precedenti rilievi. Va evidenziato che ES LL ha rinunciato alla prescrizione e, dunque, non si ha spazio per un eventuale rilievo officioso di tale causa di estinzione del reato. 3. La decisione ora raggiunta riguarda anche la posizione di AS, atteso che l'accertamento della sussistenza del fatto contestato a ES costituisce il presupposto logico dell'ipotesi di riciclaggio contestata a AS, rimanendo impregiudicata ogni questione a tale proposito. 6 La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio anche nei confronti di AS. 4. Il ricorso del Procuratore generale rimane assorbito, visto che la confisca suppone la previa affermazione della responsabilità degli imputati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ES LL e AS PA, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari assorbiti i motivi di ricorso del PG. Così deciso il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAMENUELA GUERRA, che ha concluso l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di ES LL per intervenuta prescrizione del reato;
per il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore generale;
per l'inammissibilità del ricorso proposto da AS PA;
letta la nota dell'Avvocato AURELIO F. SCHINTU, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di PE RC. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, per un verso, ES LL e AS PA, questi ultimi per mezzo dei rispettivi difensori, per altro 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3884 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 24/11/2022 verso, impugnano la sentenza del 12/09/2022 della Corte di appello di Cagliari che -in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero- ha riformato la sentenza in data 12/09/2019 del Tribunale di Oristano, che aveva assolto ES LL da reato di cui all'art. 2 decreto legislativo n. 74/2000 e AS PA dal reato di cui all'art. 648-bis cod.pen.. La Corte di appello ha condannato entrambi per i reati loro rispettivamente ascritti. Deducono: 2. Procuratore generale. 2.1. "Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 1 co. 143 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 in relazione all'art. 322-ter c.p., ed articolo 12 bis decreto legislativo 74-2000 (art. 606 lett. B c.p.p.)". Il Procuratore generale censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha disposto la confisca del profitto del reato ovvero di beni del valore equivalente, nei confronti di PE, con conseguente disapplicazione dell'art. 1, comma 143 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008) che ha esteso a tutti i delitti tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo n. 74/2000 le disposizioni di cui all'art. 322-ter c.p. 2.2. "Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 648-quater c.p. (art. 606 lett. B c.p.p.)". Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha disposto la confisca del profitto del reato ovvero di beni di valore equivalente, nei confronti di AS, con conseguente disapplicazione dell'art. 648- quater c.p. che prevede la confisca obbligatoria per il delitto di cui all'art. 648-bis cod.pen. 3. PE LL. 3.1. Violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione alle "precise risultanze processuali stabilite nella sentenza di proscioglimento in primo grado, vizio dotato della decisività". Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata fonda la sussistenza dell'elemento materiale del reato su una serie di deduzioni che riportano pedissequamente quanto allegato nell'atto d'appello del Pubblico ministero, senza alcuna idonea verifica degli elementi di prova indicati dallo stesso magistrato impugnante. A sostegno dell'assunto vengono compendiate le emergenze processuali. 3.2. Erronea applicazione di una norma processuale e vizio di motivazione, per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603-bis cod.proc., attesa la diversa interpretazione delle prove dichiarative. 2 Il ricorrente individua la violazione dell'art. 603-bis cod.proc.pen. nel fatto che la Corte di appello ha disposto una rinnovazione solo parziale dell'istruttoria dibattimentale, limitandosi a riesaminare i testi UL, SU e ME. 3.3. Vizio di motivazione in relazione alla condanna a fronte delle emergenze processuali che avrebbero dovuto condurre alla conferma dell'assoluzione. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza della motivazione, in quanto la Corte di appello ha commesso errori rilevanti sulla mancata individuazione di prove decisive, omissioni di valutazione delle prove e omissioni quanto alla ritenuta inattendibilità delle prove contrarie. 3.4. Violazione di legge in relazione all'applicazione della pena, avendo riguardo al tempus commissi delicti. In questo caso il ricorrente lamenta l'applicazione di una legge successiva al compimento dei reati, più sfavorevole per l'imputato. In particolare, osserva che la contestazione del reato indica un arco temporale tra il 2007 e il 2011, quando la norma di riferimento prevedeva la reclusione da sei mesi a due anni, mentre dall'esame della sentenza è emerso «che è stata applicata la pena in base ad una legge successiva che prevede la reclusione da un anno e sei mesi e fino a due anni». 4. IR PA. 4.1. Violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione alle "precise risultanze processuali stabilite nella sentenza di proscioglimento in primo grado, vizio dotato della decisività". Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non aveva apportato alcun elemento di novità rispetto al giudizio di primo grado., con la conseguenza che la Corte di appello è pervenuta a una sentenza di condanna sulla base di un travisamento dei fatti. 4.2. Violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione alle "precise risultanze processuali stabilite nella sentenza di proscioglimento in primo grado, vizio dotato della decisività". Anche il secondo motivo denuncia il vizio di travisamento e a tal fine vengono compendiate le emergenze processuali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno preliminarmente esaminati i ricorsi di ES e AS, atteso che la verifica dei motivi attinenti alla responsabilità precedono logicamente le questioni relative alla confisca. 2. PE LL. 2.1. L'esame del secondo motivo di ricorso precede in via logica i restanti motivi, perché la definizione della correttezza e completezza dell'istruttoria precede i temi relativi alla responsabilità. 3 Ciò premesso la dedotta violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod.proc.pen. è fondata. 2.2. Ai fini della migliore comprensione della questione, torna utile ricordare che la vicenda in esame riguarda l'acquisto effettuato nel 2006 da ES LL - quale titolare della ditta GMC- di un carrello elevatore (Marca PGS mod. M280). Secondo l'ipotesi di accusa, il prezzo indicato nella fattura di acquisto (n. 31 del 26/05/2006) -per l'importo di euro 90.000,00 di imponibile ed IVA al 20% per un importo pari a euro 18.000,00- era di gran lunga maggiore rispetto a quello effettivamente corrisposto, in quanto il carrello era in realtà inservibile e non funzionante. Da ciò la contestazione della violazione dell'art. 2 del Decreto legislativo 74/2000, ritenendosi che per tali ragione la fatturazione fosse stata emessa per operazioni parzialmente inesistenti, registrata in contabilità relativamente agli anni d'imposta 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 quale voce passiva ai fini delle imposte, strumentalmente al recupero dell'IVA. 2.3. L'ipotesi accusatoria veniva ritenuta infondata dal giudice di primo grado, che nel corso dell'istruttoria esaminava le seguenti fonti dichiarative: - SU RI, Maresciallo della Guardia di Finanza che ha illustrato le origini e lo sviluppo delle indagini;
- LI IO, consulente del Pubblico ministero, che nel 2012, nel corso delle indagini preliminari, aveva stimato il valore del carrello acquistato nel 2006; - lo stesso imputato ES LL, che aveva negato l'addebito e spiegato le ragioni e le circostanze dell'acquisto; - GI RT, dipendente della GMC, che ha dichiarato di avere visto il carrello al lavoro nel cantiere di Sedile dal 2006 fino all'attualità, operando carichi di almeno 3-4 volte al giorno, anche di 800 quintali;
- tale ID, che ha reso le medesime dichiarazioni di GI, aggiungendo che lui stesso aveva manovrato quotidianamente il carrello elevatore, caricando e scaricando ogni giorno grossi massi di basalto;
- ES AN, che ha dichiarato di essersi recato insieme al fratello (ES LL) presso il venditore per il ritiro del carrello elevatore e che in quell'occasione, poiché il mezzo era stato a lungo fermo, erano state cambiate le batterie e gonfiate le gomme. Ha aggiunto che il carrello, una volta acceso, veniva portato presso l'officina di Pisaneschi per delle riparazioni;
- PU EL, che confermava quanto dichiarato da ES AN, aggiungendo che aveva aiutato i fratelli ES per l'accensione del mezzo e per il suo caricamento sul pianale per il trasporto nell'officina di Pisaneschi;
- ME AU, consulente della difesa, che aveva stimato il carrello nel 2014 e in quell'occasione aveva ritenuto che il suo valore fosse pari a euro 60.000,00 + IVA. 4 All'esito dell'istruttoria il giudice di primo grado ha assolto PE LL, osservando che non era «emerso con sufficiente chiarezza se il mezzo acquistato nel maggio 2006 [...] fosse effettivamente di valore inferiore rispetto a quanto indicato in fattura». 2.4. La Corte di appello ha riformato la sentenza assolutoria e ha condannato ES LL. Nel fare ciò ha rinnovato l'istruttoria dibattimentale disponendo il nuovo esame di SU RI (Maresciallo della Guardia di Finanza, teste a carico), UL IO (consulente del Pubblico ministero, teste a carico), ME AU (consulente della difesa, teste a discarico). Il raffronto tra l'istruttoria svolta dal Tribunale e la sua rinnovazione così come disposta in sede di appello fa emergere come quest'ultima sia stata mutilata di ben quattro testimoni (GI, ID, ES AN e PU) oltre che dell'esame dello stesso imputato, che avevano riferito sulle condizioni del mezzo al momento del suo acquisto, sul suo funzionamento, sugli interventi eseguiti sullo stesso, sul suo effettivo utilizzo nel corso degli anni. Tutte circostanze dotate della oggettiva decisività in quanto contrastanti a un'accusa che ipotizza che l'automezzo fosse inservibile e non funzionante al momento del suo acquisto e, dunque, inutilizzabile e non utilizzato nel corso degli anni. Tale decisività emerge in tutta la sua evidenza dalla lettura dello stesso incipit dell'atto di appello del Pubblico ministero, là dove puntualizza e ribadisce che «a ES LL è contestato di avere utilizzato in dichiarazione la falsa fattura d'acquisto di un "mulettone" non funzionante». La Corte di appello, peraltro, non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di rinnovare l'istruttoria dibattimentale disponendo il nuovo esame (sostanzialmente) dei soli testi di accusa e non anche dei testimoni a discarico (e dell'esame dell'imputato) che riferivano proprio sul tema centrale dell'accusa, ossia sulle condizioni e sul funzionamento dell'automezzo al momento del suo acquisto (e sul suo utilizzo negli anni successivi), dalla cui circostanza origina la contestazione della sproporzione del prezzo, in ragione dell'inservibilità del "mulettone". Così facendo la Corte di appello ha operato una rinnovazione selettiva che, in presenza di fonti dichiarative di significato probatorio antagonista -tanto da condurre il primo giudice a ritenere non superato il ragionevole dubbio- ha ritenuto di rinnovare l'istruttoria dibattimentale (sostanzialmente) disponendo l'esame dei soli testi addotti dall'accusa, accantonando i plurimi testi a discarico (e le dichiarazioni dell'imputato) che pure avevano incisivamente contribuito in primo grado a far ritenere l'infondatezza dell'imputazione. Tale modalità operativa viene meno alla ratio stessa dell'obbligo di rinnovazione istruttoria, che è quella di rafforzare il profilo cognitivo del giudice di 5 secondo grado, al fine di superare (in ipotesi) il contrasto narrativo tra le diverse fonti che ha determinato (in primo grado) la emersione del ragionevole dubbio;
in tale prospettiva, l'ambito della rinnovazione deve investire tutte le fonti dichiarative coinvolte nel contrasto e non può limitarsi alla selezione di una parte di esse. Più specificamente, è stato affermato che la ratio legis, va rinvenuta nella tutela del contraddittorio posto che, «dal lato dell'imputato assolto in primo grado, la mancata rinnovazione della prova dichiarativa precedentemente assunta sacrifica un'efficace confutazione delle argomentazioni svolte nell'appello del pubblico ministero che possa trarre argomenti dall'interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano poste a sostegno della tesi di accusa» (così, in motivazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta). Da ciò discende che ove la rinnovazione, in rapporto al suo oggetto, sia stata parziale -in virtù di una arbitraria selezione delle fonti dichiarative da riassumere- la decisione si espone ad annullamento, posto che la disposizione di cui all'art.603, comma 3 bis, cod.proc.pen. configura un obbligo di legge, obbligo che, se non rispettato, determina una violazione sostanziale del diritto al contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa, sanzionata dalla nullità di ordine generale non assoluta, prevista dal combinato disposto degli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen. (in tal senso, in motivazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 14426 del 28/01/2019, Pavan). La Corte di appello è, dunque, incorsa in violazione di legge, atteso che in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, ove sussista contrasto tra le fonti dichiarative a carico e quelle a discarico, tanto da condurre il giudice di primo grado a ritenere il ragionevole dubbio e -perciò- incidenti in modo potenzialmente decisivo sulla ricostruzione del fatto, l'ambito della rinnovazione prevista dall'art. 603, comma 3-bis, cod.proc.pen. deve investire sia le fonti dichiarative a carico, sia quelle a discarico, siccome coinvolte nel contrasto, non potendo il giudice dell'appello limitarsi alla riassunzione di quelle conducenti verso un dato significato probatorio, a discapito di quelle portatrici del significato probatorio opposto. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari per nuovo giudizio che tenga conto dei precedenti rilievi. Va evidenziato che ES LL ha rinunciato alla prescrizione e, dunque, non si ha spazio per un eventuale rilievo officioso di tale causa di estinzione del reato. 3. La decisione ora raggiunta riguarda anche la posizione di AS, atteso che l'accertamento della sussistenza del fatto contestato a ES costituisce il presupposto logico dell'ipotesi di riciclaggio contestata a AS, rimanendo impregiudicata ogni questione a tale proposito. 6 La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio anche nei confronti di AS. 4. Il ricorso del Procuratore generale rimane assorbito, visto che la confisca suppone la previa affermazione della responsabilità degli imputati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ES LL e AS PA, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari assorbiti i motivi di ricorso del PG. Così deciso il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore