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Sentenza 17 luglio 2023
Sentenza 17 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/07/2023, n. 30985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30985 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI SA, nata a [...] il [...]; avverso la sentenza del 9.06.2022 emessa dalla Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le richieste dei Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. lette le richieste dell'avvocato Elena Benvegnù che, nell'interesse della parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali del grado. RITENUTO IN FATTO 1. SA LI è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Belluno per rispondere del delitto di falso giuramento di cui all'art. 371 cod. Penale Sent. Sez. 6 Num. 30985 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 07/06/2023 pen., in quanto, in data 23 settembre 2015, essendogli stato deferito il giuramento decisorio, nel corso della causa civile n. 141/2014 dallo stesso promossa dinanzi al Tribunale di Belluno, avrebbe giurato falsamente di aver provveduto all'estinzione dei crediti pecuniari, dell'ammontare di circa 10.670,00 euro, oltre spese generali e accessori, derivanti dalle prestazioni professionali rese dall'avvocato OL ER. 2. Il Tribunale di Belluno, con sentenza emessa in data 30 gennaio 2019, ha dichiarato l'imputato responsabile del reato al medesimo ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena sospesa di quattro mesi di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, ha ridotta la liquidazione del danno morale nella misura di 3.000,00 euro, ha revocato la sospensione condizionale della pena e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 4. L'avvocato Davide Pessi, difensore dell'imputato, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo il difensore censura l'inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 180 cod. pen., in relazione agli artt. 516, 519 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Belluno, a fronte della modifica dell'imputazione operata dal Pubblico Ministero all'udienza del 9 maggio 2018, non avrebbe concesso all'imputato il termine a difesa. La rettifica della somma indicata nell'imputazione si sarebbe, infatti, concretata non nella mera correzione di un errore, quanto di una modifica dell'imputazione, che avrebbe trasformato il nucleo essenziale dell'accusa e, ingenerando incertezza sulla stessa, avrebbe pregiudicato i diritti della difesa. Ad avviso del ricorrente, dunque, l'illegittimo diniego della concessione del termine a difesa di cui all'art. 519 cod. proc. pen. avrebbe comportato la nullità della sentenza di primo grado e, di conseguenza, anche di quella di appello. 4.2. Con il secondo motivo il difensore deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte di appello non avrebbe valorizzato in alcun modo i rapporti tra l'imputato e la persona offesa, non avrebbe considerato che la questione oggetto del giuramento avrebbe avuto inizio negli anni 2005-2006 e non già nel 2007. La Corte di appello, inoltre, ad avviso del ricorrente, non avrebbe considerato la circostanza, risultante documentalmente, che le due procedure indicate nel capo 2 di imputazione dovevano essere collocate in quell'arco temporale, in quanto il LI aveva provveduto all'estinzione dei propri debiti nei confronti della parte civile per lo svolgimento dell'attività professionale. La Corte di appello, dunque, avrebbe considerato, in modo irragionevole, elementi di natura diversa che si prestavano ad una ricostruzione plausibilmente alternativa rispetto a quella adottata dalla sentenza impugnata e che avrebbero dovuto condurre all'assoluzione dell'imputato in ragione della sussistenza di un ragionevole dubbio sulla falsità del giuramento reso. 5. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 10 maggio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Con le conclusioni depositate in data 17 maggio 2023 il difensore della parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali del grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce difensore censura l'inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 180 cod. pen., in relazione agli artt. 516, 519 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Belluno, a fronte della modifica dell'imputazione operata dal Pubblico Ministero all'udienza del 9 maggio 2018, non avrebbe concesso all'imputato il termine a difesa. 3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto meramente reiterativo di questioni già proposte nell'atto di appello e disattese con motivazione non certo illogica da parte della Corte di appello. 3 La Corte di appello ha correttamente rilevato che la rettifica del capo di imputazione con riferimento alla somma del credito vantato dalla persona offesa - indicata in misura inferiore a quella originariamente contestata (da 30.000,00 a 10.670,00)- non concretizza alcuna modifica della imputazione ex art. 516 c.p. Questa modifica, del resto, non ha determinato alcuna incertezza sul tenore dell'accusa (recte: sull'oggetto della causa civile nell'ambito della quale è stato reso il falso giuramento oggi imputato dal ricorrente) e, dunque, non ha recato alcun pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa dell'imputato. La mera rettifica dell'errore materiale presente nell'imputazione, del resto, non fonda l'applicazione della disciplina delle modifiche dell'imputazione (ex plurimis: Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260009-01), in quanto non comporta alcuna significativa modifica della contestazione, che resta immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa. 4. Con il secondo motivo il difensore deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte di appello non avrebbe valorizzato in alcun modo i rapporti tra l'imputato e la persona offesa. 5. Il motivo è, tuttavia, inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione nel giudizio di legittimità ad un rinnovato esame del merito delle testimonianze rese nel corso del dibattimento. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte di appello di Venezia, del resto, ha non incongruamente ritenuto falso il giuramento del ricorrente, in quanto i crediti vantati in compensazione dall'imputato (asseritamente scaturiti dall'esecuzione di prestazioni odontoiatriche 4 nei confronti della parte civile) sarebbero rimasti integralmente sforniti di prova e indeterminati nei loro estremi costitutivi. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Il ricorrente deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, OL ER, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ER OL, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 07/06/2023.
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le richieste dei Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. lette le richieste dell'avvocato Elena Benvegnù che, nell'interesse della parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali del grado. RITENUTO IN FATTO 1. SA LI è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Belluno per rispondere del delitto di falso giuramento di cui all'art. 371 cod. Penale Sent. Sez. 6 Num. 30985 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 07/06/2023 pen., in quanto, in data 23 settembre 2015, essendogli stato deferito il giuramento decisorio, nel corso della causa civile n. 141/2014 dallo stesso promossa dinanzi al Tribunale di Belluno, avrebbe giurato falsamente di aver provveduto all'estinzione dei crediti pecuniari, dell'ammontare di circa 10.670,00 euro, oltre spese generali e accessori, derivanti dalle prestazioni professionali rese dall'avvocato OL ER. 2. Il Tribunale di Belluno, con sentenza emessa in data 30 gennaio 2019, ha dichiarato l'imputato responsabile del reato al medesimo ascritto e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena sospesa di quattro mesi di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, ha ridotta la liquidazione del danno morale nella misura di 3.000,00 euro, ha revocato la sospensione condizionale della pena e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. 4. L'avvocato Davide Pessi, difensore dell'imputato, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo il difensore censura l'inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 180 cod. pen., in relazione agli artt. 516, 519 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Belluno, a fronte della modifica dell'imputazione operata dal Pubblico Ministero all'udienza del 9 maggio 2018, non avrebbe concesso all'imputato il termine a difesa. La rettifica della somma indicata nell'imputazione si sarebbe, infatti, concretata non nella mera correzione di un errore, quanto di una modifica dell'imputazione, che avrebbe trasformato il nucleo essenziale dell'accusa e, ingenerando incertezza sulla stessa, avrebbe pregiudicato i diritti della difesa. Ad avviso del ricorrente, dunque, l'illegittimo diniego della concessione del termine a difesa di cui all'art. 519 cod. proc. pen. avrebbe comportato la nullità della sentenza di primo grado e, di conseguenza, anche di quella di appello. 4.2. Con il secondo motivo il difensore deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte di appello non avrebbe valorizzato in alcun modo i rapporti tra l'imputato e la persona offesa, non avrebbe considerato che la questione oggetto del giuramento avrebbe avuto inizio negli anni 2005-2006 e non già nel 2007. La Corte di appello, inoltre, ad avviso del ricorrente, non avrebbe considerato la circostanza, risultante documentalmente, che le due procedure indicate nel capo 2 di imputazione dovevano essere collocate in quell'arco temporale, in quanto il LI aveva provveduto all'estinzione dei propri debiti nei confronti della parte civile per lo svolgimento dell'attività professionale. La Corte di appello, dunque, avrebbe considerato, in modo irragionevole, elementi di natura diversa che si prestavano ad una ricostruzione plausibilmente alternativa rispetto a quella adottata dalla sentenza impugnata e che avrebbero dovuto condurre all'assoluzione dell'imputato in ragione della sussistenza di un ragionevole dubbio sulla falsità del giuramento reso. 5. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 10 maggio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Con le conclusioni depositate in data 17 maggio 2023 il difensore della parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali del grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce difensore censura l'inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 180 cod. pen., in relazione agli artt. 516, 519 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale di Belluno, a fronte della modifica dell'imputazione operata dal Pubblico Ministero all'udienza del 9 maggio 2018, non avrebbe concesso all'imputato il termine a difesa. 3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto meramente reiterativo di questioni già proposte nell'atto di appello e disattese con motivazione non certo illogica da parte della Corte di appello. 3 La Corte di appello ha correttamente rilevato che la rettifica del capo di imputazione con riferimento alla somma del credito vantato dalla persona offesa - indicata in misura inferiore a quella originariamente contestata (da 30.000,00 a 10.670,00)- non concretizza alcuna modifica della imputazione ex art. 516 c.p. Questa modifica, del resto, non ha determinato alcuna incertezza sul tenore dell'accusa (recte: sull'oggetto della causa civile nell'ambito della quale è stato reso il falso giuramento oggi imputato dal ricorrente) e, dunque, non ha recato alcun pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa dell'imputato. La mera rettifica dell'errore materiale presente nell'imputazione, del resto, non fonda l'applicazione della disciplina delle modifiche dell'imputazione (ex plurimis: Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260009-01), in quanto non comporta alcuna significativa modifica della contestazione, che resta immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa. 4. Con il secondo motivo il difensore deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte di appello non avrebbe valorizzato in alcun modo i rapporti tra l'imputato e la persona offesa. 5. Il motivo è, tuttavia, inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione nel giudizio di legittimità ad un rinnovato esame del merito delle testimonianze rese nel corso del dibattimento. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte di appello di Venezia, del resto, ha non incongruamente ritenuto falso il giuramento del ricorrente, in quanto i crediti vantati in compensazione dall'imputato (asseritamente scaturiti dall'esecuzione di prestazioni odontoiatriche 4 nei confronti della parte civile) sarebbero rimasti integralmente sforniti di prova e indeterminati nei loro estremi costitutivi. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Il ricorrente deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, OL ER, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ER OL, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 07/06/2023.