Sentenza 26 giugno 2008
Massime • 1
In tema di responsabilità da reato degli enti, nel provvedimento applicativo di una misura cautelare interdittiva è consentito il ricorso alla tecnica di motivazione "per relationem", con rinvio all'ordinanza cautelare emessa nei confronti della persona fisica che ha commesso il reato, solo in riferimento alla sussistenza dei gravi indizi circa la sua effettiva consumazione, dovendo invece il giudice fornire autonoma motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli ulteriori presupposti che fondano la responsabilità dell'ente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2008, n. 30412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30412 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 26/06/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 1013
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 00818/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FLOROVIVAI S.R.L.;
avverso ORDINANZA del 22/11/2007 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PAGANO FILIBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. OSSERVA
La s.r.l. Forovivai ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro in data 22.11.07 che ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Gip di Lamezia Terme in data 16.8.07 che ha imposto la misura cautelare della sanzione interdittiva della esclusione della società da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di anni 1 disponendo la revoca di quelli già concessi (D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 24, commi 1 e 3; art. 45 e art. 9 comma 2, lett. D).
Il tribunale ha rilevato che a carico dei rappresentanti della s.r.l. sono stati accertati gravi indizi di responsabilità in ordine ai reati di cui all'art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 61 c.p., n.7, art. 640 bis c.p., art. 483 c.p., in ordine ai quali sono state adottate misure cautelari già confermate dallo stesso Tribunale del Riesame anche a carico della stesso legale rappresentante della s.r.l. ricorrente, società che è risultata essere titolare di un opificio industriale del tutto inattivo, pur avendo ricevuto contributi pubblici per un ammontare di Euro 1.867.094,99. Deduce violazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 45 che richiama espressamente l'art. 292 c.p.p., comma 2, il quale a sua volta prevede, a pena di nullità, che l'ordinanza cautelare contenga l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura, essendosi il tribunale limitato ad operare una indistinta motivazione "per relationem" con gli atti del procedimento personale. Il ricorso deve essere rigettato. Nel nostro ordinamento processuale la motivazione "per relationem" è corretta ove siano rispettate determinate condizioni: a) la motivazione deve rinviare ad un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la decisione;
c) l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato, attraverso l'allegazione o la trascrizione nel provvedimento in questione, o quanto meno ostensibile nel momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica e di gravame, consentendo il controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. un., 21 giugno 2000, n. 17, Primavera;
Sez. 4, 20 gennaio 2004, n. 16886, Rinero;
Sez. 1, 20 dicembre 2004, n. 2612). Va inoltre confermato il principio che statuisce che in tema di responsabilità da reato degli enti, in considerazione della peculiarità del giudizio di gravità indiziaria per l'applicazione delle misure cautelari interdittive, è consentito il ricorso alla tecnica di motivazione del provvedimento "per relationem" con rinvio all'ordinanza cautelare personale, per assolvere l'onere della motivazione con riferimento al solo presupposto comune della sussistenza dei gravi indizi circa la commissione dei reati (Cass. 6, 23.6.06 n. 32627, depositato 2.10.06, rv. 235639). La valutazione del giudice con riferimento alla applicazione delle sanzioni interdittive alle società deve comprendere però non soltanto il fatto reato, cioè il primo presupposto dell'illecito amministrativo, ma estendersi ad accertare la sussistenza dell'interesse o del vantaggio derivante all'ente e il ruolo ricoperto dai soggetti indicati dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, comma 1, lett. a) e b), verificando se tali soggetti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Inoltre, è necessario accertare la sussistenza delle condizioni indicate nel D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 13, che subordina l'applicabilità delle sanzioni interdittive alla circostanza che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ovvero, in alternativa, che l'ente abbia reiterato nel tempo gli illeciti;
Nel caso in esame il giudice della cautela ha operato un corretto rinvio per relationem agli atti impositivi delle misure cautelari nei confronti della stessa persona fisica legale rappresentante della s.r.l. ricorrente, atti necessariamente conosciuti dalla stessa e facenti parte del medesimo procedimento penale.
Ha inoltre confermato la responsabilità amministrativa dell'ente ed il suo diretto vantaggio patrimoniale (vedi pagine 2 e 3 della motivazione) verificando anche la sussistenza delle aggravanti contestate, considerando il profitto realizzato dalla società che ha fruito delle pubbliche contribuzioni, valutando il pericolo di reiterazione di reati per la considerazione che la società "non si è dotata, neanche dopo la consumazione dei fatti addebitati, di strumenti idonei a prevenire la consumazione di altri reati della stessa specie".
Al rigetto del ricorso segue ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2008