Sentenza 28 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/05/2001, n. 7239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7239 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORÉE S07:12 3 95/210+1SUPRE LA E Oggetto Regolamento di SEZIONE TERZA CIVILE competenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7745/00 Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere 16688 Cron. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE 2554 DURANTE Consigliere Rep. Dott. Bruno Ud. 30/03/01 TALEVI Consigliere Dott. Alberto ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ALUSYSTEM SRL, in persona del legale rappresentante per diritti L. 3000 28 MAG. 2001 elettivamente pro-tempore, sig. Dario Facoli, IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA VIA MERULANA 234, presso lo studio che lo difende dell'avvocato GIULIANO BOLOGNA, all'avvocato MAURIZIO DE FILIPPIS, giusta unitamente CANCELLERIA delega in atti;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE EDILI BIANCHI UMBERTO, in persona IMPRESA COSTRUZIONI UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale del titolare NC p.i.e. BE, elettivamente al Sig. NOBILONI per diritti L36000+2 2001 domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo 2.8 NOV, 2001 629 studio dell'avvocato ROBERTO NOBILONI, che lo difende IL CANCELLIERE unitamente all'avvocato MARIO LAVATELLI, giusta delega in atti;
resistente - avverso la sentenza n. 174/00 del Tribunale di SONDRIO, emessa il 10/3/2000 depositata il 14/03/00; RG.168/97; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/03/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore ANTONIO MARTONE che ha chiesto si Generale Dott. dichiari la competeza del Tribuale di Sondrio. Svolgimento del processo Con atto di citazione in opposizione al decreto in- giuntivo n.12 del 7 febbraio 1997, emesso dal Presiden- te del Tribunale di Sondrio, la ditta BE NC convenne in giudizio, davanti al menzionato Tribunale, la SY s. r. 1., eccependo, in via preliminare, CANCELLERIA la nullità, del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice incompetente e chiedendo, in via subordinata, nel merito, il rigetto della domanda di pagamento della TSEC CE SY in quanto infondata in fatto e in diritto. DF018275 La SY si costituì in giudizio resistendo al- AX054503 le domande avversarie e chiedendo, nel merito, in via R960489 principale, la conferma del decreto opposto e, in su- P710663 bordine, la condanna della opponente al pagamento del 2 corrispettivo per i lavori realizzati in suo favore. Con sentenza depositata in data 14 marzo 2000, il giudice adito, in accoglimento dell'eccezione proposta dall'opponente, dichiarò la propria incompetenza terri- toriale in favore del Tribunale di Como, sul presuppo- sto che in detta località aveva sede la società conve- nuta, mentre la detta competenza territoriale doveva ritenersi confermata anche in relazione ai fori facol- tativi, in quanto il contratto era stato stipulato in Como e, secondo le previsioni contrattuali, pagamenti dovevano essere effettuati presso un'agenzia di Como dell'Istituto S. Paolo di Torino. Avverso detta sentenza la società SY s. r.
1. ha proposto regolamento necessario di competenza, con atto notificato in data 12 aprile 2000, cui resiste la ditta BE NC, che ha depositato anche memo- ria ex art.378 c. p. c.. Il P.M. ha chiesto, con requisitoria scritta, l'ac- coglimento del ricorso. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. Invero, è pacifico che in tema di competenza per territorio nelle controversie relative ai diritti di obbligazione, ai fini dell'applicabilità dell'art.20 c. p. C. non è necessario il concorso di entrambi i crite- 3 ri in esso previsti (forum contractus e forum destina- tae solutionis), ma é sufficiente la ricorrenza di uno solo di essi, in base al quale possa facoltativamente radicarsi la competenza del giudice adito. Con riguardo al secondo dei predetti fori facoltativi, ha errato, nella specie, il giudice a quo nell'individuarlo in Co- mo (luogo di residenza della convenuta, invece che in Sondrio, ove vi è la sede della società creditrice). Le obbligazioni pecuniarie come quella della Alusy- stem s. r. 1, dedotta a base del decreto opposto van- no, infatti, adempiute, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c. al domicilio (o sede) del creditore. Benché sia prevista, come nella specie, la possibilità di pagamen- to a mezzo di bollettini bancari, ciò non vale, di per sé, a spostare il forum solutionis al domicilio del de- bitore. Al riguardo costituisce ius receptum il princi- pio secondo cui una tale inversione del foro è prospet- tabile solo quando una siffatta modalità di pagamento sia prevista in contratto come esclusiva, con espressa rinunzia del creditore al foro del suo domicilio e non come semplice facoltà concessa al debitore. Al riguardo, come giustamente osservato dal P. G., va rilevato che, nella specie, da una corretta e com- pleta lettura della clausola contrattuale di cui al- l'art. 4 del contratto di appalto inter partes, secondo 4 la quale: "I pagamenti saranno effettuati mediante ri- cevute bancarie appoggiate presso l'Istituto San Paolo di Torino, agenzia di Albate Como, о con giro di effet- ti cambiari di pari scadenza", non si evince che vi sia stato alcuno spostamento convenzionale del locus solu- tionis sancito dal terzo comma dell'art.1182 C.C., da individuarsi in Chiuro (Sondrio), sede della creditrice SY, non avendo quest'ultima rinunziato a riceve- re il pagamento nel suo domicilio ubicato nel foro di Sondrio. Pertanto, tra fori facoltativi previsti dal- era incluso nella specie anche Son-l'art.20 C. p. C., drio, dove doveva essere eseguita l'obbligazione e dove la controversia era stata correttamente instaurata dal- l'attuale ricorrente. Alla stregua delle considerazioni che precedono, va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Son- drio, con conseguente condanna della resistente al pa- gamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di e condanna la resistente al pagamento delleSondrio spese,in lin 114.000 * oltre onorari, liquidati in lire 1.200.000. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 5 la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 30 marzo 2001. Il ConsigliereTe Atore ed Pestensore Il Presidente ту рно New IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata MAG. 2001 hooos in Cancelle: oggi, li 290000 A M E IL CANCELLIERE C1 R P U Giovanni Giambattista S T R O C UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data Seria 4. aln.. 50532 versate 290.000 £. UE (lire p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI F PO) Responsabile Servizio Mi udiziari (Dr. M. RACO CHINT : 6