Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/02/2002, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 I 1 A 5 Z I / 0069620 . 4 A R / ANNOTAZIONE INCALCE N R 6 A - T 2 T S . I B R U . . G P B L PUBBLICA ITALIANA . E 0 2 I L D R R A L . T E A B D MEREL PO LO ITALIA D A I T S E A N 1 IJ T E CORTE SUPREM DT CASSAZIONE 3 R S N 1 E E Oggetto I . A T N A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M RICORSO PERCASSAZIONE (NAMMISS/8/CETTY? Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO - Presidente R.G. N. 9667/00 Consigliere Cron. 3894 Dott. Giulio GRAZIADEI Dott. PE MARZIALE - Consigliere Rep. - Consigliere - Ud.15/06/01 Dott. Aldo CECCHERINI Dott. Achille MELONCELLI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: AT IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 20, presso 10 studio dell'avvocato FRANCESCA DELFINI, difeso dall'avvocato GIANCARLO CANCELLERIA NICCOLAI, giusta mandato in calce;
- ricorrente
contro
UFF PROV IVA FIRENZE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI elettivamente 12, PORTOGHESI presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente avverso la sentenza n. 39/99 della Commissione -1- . N depositata il tributaria regionale di FIRENZE, 23/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/01 dal Consigliere Dott. Achille MELONCELLI;
udito il P.M. in persona del Bostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo 1.1. Il signor PE AT ricorre per la cassazione della sen- tenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 26 gennaio 1999, n. 39/32/99, depositata il 23 marzo 1999 che ha rigettato il suo appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze n. 385/08/97. 1.2. I presupposti di fatto della controversia sono i seguenti: - l'Ufficio IVA di Firenze notifica al signor PE AT l'avviso di ret- tifica n. 600393/89 per il 1987; - il ricorso del contribuente è respinto dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze con sentenza 9 marzo 1995, n. 66; ·la sentenza diventa definitiva, perché non è appellata dal contribuente;
- ne consegue la notifica del ruolo per sanzioni per lire 86.743.662; - il contribuente presenta impugnazione per revocazione contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze 9 marzo 1995, n. 66, per dolo da parte dell'Ufficio, perché esso avrebbe taciuto l'esistenza di un'i- stanza per la definizione della controversia pendente ai fini dell'IVA ai sensi della L. 30 dicembre 1991, n. 413; - la Commissione tributaria provinciale di Firenze, con sentenza n. 385/08/97, dichiara inammissibile il ricorso, non riscontrando alcun com- portamento doloso da parte dell'Ufficio, bensì una negligenza ed incuria da parte del contribuente e condanna il signor PE AT al pagamento delle spese processuali;
- il contribuente presenta ricorso contro la sentenza della Commissione tri- butaria provinciale di Firenze n. 385/08/97, 3 1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale 26 gennaio 1999, n. 39/32/99, è così motivata: nel caso in esame non sussistono gli e- stremi per ravvisare il dolo processuale, ovvero quell'attività processuale fraudolenta, specificamente diretta ed idonea ad inficiare la difesa avversaria ed a trarre in inganno il giudicante;
infatti, non basta giovarsi di una situa- zione di minorata difesa, in cui l'altra parte possa trovarsi per cause non im- putabili ad un fatto positivo dell'avversario e nemmeno l'omessa produzione di documenti favorevoli alla tesi avversarie, ma è necessario che l'intenzione fraudolenta si concretizzi in un raggiro obiettivamente idoneo ad impedire al giudice l'accertamento della verità.
2.1. Il signor PE AT ricorre per la cassazione della sen- tenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 26 gennaio 1999, n. 39/32/99, per violazione e falsa applicazione dell'art. 395, n.3 e n.5, cpc.
2.2.Il ricorrente conclude chiedendo che sia cassata l'impugnata.
3. Il Ministero delle finanze si costituisce in giudizio senza, peraltro, svolgere ulteriore attività difensiva. Motivi della decisione 4. In via preliminare si rileva che il ricorso per cassazione è stato proposto contro l'Ufficio provinciale IVA di Firenze e che esso è stato noti- ficato allo stesso Ufficio, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, Il ricorso è inammissibile. Infatti, il ricorso per cassazione contro una sentenza di Commissione tributaria regionale dev'essere indirizzato, non ad un ufficio periferico, che è privo di soggettività con rilievo esterno in sede di legittimità e che, pertanto, non può intervenire nel giudizio di cassa- MARCA DA BOLLO zione, ma al Ministero delle finanze, in persona del ministro in carica, che è l'unico organo dotato di soggettività sostanziale e processuale nel giudizio di cassazione nelle controversie tributarie. Poiché il ricorso è destinato a soggetto che non può resistere e che manca di legittimazione sostanziale, es- so è insanabilmente nullo ed è, quindi, inammissibile.
5. Tenuto conto dell'attività difensiva svolta dall'intimato, na ési- si ritiene di comperture le fese it' questo qued. stonei presupposti perché ci si pronunci sulle spese
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le sfolde - Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 giugno 2001. Il PresidentePreside Il relatore ed estensore Miloncells IL CANCELLIERE C1 NN ST DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi .... 5 FEB. 2002 IL CANCELLIERE C1 NN ST E N 6 IO 8 9 Z 1 5 A / . 4 R / di CassazioneThe Carte Sufeme T N 6 S Con sentenze 6512/056512/05 dichiara 2 - I . G B A .R E I . .P L R R L жител D A A A inammissibile il ricorso L T . E D B U D A E I B T T S I N A 1 N R per revocasione E I 3 E S T 1 R S I . E E A N T Rome 25.03. 2005 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA A M Antonella Fontana 5