Sentenza 23 settembre 2009
Massime • 1
La riduzione da anni otto ad anni sei di reclusione del minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, operata dall'art. 4-bis della L. n. 49 del 2006, non assume rilievo nel giudizio di legittimità, quale norma favorevole sopravvenuta, nel caso in cui la pena detentiva inflitta non sia stata determinata partendo dal minimo edittale, bensì in misura superiore, poiché ciò dimostra l'intenzione del giudice di merito di ritenere la pena adeguata solo se non mantenuta nel minimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/09/2009, n. 38648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38648 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 23/09/2009
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - rel. Consigliere - N. 2313
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 25331/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI AS MB, N. IL 11/02/1975;
avverso la sentenza n. 4801/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/11/2006;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO LICARI;
Udito il Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Decidendo sull'appello proposto dall'imputato Di AS MB contro la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal G.I.P. del Tribunale di Avellino per il reato di illecita detenzione di 30 dosi medie giornaliere di cocaina ascrittogli in concorso, la Corte di Appello di Napoli ha deciso di confermarla. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea valutazione delle prove sulla responsabilità, affidate, come improvvidamente sarebbero state, alle sole inaffidabili dichiarazioni confessorie di esso imputato, ispirate dall'esigenza di discolpare il correo Acierno;
lamentandosi, inoltre, del diniego dell'attenuante del fatto di lieve entità e della mancata applicazione del nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Non consentite in questa sede sono, infatti, le critiche mosse in tema di affermazione di responsabilità, posto che esse si risolvono nel tentativo di ottenere una rivalutazione nel merito del compendio probatorio, il quale è già stato esaminato e valutato nella sede propria dai giudici di primo e secondo grado, fornendo del loro convincimento congrua e persuasiva motivazione.
Tale si palesa quella che in sentenza si dispiega con articolate argomentazioni che possono compendiarsi nel rilievo che l'ammissione dei fatti non è rimasta isolata, ma è sostenuta oggettivamente dal rinvenimento della cocaina, che il Di AS aveva tentato di occultare al momento dell'intervento dei carabinieri, usufruendo dell'opera connivente della moglie del correo Acierno, all'uopo prodigatasi a ritardare l'apertura della porta d'ingresso. Nè appare meritevole di accoglimento il secondo motivo, posto che, ai fini del diniego, i giudici di merito hanno assegnato una rilevanza preponderante, rispetto agli altri elementi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, al quantitativo delle dosi ricavabili
(oltre 30 dosi medie giornaliere) dall'intera partita di cocaina illecitamente detenuta.
Fatta tale premessa, si è in grado di apprezzare come i medesimi giudici si siano correttamente ispirati ai criteri giuridici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità dell'attenuante sopra menzionata, in base ai quali, per potere denegare l'esistenza dell'attenuante speciale prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per i reati in materia di stupefacenti, è necessario che la fattispecie reale non risulti di offensività trascurabile sia in relazione all'oggetto materiale del reato (quali le caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza stupefacente), che in relazione all'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), di talché il vaglio in senso negativo di uno solo dei parametri di riferimento individuati dalla legge, con decisività almeno pari a quella di tutti gli altri, comporta ineluttabilmente l'inconfigurabilità dell'ipotesi attenuata;
in particolare, ove la quantità della sostanza stupefacente sia notevole, il dato ponderale può essere legittimamente reputato sintomo sicuro di una non trascurabile potenzialità diffusiva dell'attività di spaccio e, perciò, sufficiente a negare l'attenuante in parola senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi, se non prevalenti rispetto al dato ponderale.
Orbene, poiché la determinazione in concreto della lieve entità del fatto è affidata, caso per caso al prudente apprezzamento del giudice di merito, che è insindacabile in sede di legittimità se correlato ad un congruo apparato argomentativo immune, come lo è nel caso che ci occupa da vizi logici e giuridici, si deve trarre la conclusione che la sentenza impugnata non soffre della censura mossale dal Di AS, tenuto conto che essa si conforma ai criteri giuridici sopra esposti e ne fa coerente applicazione nel caso in esame.
Nè può trovare accoglimento la richiesta di rideterminazione della pena in forza delle modifiche apportate al T.U. sugli stupefacenti dalla L. n. 49 del 2006, avanzata con l'ultimo motivo di impugnazione.
Ciò, in quanto la riduzione da anni otto ad anni sei di reclusione del minimo edittale previsto per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, operata dalla L. n. 49 del 2006, art. 4 bis,
non può assumere rilievo nel giudizio di legittimità, quale norma favorevole sopravvenuta, nel caso in cui, come quella in esame, la pena non sia stata determinata partendo dal minimo edittale previgente, bensì in misura superiore, poiché ciò dimostra l'intenzione del giudice di merito di ritenere la pena adeguata solo se non mantenuta nel minimo.
Il rigetto del ricorso comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2009