Sentenza 28 maggio 1999
Massime • 1
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta penalmente rilevante deve intendersi rappresentata da qualsivoglia attività omissiva o commissiva che si traduca in atteggiamento, anche talora implicito, purché percepibile ex adverso, che impedisca, intralci, valga a compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente la regolarità del compimento dell'atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio e ciò indipendentemente dal fatto che l'atto di ufficio possa comunque essere eseguito. (Fattispecie in tema di lesioni arrecate al pubblico ufficiale che procedeva all'arresto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/1999, n. 8667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8667 |
| Data del deposito : | 28 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 28.5.1999
1. Dott. Luciano DI NOTO Consigliere SENTENZA
2. " Francesco TRIFONE " N.1048
3. " Francesco SERPICO " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola MILO " N.44867/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LA EL OS, nata a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 5-10-1998 con la quale, previa valutazione di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, sulla contestata recidiva, veniva ridotta la pena inflitta a DE SA con la sentenza del Pretore di Monza del 19-9-97 di condanna per il reato di cui all'art.337 c.p.;
Letti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG Dr. V. GERACI che ha concluso per: Dichiararsi inammissibile il ricorso;
OSSERVA
Sull'appello proposto da LA EL OS avverso la sentenza del Pretore di Monza del 19-9-1997 con la quale, dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 337 c.p., per essersi opposta al Mar.llo dei CC. Mugavaro Alfredo che stava procedendo al suo arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP del Tribunale di Monza, mordendogli un braccio, con lesioni refertate in gg. 5 s.c., in Monza il 26-4-94, era stata condannata, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva, alla pena di mesi sei di reclusione, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 5-10-1998, nel confermare il giudizio di consapevolezza a carico dell'imputata sulla base delle dichiarazioni dei CC. operanti e della conferma oggettiva offerte, dall'esito del certificato medico in merito alle lesioni patite dal sott.le, ribadendo la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, riduceva a mesi quattro di reclusione la pena inflitta in I^ grado, con valutazione di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche, sulla contestata aggravante della recidiva.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, deducendo, a motivi del gravame:
I) Erronea applicazione della legge penale, atteso che, a suo avviso, il morso al braccio del sottufficiale non poteva costituire mezzo idoneo in concreto ad opporsi all'arresto, essendo stata, l'imputata, comunque, bloccata da altri CC., intervenuti per procedere al suo arresto in esecuzione di ordine dell'A.G.;
2) Mancanza ed illogicità della motivazione, atteso che la colpevolezza era stata ritenuta sulla base della sola accusa del Mar.llo Mugavaro, nonostante che gli stessi giudici di merito avessero rilevato che la reazione della ricorrente fosse da ascriversi più ad un gesto di rabbia che alla volontà di opporsi all'arresto.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti a sostegno del gravame. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire unmilione in favore della cassa delle ammende.
Ed invero, la condotta della ricorrente, come motivatamente enunciato dai giudici di merito vale ad integrare univoco atteggiamento di violenza concreta, inequivocamente diretta in pregiudizio del pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, per funzioni, per opporsi che l'atto di ufficio e servizio in corso di compimento (arresto disposto dall'A.G. in esecuzione di relativo provvedimento cautelare personale) potesse essere portato a termine, a prescindere dalla possibilità che l'arresto avesse potuto, comunque, essere eseguito per l'intervento di altri militi operanti. Infatti la condotta penalmente rilevante, in tema di reato di resistenza a pubblico ufficiale, deve intendersi rappresentata da qualsivoglia attività omissiva o commissiva che si traduca in atteggiamento, anche talora implicito, purché percepibile ex adverso, che impedisca, intralci, valga a compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente la regolarità del compimento, dell'atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio. I giudici di merito, nella specie, hanno tracciato esattamente i contorni del contestato reato di resistenza a p.u. ascritto alla ricorrente, non mancando di offrire esaustivo supporto motivazionale all'accusa, anche con puntuale richiamo ad elementi di riscontro oggettivo (referto medico sulla persona del sottufficiale), a conferma, peraltro, della coscienza e volontà della donna di opporsi al legale intervento dei CC., facendo ricorso ad un morso all'avambraccio del sott.le che, pertanto, non può riduttivamente essere qualificato quale reazione dettata dalla rabbia, nel tentativo di escludere la sussistenza del dolo genetico, evincibile in pieno, alla stregua del contesto comportamentale provatamente riconducibile alla donna.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire unmilione in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999