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Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11320 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TT AN n. a Venosa il 14/6/1979 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Potenza in data 14/7/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; -udita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis;
-letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Lidia Giorgio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Potenza rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse dell'NG avverso il decreto emesso dal Gip del locale Tribunale in data 19/5/2022 che aveva disposto il sequestro preventivo della carta di Poste Italiane di accredito del c.d. reddito di cittadinanza nonché della somma di euro 23.681,69, in via diretta 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11320 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 13/12/2022 o per equivalente, su beni mobili o immobili di proprietà dell'NG, indagato per il delitto di truffa al fine di conseguire erogazioni pubbliche e violazione degli artt. 1 e 7 L. 4/2019. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. Francesco di Ciomrno, deducendo: 2.1 il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla residenza dell'indagato presso l'abitazione famigliare. Secondo il difensore l'ordinanza impugnata non ha fornito risposta al rilievo difensivo concernente l'erronea indicazione nella provvisoria incolpazione della residenza familiare in Via Manzoni 73 di Lavello laddove risulta conclamato che il nucleo d'origine dell'NG ha sempre abitato in Via Broglio n. 46; 2.2 la mancanza di motivazione e, comunque, la contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla regolare registrazione dei contratti d'affitto e al regolare pagamento dei canoni mensili. Assume la difesa che la prova documentale versata in atti sia stata trascurata dai giudici della cautela che hanno incongruamente privilegiato gli accessi degli operanti alle abitazioni in uso al prevenuto, di cui non si conoscono giorni, orari, modalità sicché legittimamente l'indagato poteva trovarsi altrove. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Deve preliminarmente ribadirsi che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespolí e altri, Rv. 242916; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119). Nella specie, l'ordinanza impugnata ha reso una motivazione effettiva e non meramente apparente su tutti í profili della regiudicanda, esponendo in maniera compiuta le ragioni dell'infondatezza dell'istanza di riesame. All'uopo appare priva di spessore confutativo la circostanza, pure richiamata dal collegio cautelare, dell'inesatta indicazione della residenza familiare giacché la sostanza dell'accusa si incentra sull'infedele dichiarazione dell'indagato di costituire un autonomo nucleo familiare, in relazione al quale parametrare i requisiti d'accesso al reddito di cittadinanza, laddove l'NG, al di là delle variazioni anagrafiche, continuava di fatto a vivere presso la famiglia d'origine. 2. I giudici della cautela reale hanno analiticamente richiamato le emergenze investigative che sostanziano gli addebiti provvisoriamente ascritti all'indagato e hanno legittimato l'adozione del vincolo, cui la difesa oppone un'assertiva e contraria lettura che esula dal perimetro del sindacato di legittimità rimesso alla Corte adita. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 13 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente
-letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Lidia Giorgio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Potenza rigettava la richiesta di riesame avanzata nell'interesse dell'NG avverso il decreto emesso dal Gip del locale Tribunale in data 19/5/2022 che aveva disposto il sequestro preventivo della carta di Poste Italiane di accredito del c.d. reddito di cittadinanza nonché della somma di euro 23.681,69, in via diretta 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11320 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 13/12/2022 o per equivalente, su beni mobili o immobili di proprietà dell'NG, indagato per il delitto di truffa al fine di conseguire erogazioni pubbliche e violazione degli artt. 1 e 7 L. 4/2019. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. Francesco di Ciomrno, deducendo: 2.1 il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla residenza dell'indagato presso l'abitazione famigliare. Secondo il difensore l'ordinanza impugnata non ha fornito risposta al rilievo difensivo concernente l'erronea indicazione nella provvisoria incolpazione della residenza familiare in Via Manzoni 73 di Lavello laddove risulta conclamato che il nucleo d'origine dell'NG ha sempre abitato in Via Broglio n. 46; 2.2 la mancanza di motivazione e, comunque, la contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla regolare registrazione dei contratti d'affitto e al regolare pagamento dei canoni mensili. Assume la difesa che la prova documentale versata in atti sia stata trascurata dai giudici della cautela che hanno incongruamente privilegiato gli accessi degli operanti alle abitazioni in uso al prevenuto, di cui non si conoscono giorni, orari, modalità sicché legittimamente l'indagato poteva trovarsi altrove. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Deve preliminarmente ribadirsi che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespolí e altri, Rv. 242916; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119). Nella specie, l'ordinanza impugnata ha reso una motivazione effettiva e non meramente apparente su tutti í profili della regiudicanda, esponendo in maniera compiuta le ragioni dell'infondatezza dell'istanza di riesame. All'uopo appare priva di spessore confutativo la circostanza, pure richiamata dal collegio cautelare, dell'inesatta indicazione della residenza familiare giacché la sostanza dell'accusa si incentra sull'infedele dichiarazione dell'indagato di costituire un autonomo nucleo familiare, in relazione al quale parametrare i requisiti d'accesso al reddito di cittadinanza, laddove l'NG, al di là delle variazioni anagrafiche, continuava di fatto a vivere presso la famiglia d'origine. 2. I giudici della cautela reale hanno analiticamente richiamato le emergenze investigative che sostanziano gli addebiti provvisoriamente ascritti all'indagato e hanno legittimato l'adozione del vincolo, cui la difesa oppone un'assertiva e contraria lettura che esula dal perimetro del sindacato di legittimità rimesso alla Corte adita. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 13 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente