Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/08/2002, n. 11559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11559 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
Ce 64388 ce REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E SUPREMA DI CASSAZIONE LA SEZIONE QUINTA CIVILE 111 559/02 Com Bagl R.G.N.8562+11198 ALTIERI /1999 MONACI Consigliere Stefano Dott. Antonino DI BLASI Rel. Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Cron. 29-167 Dott. Francesco TIRELLI Consigliere Rep. Ud. 23/04/2002 ha pronunciato la seguente: SENTENZA Oggetto: Tributi - Irpef - sul ricorso proposto da: InteressiIlor - moratori AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro Imponibilità in vigenza DPR n. pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei 597/73 Accertamento Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura circostanza maturazione canoni Leasing dopo difende per Generale dello Stato che la rappresenta e legge;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE risoluzione relativo contratto CAMPIONE CIVILE - Valutazione Giudice di merito Insindacabilità ricorrente N. 64388 in Cassazione se corretto sotto il profilo logico- formale. Soc. B.N. COMMERCIO E FINANZA S.p.A. (già B.N. LEASING chu S.p.A.), difesa dall'Avv. Francesco D'Ayala Valva ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, via U. Boccioni n.
4 - ricorrente incidentale - 6 5 1 6 1 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Roma Sez. 7 n. 1171/98 del 07-07-1997, depositata il 6-03-1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23-04-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito l'Avv. D'Ayala per la società controricorrente;
་ Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Nardi Vincenzo che ha concluso, previa riunione dei ricorsi, per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Napoli, con avviso n. 34/460 procedeva alla rettifica della dichiarazione dei redditi, presentata dalla S.p.A. P.N. Leasing, ai fini IRPEF ed ILOR, per l'anno 1987. L'impugnazione della contribuente, che contestava l'operato accertamento per avere ripreso a tassazione ammortamenti ed altri oneri, invece, deducibili ed, altresì, per avere determinato maggiori ricavi del tutto insussistenti, veniva accolta in parte dall'adita Commissione Tributaria di Primo Grado di Napoli, giusta decisione n.5231 del 16 ottobre 1992. L'appello dell'Ufficio veniva parzialmente accolto dal giudice di secondo grado che con sentenza n.125 del 2- 2 reddito imponibile in 05-1994 determinava il L.
2.932.726.000. veniva impugnata sia Tale decisione dall'Amministrazione che dalla società innanzi la Commissione Tributaria Centrale, la quale con decisione n. 1171 del 2-6/03/1998, accoglieva, in parte, sia il 1 gravame dell'Ufficio, sia pure quello della contribuente. Con ricorso notificato il 20-04-1999, ed affidato ad un mezzo, l'Amministrazione delle Finanze ha chiesto la cassazione della decisione della C.T.C.. Con atto notificato il 29-05-1999 la contribuente, che nelle more del giudizio ha assunto la denominazione di S.p.A. B.N. Commercio e Finanza, ha proposto controricorso e ricorso incidentale affidato ad un mezzo. Resiste con controricorso notificato il 7-07-1999 1'Amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso incidentale. Con memoria 15-04-2002 la contribuente ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo l'Amministrazione censura l'impugnata decisione per violazione dell'art. 41 del DPR n. 597 del 29-09-73 per avere affermato che gli interessi di 3 mora maturati nei confronti di clienti inadempienti, nel vigore del DPR citato, non concorrono a formare reddito imponibile. La doglianza è fondata. In effetti, la C.T.C. ha escluso che, prima dell'entrata in vigore della T.U. n. 917/86, quindi in vigenza del DPR n. 597/73, gli interessi moratori fossero soggetti ad imposizione tributaria, così riconoscendo carattere innovativo alla normativa sopravvenuta. Osserva il Collegio che essendo il DPR n. 917/86 entrato in vigore 1'1-01-88, con effetto per i periodi di imposta che hanno avuto inizio dopo il 31 gennaio 1987, le norme regolatrici, nella fattispecie, vanno individuate in quelle del DPR n. 597 del 29-09-73 et segnatamente, nell'art. 41. Tale disposizione nell'elencare i redditi di capitali, fra l'altro, prevedeva espressamente alla lett. h, che fossero tali anche "gli altri interessi non aventi natura compensativa". L'impugnata decisione risulta, pertanto, aver fatto сва malgoverno delle disposizioni all'epoca vigenti ed applicabili e, quindi, sul punto, va cassata in accoglimento delle prospettate censure. Infondato e da rigettare è, invece, il ricorso 4 incidentale della contribuente che si duole della violazione dell'art. 1362 e SS. C.C. per avere i Giudici della C.T.C. disapplicato le norme sulla interpretazione dei contratti. In particolare, sarebbe erronea l'interpretazione delle clausole contrattuali fornita dalla C.T.C. per avere la stessa ritenuto che l'avvenuta risoluzione dei contratti non fosse di ostacolo all'ulteriore maturazione di canoni ed interessi. Ritiene il Collegio che l'impugnata decisione, sul punto, non giustifichi censura e vada confermata. In effetti la C.T.C. ha ritenuto corretta, confermandola, la statuizione con cui i giudici di secondo grado avevano ritenuto "sufficientemente provato che i canoni avevano continuato a maturare e laanche dopo la verificazione dell'inadempimento risoluzione del contratto", sottolineando a conforto della condivisa statuizione, la circostanza che nessuna clausola di riacquisto era stata contrattualmente prevista, che in esito all'inadempimento la società locatrice aveva conservato la proprietà dei beni dati in leasing e che dagli atti in esame non risultava la relativa restituzione. In buona sostanza, la sentenza in esame si è limitata a confermare la correttezza dell'operato dei giudici di 5 considerazioni adesive alla appello, esprimendo stessi effettuata, della valutazione dagli documentazione in atti, dal cui esame i giudici di merito avevano tratto la convinzione che risultasse "sufficientemente provato che i canoni avevano continuato a maturare anche dopo la verificazione dell'inadempimento e la risoluzione del contratto". Ciò stante non è configurabile il dedotto vizio di legge, risolvendosi l'abile prospettazione difensiva in all'interpretazione del contenuto deluna censura contratto e degli altri elementi desumibili dagli atti così come resa dalla Commissione di processuali, merito. Conclusivamente, previa riunione, va accolto il ricorso principale e rigettato l'incidentale. In relazione al mezzo accolto, va cassata l'impugnata decisione e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.C., in punto imponibilità degli interessi moratori, con il rigetto della domanda della contribuente e la conferma dell'accertamento dell'Ufficio. Ciò in applicazione dell'affermato principio per il quale nella vigenza del DPR n. 597 del 29-09-73 gli interessi moratori costituiscano reddito di capitale e 6 ' sono soggetti ad imposizione tributaria. Le spese seguono la soccombenza ed avuto riguardo allo sviluppo, al valore ed all'importanza delle questioni liquidate in complessivi Euro trattate, vanno di cui Euro millequattrocento per millecinquecento, cento per spese vive, oltre quelle onorario ed Euro prenotate a debito.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso della contribuente in punto imponibilità degli interessi moratori, confermando l'operato dell'Ufficio. Condanna la società co troricorrente al pagamento delle spese processuali in ragione di Euro millecinquecento, di cui Euro millequattrocento per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre quelle prenotate a debito. 1 Così deciso in Roma il 23 Aprile 2002. Il✓ resident Dott Altieri Enrico чести Il Consigliere Relatore Estensore Dott. Ant. Blasi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio