CASS
Sentenza 5 aprile 2023
Sentenza 5 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2023, n. 14484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14484 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TI GI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/09/2022 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avv. Nicola Rendace, difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 2 agosto 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di Penale Sent. Sez. 6 Num. 14484 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 21/03/2023 GI TI, sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, 648-bis e 416-bis.1 cod. pen., per avere, in data anteriore e prossima all'ottobre 2019, in concorso con ON TA (nonché con AG GU e RO TA ai quali il reato era stato addebitato in termini di autoriciclaggio), senza aver concorso nel delitto di truffa aggravata per il conseguimento del finanziamento pubblico in favore della TM House AS di MA RO & C., impiegato e trasferito il denaro proveniente dalla commissione di tale truffa•ai danni di Invitalia, corrispondente a circa • 110.000 euro, nell'acquisto e nella successiva rivendita di appartamenti ubicati nel complesso 'Florida' di IF, così ostacolando concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro;
in particolare, per avere il TI, per il tramite della propria società Gravit s.r.I., acquistato quegli immobili dalla Cittadella Village s.r.I., con l'aggravante di aver agito con modalità mafiose e al fine di agevolare l'associazione mafioso nota come 'ndrangheta, operante nel capoluogo di Cosenza e in altri comuni della relativa provincia, sodalizio la cui esistenza è stata contestata ad altri indagati nel medesimo procedimento penale. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il TI, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto, con un unico punto, la violazione di legge, in relazione all'art. 648-bis cod. pen., e il vizio di motivazione, per contraddittorietà, per avere il Tribunale del riesame confermato l'originario provvedimento cautelare con riferimento all'indicata imputazione provvisoria, senza indicare quali fossero i precisi elementi da cui poter desumere, oltre ai plurimi rapporti commerciali tra i vari protagonisti della vicenda, l'esistenza di un diretto rapporto pertinenziale tra le somme provenienti dal delitto di truffa - erogate in favore della TM House AS nell'ottobre 2018 e materialmente acquisite nel dicembre 2018 - e le operazioni di acquisto degli appartamenti della Cittadella Village s.r.l. da parte della Gravit s.r.I., operazioni peraltro già perfezionatesi in epoca precedente;
né, tanto meno, da cui poter desumere la prova che il TI avesse partecipato a quelle operazioni economiche nella consapevolezza del reimpiego del denaro costituente il profitto conseguito dalla TM House con la truffa consumata ai danni della Invitalia, ovvero che avesse agito con la coscienza di avere agevolato le iniziative di un sodalizio di stampo mafioso. Tali argomenti sono stati ripresi dalla difesa in una successiva memoria trasmessa via pec con la quale è stato articolata, come motivo nuovo, la denuncia di violazione della norma di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per avere il Tribunale di Catanzaro omesso di considerare che le somme impiegate dal TI per l'acquisto degli immobili erano derivati dalla cessione di altra 2 unità abitativa da parte di tal TI;
e che non era stata acquisita alcuna prova della esistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa che, avendo natura soggettiva, necessità dell'accertamento della relativa consapevolezza da parte dell'agente. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di GI TI vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati. 2. Le doglianze formulate dalla difesa sono fondate. La motivazione della ordinanza impugnata, nonostante l'apparenza di una particolare ricchezza di riferimenti fattuali, risulta confusa, gravemente deficitaria nella ricostruzione e caratterizzata da evidenti salti logici. Il Tribunale del riesame si è impegnato, infatti, nel descrivere i dati informativi derivanti dalle conversazioni intercettate dagli inquirenti durante le indagini, di certo idonee a raffigurare l'esistenza di una serie di complesse e articolate operazioni finanziarie e immobiliare che avevano portato la società facente capo al TI ad acquisire la proprietà di alcuni appartamenti di un villaggio sito nel comune di IF: iniziative qualificate da aspetti di indiscussa opacità, avendo i partecipanti a quei colloqui, registrati tra il dicembre 2018 e il maggio 2019, fatto riferimento a problemi dovuti al coinvolgimento della TM House nonché ad alcune somme, di cui 50.000 euro sembrerebbero già ricevute e 20.000 di un ulteriore bonifico, della cui disponibilità il TI sarebbe venuto in possesso, anche per il tramite della emissione di fatture da parte di un tal Sannà. E, tuttavia, difetta nell'analisi di tali elementi di conoscenza e nel connesso percorso valutativo, un chiaro riferimento alla circostanza posta a fondamento dell'ipotesi accusatoria, e cioè che gli importi di denaro di cui quei soggetti stavano discutendo fossero proprio quelle che erano state acquisite dalla TM House con la truffa ai danni di Invitalia;
e, soprattutto, che il TI fosse a 3 conoscenza della provenienza delittuosa di quel denaro e che il suo intervento fosse stato finalizzato ad ostacolare la identificazione di quella provenienza. Né è altrimenti spiegato perché dalle discussioni che il TI aveva avuto con il coindagato GU in ordine alla percentuale degli importi che, nonostante la formale riferibilità alla sola società Gravit, erano stati investiti dai soggetti interessati a quella operazione immobiliare e alla conseguente percentuale di riparto degli utili (che di fatto avevano pure visto partecipe una quarta persona, tal Porcaro, destinatario di periodiche rimesse di denaro in contanti e, in seguito, risultato coinvolto nelle indagini per un grave episodio onnicidiario), sarebbero desumibili riscontri fattuali alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria. Elementi di conoscenza, dunque, che sicuramente disegnano un contesto imprenditoriale fortemente condizionato dai collegamenti con soggetti gravitanti nel contesto della criminalità locale, ma dai quali solamente con una forzatura ricostruttiva sembra potersi desumere l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del TI per avere lo stesso agito nella consapevolezza che il denaro in parte impiegato nell'acquisto di quegli appartamenti del residence di IF fosse proprio il provento della truffa aggravata attuata dalla società TM House ovvero che quella operazione immobiliare fosse finalizzata ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa di quelle somme. 3. Dal riconoscimento della fondatezza delle censure difensive consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro che nel nuovo giudizio porrà rimedio alle indicate lacune e incongruenze motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 21/03/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avv. Nicola Rendace, difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 2 agosto 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di Penale Sent. Sez. 6 Num. 14484 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 21/03/2023 GI TI, sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, 648-bis e 416-bis.1 cod. pen., per avere, in data anteriore e prossima all'ottobre 2019, in concorso con ON TA (nonché con AG GU e RO TA ai quali il reato era stato addebitato in termini di autoriciclaggio), senza aver concorso nel delitto di truffa aggravata per il conseguimento del finanziamento pubblico in favore della TM House AS di MA RO & C., impiegato e trasferito il denaro proveniente dalla commissione di tale truffa•ai danni di Invitalia, corrispondente a circa • 110.000 euro, nell'acquisto e nella successiva rivendita di appartamenti ubicati nel complesso 'Florida' di IF, così ostacolando concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro;
in particolare, per avere il TI, per il tramite della propria società Gravit s.r.I., acquistato quegli immobili dalla Cittadella Village s.r.I., con l'aggravante di aver agito con modalità mafiose e al fine di agevolare l'associazione mafioso nota come 'ndrangheta, operante nel capoluogo di Cosenza e in altri comuni della relativa provincia, sodalizio la cui esistenza è stata contestata ad altri indagati nel medesimo procedimento penale. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il TI, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto, con un unico punto, la violazione di legge, in relazione all'art. 648-bis cod. pen., e il vizio di motivazione, per contraddittorietà, per avere il Tribunale del riesame confermato l'originario provvedimento cautelare con riferimento all'indicata imputazione provvisoria, senza indicare quali fossero i precisi elementi da cui poter desumere, oltre ai plurimi rapporti commerciali tra i vari protagonisti della vicenda, l'esistenza di un diretto rapporto pertinenziale tra le somme provenienti dal delitto di truffa - erogate in favore della TM House AS nell'ottobre 2018 e materialmente acquisite nel dicembre 2018 - e le operazioni di acquisto degli appartamenti della Cittadella Village s.r.l. da parte della Gravit s.r.I., operazioni peraltro già perfezionatesi in epoca precedente;
né, tanto meno, da cui poter desumere la prova che il TI avesse partecipato a quelle operazioni economiche nella consapevolezza del reimpiego del denaro costituente il profitto conseguito dalla TM House con la truffa consumata ai danni della Invitalia, ovvero che avesse agito con la coscienza di avere agevolato le iniziative di un sodalizio di stampo mafioso. Tali argomenti sono stati ripresi dalla difesa in una successiva memoria trasmessa via pec con la quale è stato articolata, come motivo nuovo, la denuncia di violazione della norma di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per avere il Tribunale di Catanzaro omesso di considerare che le somme impiegate dal TI per l'acquisto degli immobili erano derivati dalla cessione di altra 2 unità abitativa da parte di tal TI;
e che non era stata acquisita alcuna prova della esistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa che, avendo natura soggettiva, necessità dell'accertamento della relativa consapevolezza da parte dell'agente. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di GI TI vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati. 2. Le doglianze formulate dalla difesa sono fondate. La motivazione della ordinanza impugnata, nonostante l'apparenza di una particolare ricchezza di riferimenti fattuali, risulta confusa, gravemente deficitaria nella ricostruzione e caratterizzata da evidenti salti logici. Il Tribunale del riesame si è impegnato, infatti, nel descrivere i dati informativi derivanti dalle conversazioni intercettate dagli inquirenti durante le indagini, di certo idonee a raffigurare l'esistenza di una serie di complesse e articolate operazioni finanziarie e immobiliare che avevano portato la società facente capo al TI ad acquisire la proprietà di alcuni appartamenti di un villaggio sito nel comune di IF: iniziative qualificate da aspetti di indiscussa opacità, avendo i partecipanti a quei colloqui, registrati tra il dicembre 2018 e il maggio 2019, fatto riferimento a problemi dovuti al coinvolgimento della TM House nonché ad alcune somme, di cui 50.000 euro sembrerebbero già ricevute e 20.000 di un ulteriore bonifico, della cui disponibilità il TI sarebbe venuto in possesso, anche per il tramite della emissione di fatture da parte di un tal Sannà. E, tuttavia, difetta nell'analisi di tali elementi di conoscenza e nel connesso percorso valutativo, un chiaro riferimento alla circostanza posta a fondamento dell'ipotesi accusatoria, e cioè che gli importi di denaro di cui quei soggetti stavano discutendo fossero proprio quelle che erano state acquisite dalla TM House con la truffa ai danni di Invitalia;
e, soprattutto, che il TI fosse a 3 conoscenza della provenienza delittuosa di quel denaro e che il suo intervento fosse stato finalizzato ad ostacolare la identificazione di quella provenienza. Né è altrimenti spiegato perché dalle discussioni che il TI aveva avuto con il coindagato GU in ordine alla percentuale degli importi che, nonostante la formale riferibilità alla sola società Gravit, erano stati investiti dai soggetti interessati a quella operazione immobiliare e alla conseguente percentuale di riparto degli utili (che di fatto avevano pure visto partecipe una quarta persona, tal Porcaro, destinatario di periodiche rimesse di denaro in contanti e, in seguito, risultato coinvolto nelle indagini per un grave episodio onnicidiario), sarebbero desumibili riscontri fattuali alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria. Elementi di conoscenza, dunque, che sicuramente disegnano un contesto imprenditoriale fortemente condizionato dai collegamenti con soggetti gravitanti nel contesto della criminalità locale, ma dai quali solamente con una forzatura ricostruttiva sembra potersi desumere l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del TI per avere lo stesso agito nella consapevolezza che il denaro in parte impiegato nell'acquisto di quegli appartamenti del residence di IF fosse proprio il provento della truffa aggravata attuata dalla società TM House ovvero che quella operazione immobiliare fosse finalizzata ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa di quelle somme. 3. Dal riconoscimento della fondatezza delle censure difensive consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro che nel nuovo giudizio porrà rimedio alle indicate lacune e incongruenze motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 21/03/2023