Sentenza 6 dicembre 2007
Massime • 1
Ai fini della decorrenza del termine per presentare richiesta di riesame avverso un'ordinanza cautelare, l'arresto ai fini estradizionali eseguito su ordine del giudice estero non è assimilabile all'esecuzione della misura disposta dal giudice italiano. Pertanto nell'ipotesi del latitante arrestato all'estero, il suddetto termine inizia a decorrere dal momento in cui allo stesso, una volta estradato, viene notificata nel territorio nazionale l'ordinanza applicativa della misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2007, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 06/12/2007
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - ORDINANZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 2065
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 028590/2007
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BOUAZZA HICHEM, N. IL 08/05/1971;
avverso ORDINANZA del 12/06/2007 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARLEO GIOVANNI, il quale informa la Corte che è stata richiesta al Tribunale della Libertà di Catania la data in cui è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare all'imputato;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con ordinanza in data 12.6.2007 il Tribunale di Catania dichiarava inammissibile l'istanza, avanzata dalla difesa di ZA HI in data 4 giugno 2007, avente ad oggetto il riesame dell'ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania in data 30 settembre 2006, rilevando che al difensore di ufficio del ZA, latitante, in data 8.11.2006, era stato notificato avviso di deposito dell'ordinanza di custodia cautelare impugnata, della richiesta del P.M. e degli atti presentati con la stessa;
che era, pertanto, ampiamente decorso il termine per la proposizione del riesame, decorrente per l'imputato latitante dalla data di avviso al difensore;
che l'indagato, sopravvenuta l'esecuzione della misura, non aveva provato di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
Avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame proponeva ricorso per Cassazione il difensore di fiducia del ZA, deducendo nell'ordine la inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 309 e 165 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c), art. 111 Cost. - art. 6 Cedu, art. 46 Cedu e art. 175 c.p.p. con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) nonché la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), risultante dal testo del provvedimento impugnato).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le argomentazioni a sostegno delle ragioni di doglianza del ricorso per Cassazione, possono sintetizzarsi nel modo che segue: 1). Al difensore d'ufficio, come risulta dallo stesso provvedimento impugnato, non fu mai notificata l'ordinanza di custodia cautelare ai sensi dell'art. 165 c.p.p. mentre gli era stata notificato solo l'avviso del deposito in cancelleria di tale provvedimento. In difetto della notificazione ex art. 165 c.p.p. il termine per la proposizione del riesame decorre dalla data di esecuzione dell'ordinanza ma, poiché nella specie, l'arresto del ricorrente, pur avendo come presupposto una misura cautelare, avvenne in forza di un ordine dello Stato straniero, esso non può essere equiparato all'esecuzione della misura disposta dal giudice italiano, con la conseguenza che il dies a quo è cominciato a decorrere dal momento della notificazione del provvedimento in Italia. Inoltre, il Tribunale del riesame ha respinto l'istanza di riesame, denegando implicitamente la restituzione del termine di impugnazione ad onta del nuovo disposto di cui all'art. 175 c.p.p., comma 2, sia pure relativo alle pronunce di sentenze contumaciali e del decreto di condanna. Infine, non va trascurato che l'art. 6 della Convenzione Europea prevede per ogni giurisdizione nazionale l'obbligo di verificare se l'accusato abbia avuto la possibilità di aver conoscenza del procedimento a suo carico allorquando, come nella specie, sorga su questo punto una contestazione che non appaia immediatamente e manifestamente infondata. 2) la motivazione del provvedimento impugnato è illogica e contraddittoria in quanto il Tribunale giustifica il rigetto dell'istanza imputando al ricorrente la mancata dimostrazione della conoscenza del provvedimento cautelare. Tale dimostrazione sarebbe diabolica perché il ricorrente si era recato in Francia senza sapere del procedimento penale a suo carico per cui non avrebbe potuto porre a fondamento dell'istanza una circostanza che non gli era nota, come il fatto di non aver avuto conoscenza della nomina del difensore e della notifica dell'avviso di deposito presso di lui, al fine di richiedere la restituzione dei termini ex art. 309 c.p.p., comma 2. La prima delle due doglianze appare fondata e merita di essere condivisa. Ed invero, come questa Corte ha già avuto modo di statuire, in caso di latitanza, il termine per la richiesta di riesame della misura cautelare personale decorre per il latitante, secondo il combinato disposto dell'art. 309 c.p.p., comma 2 e art. 165 c.p.p., dalla notifica del provvedimento eseguita mediante consegna di copia al difensore. Ma, qualora manchi tale adempimento, posto che non può considerarsi ad esso equivalente la notifica dell'avviso di deposito del provvedimento spedito al difensore contestualmente alla dichiarazione di latitanza (art. 296 c.p.p., comma 2), il termine decorre dalla data di esecuzione dell'ordinanza cautelare. In tal caso, alla luce della regola generale per cui, in caso di diversa decorrenza dei termini per l'imputato e il suo difensore, vale per entrambi quello che scade per ultimo (art. 585 c.p.p., comma 3), è ammessa la richiesta di riesame anche da parte del difensore, sempre che questi non abbia già in precedenza impugnato la medesima ordinanza.
(Cass. 42363/04, n. 6613/99). Il principio di diritto riportato presuppone che l'esecuzione dell'ordinanza cautelare avvenga nel territorio nazionale, implicando la detta esecuzione l'avvenuta conoscenza del provvedimento cautelare da parte dell'imputato. In caso di arresto a fini estradizionali dell'imputato all'estero, occorre però tener presente che, in tal caso, l'arresto, pur avendo come presupposto una misura cautelare, avviene in forza di un ordine dello Stato straniero, con la conseguenza che, ai fini della decorrenza del termine per presentare richiesta di riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p., deve escludersi che tale arresto possa essere equiparato all'esecuzione della misura disposta dal giudice italiano (cfr. Cass. n. 44576/04). Ne deriva che, nel caso di arresto dell'imputato latitante all'estero, poiché l'arresto nell'ambito di una procedura estradizionale o per altra causa comporta la cessazione dello stato di latitanza (Sez. Un. 21035/03), il termine per presentare richiesta di riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p., inizia a decorrere per l'imputato, già latitante, solo dal momento in cui, a seguito del suo ingresso in Italia, gli venga notificato il provvedimento cautelare secondo le modalità di legge. Nella vicenda in esame, il dies a quo cominciò pertanto a decorrere dal 31 maggio 2007 come risulta dal verbale di arresto in pari data, redatto a carico del ricorrente ZA HI dagli agenti dell'ufficio di polizia di frontiera aerea di Catania.
L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Catania in diversa composizione. Va altresì provveduto agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione. Si provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2007. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008