Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/1999, n. 4805
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Sentenza 18 maggio 1999

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In caso di successione di leggi nel tempo i fatti costitutivi del diritto restano disciplinati dalla legge precedente, mentre gli effetti sono disciplinati dalla nuova legge, nei limiti del principio che la legge dispone solo per l'avvenire e non ha carattere retroattivo (art. 11 disp. prel. al cod. civ.). Il principio di irretroattività della legge preclude infatti che la legge nuova possa essere applicata ove con essa si disconoscano gli effetti già verificatisi in conseguenza del fatto passato costitutivo del diritto o si tolga efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di quel fatto (nel caso di specie, relativo all'iscrizione negli albi professionali dei cittadini extracomunitari, la S.C. ha ritenuto che la legge applicabile, in quanto disciplinante i fatti costitutivi del diritto, era quella di cui al comma settimo dell'art. 10 del D.L. n. 416 del 1989, vigente al momento della richiesta di iscrizione, e non la successiva legge 6 marzo 1998, n. 40).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/1999, n. 4805
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4805
    Data del deposito : 18 maggio 1999

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