Sentenza 18 maggio 1999
Massime • 1
In caso di successione di leggi nel tempo i fatti costitutivi del diritto restano disciplinati dalla legge precedente, mentre gli effetti sono disciplinati dalla nuova legge, nei limiti del principio che la legge dispone solo per l'avvenire e non ha carattere retroattivo (art. 11 disp. prel. al cod. civ.). Il principio di irretroattività della legge preclude infatti che la legge nuova possa essere applicata ove con essa si disconoscano gli effetti già verificatisi in conseguenza del fatto passato costitutivo del diritto o si tolga efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di quel fatto (nel caso di specie, relativo all'iscrizione negli albi professionali dei cittadini extracomunitari, la S.C. ha ritenuto che la legge applicabile, in quanto disciplinante i fatti costitutivi del diritto, era quella di cui al comma settimo dell'art. 10 del D.L. n. 416 del 1989, vigente al momento della richiesta di iscrizione, e non la successiva legge 6 marzo 1998, n. 40).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/1999, n. 4805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4805 |
| Data del deposito : | 18 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BI EH, elettivamente domiciliato in ROMA, L.RE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato GREZ GIAN MARCO, difeso dall'avvocato CARMELO D'ANTONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA SANITÀ, ORD. PROV. MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI, PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE LUCCA;
- intimati -
avverso la decisione n. 224/97 della COMM. CEMTR. ESERC. PROF. SAN. Di ROMA, emessa il 03/10/97 e depositata il 03/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/99 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La dott.ssa EH IR, cittadina iraniana, presentava istanza di iscrizione nell'Albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Lucca. L'ordine rigettava l'istanza. Proposto ricorso innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, questa con decisione del 3 dicembre 1997 rigettava il gravame. La Commissione riteneva che il comma 7 dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme sulla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari, contenesse una disciplina transitoria e, dunque, fosse applicabile solo ai cittadini extracomunitari già presenti sul territorio italiano alla data di entrata in vigore del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, conv. nella legge n. 39 del 1990.
Avverso tale decisione, la dott.ssa EH IR propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico articolato motivo. Gli intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 7 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, conv. nella legge n. 39 del 1990. Secondo
quanto dedotto la disposizione di cui al citato articolo non ha carattere transitorio, bensì è norma che disciplina a regime l'iscrizione negli albi professionali da parte dei cittadini extracomunitari. Consegue che laddove il cittadino extracomunitario, come nel suo caso, sia in possesso della laurea conseguita in Italia e abbia superato l'esame di Stato ha diritto all'iscrizione nell'Albo della relativa professione.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha, di recente, statuito che l'art. 10, comma 7, del d.l. n. 416 del 1989, conv. nella legge n. 39 del 1990 contiene una disposizione, di carattere innovativo e generale, riguardante tutti i cittadini extracomunitari laureati, diplomati od abilitati, ai fini della possibilità di iscrizione negli albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni, senza prevedere ulteriori limitazioni temporali di presenza nel territorio dello Stato italiano (Cass.3 ottobre 1997, n. 9655; ma v. pure Cass. 11 aprile 1991, n. 3820).
Le argomentazioni poste a fondamento di tale decisione - che il Collegio condivide - possono così sintetizzarsi.
L'art. 10 d.l. n. 416 del 1989, rubricato come "Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato", conteneva solo quattro commi le cui disposizioni, di indiscussa natura transitoria, miravano appunto alla regolarizzazione della situazione degli extracomunitari che esercitavano attività economiche;
in particolare, non conteneva alcuna disposizione relativa all'esercizio delle libere professioni. Con la legge di conversione n. 39 del 1990 l'art. 10 è risultato composto di 7 commi e la rubrica anch'essa modificata con l'aggiunta, al testo precedente, dell'espressione "Norme sulle libere professioni". Nell'ambito dell'art. 10 i primi sei commi hanno la finalità di regolarizzare in via transitoria la presenza in Italia di cittadini extracomunitari. Il comma 7 ha una diversa connotazione, ricollegata da un lato alla specificazione di cui alla rubrica (Norme sulle libere professioni), dall'altro alla mancanza di qualsiasi termine di decadenza, ed appare volto esclusivamente a rimuovere la peculiarità della disciplina delle libere professioni, sancendo il superamento del principio di cittadinanza e di reciprocità per l'iscrizione negli albi professionali. Un ulteriore elemento coerente con l'interpretazione che esclude il carattere transitorio della norma in questione si rinviene nell'esordio del comma 7, ove si fa "salvo quanto previsto al comma quinto", il quale pone il termine di un anno per la regolarizzazione degli extracomunitari che svolgono attività economiche in violazione delle norme concernenti ... l'iscrizione in ... albi". Sembra poi confermare, sia pure implicitamente, tale interpretazione l'ordinanza 4 aprile 1990 n. 213 con la quale la Corte Costituzionale, investita del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 d. lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, ha ordinato la restituzione degli atti al giudice remittente, "considerato che, nelle more del giudizio avanti 1a Corte costituzionale, l'art. 10, settimo comma, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha introdotto la possibilità, per i cittadini extracomunitari in possesso di laurea o di diploma conseguiti in Italia, di chiedere l'iscrizione agli albi professionali in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni".
La domanda è dunque fondata con riferimento alla disposizione di cui al comma 7 dell'art. 10 del d.l. n. 416 del 1989, come introdotto dalla legge di conversione n. 39 del 1990.
Va, peraltro, considerato che in materia si è registrata di recente una modificazione legislativa. La legge 6 marzo 1998, n. 40 ha sottoposto a nuova disciplina l'attività professionale nello Stato da parte di cittadini stranieri disponendo che "agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia e abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana entro un anno dall'entrata in vigore della...legge, l'iscrizione agli ordini o collegi professionali...". La stessa legge, all'art. 46 ha, poi, abrogato espressamente gli artt. 2 e ss. del d.l. n. 416 del 1989. Successivamente è entrato in vigore il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che, all'art. 37, disciplina in modo sostanzialmente identico all'art. 35 della legge n. 40 del 1998 le attività professionali.
L'indicata successione delle leggi nel tempo durante il quale il diritto della ricorrente all'iscrizione nell'albo professionale è stato fatto valere in sede giurisdizionale pone un problema di diritto intertemporale e, dunque, di individuazione della legge applicabile. Questa Corte, conformemente ad un risalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ritiene che il principio generale applicabile sia il seguente: i fatti costitutivi del diritto restano disciplinati dalla legge precedente, mentre gli effetti sono disciplinati dalla nuova legge, nei limiti del principio che la legge dispone solo per l'avvenire e non ha carattere retroattivo (art. 11 disp. prel. al cod. civ.). Ciò significa che il principio di irretroattività della legge preclude che la legge nuova possa essere applicata ove con essa si disconoscano gli effetti già verificatisi in conseguenza del fatto passato costitutivo del diritto o si tolga efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di quel fatto (Cass. 4 maggio 1966, n. 1115; 12 dicembre 1967, n. 2926; 3 marzo 1979, n. 1350; 31 marzo 1983, n. 2351). Con riguardo al caso di specie, la legge applicabile, disciplinante i fatti costituivi del diritto, è quella di cui al comma 7 dell'art. 10 del d.l. n. 416 del 1989, come introdotto dalla legge di conversione n. 39 del 1990. Mentre la legge successiva non può essere applicata sia perché non è in discussione la disciplina degli effetti sia perché la sua applicazione inciderebbe sui fatti costituivi passati che hanno determinato l'acquisto del diritto.
Per quanto detto la domanda dev'essere accolta e la decisione impugnata dev'essere cassata. Non essendo necessari accertamenti in fatto può pronunziarsi nel merito a norma dell'art. 384, primo comma dichiarando il diritto della ricorrente all'iscrizione nell'albo.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa e pronunziando nel merito dichiara il diritto della ricorrente all'iscrizione nell'albo;
compensa le spese tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione il 5 febbraio 1999. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 MAGGIO 1999.