Sentenza 10 aprile 2008
Massime • 1
In tema di riesame delle misure cautelari reali, il difensore non ha diritto di ottenere copia degli atti del Pubblico Ministero prima del loro deposito, a seguito della trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria procedente, presso la cancelleria del Tribunale indicato nell'art. 324, comma quinto, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2008, n. 19181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19181 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/04/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1114
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 042345/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SO DONATO, N. IL 11/07/1963;
2) SC CE, N. IL 15/12/1957;
avverso ORDINANZA del 14/11/2007 TRIB. LIBERTÀ di MATERA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Monetti Vito che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVA IN FATTO
Con ordinanza in data 14/11/2007 il Tribunale di Matera, in funzione di Giudice del Riesame, ha rigettato l'istanza di DO SO e NC RZ, indagati per l'esercizio abusivo dell'attività di vigilanza privata (l'impresa Sicurpol I Falchi di Bernalda, soggetta a revoca della licenza da parte del Prefetto di Matera con decreto efficace dall'1/5/2007 e nondimeno protraente la sua attività a favore di clienti privati e pubblici della fascia ionica), volta ad ottenere l'annullamento del sequestro preventivo adottato dal GIP con riguardo agli apparati tecnici (radio allarme - ponte radio - ricetrasmittenti) ed a due autovetture nella disponibilità della cooperativa. Nella motivazione del provvedimento il Tribunale ha, in primo luogo, disatteso le eccezioni di nullità sollevate dal difensore degli indagati (con riguardo al rifiuto frapposto dal P.M. alla istanza di prendere visione degli atti utilizzati dal P.M. per la richiesta e di estrarre copia degli stessi) osservando che, da un canto, il diniego era successivo al sequestro e quindi sul suo regime ininfluente e che, dall'altro canto, l'invocato deposito era previsto per le sole misure personali e non già per quelle cautelari reali. In secondo luogo e nel merito il Tribunale ha negato che fosse emersa una attività di guardiania "passiva" e non armata, come tale non necessitante di licenza, essendo invece comprovata l'attività di vigilanza attiva delle altrui proprietà, effettuata con ronde e seguita da ponti radio. Per l'annullamento di tale ordinanza ha proposto ricorso in data 11/12/2007 il difensore degli indagati DO SO e RZ NC prospettando con duplice motivo sia la violazione commessa con la disapplicazione delle norme di garanzia della difesa (interpretazione mantenendo ferma la quale si sarebbe attinto un risultato di palese incostituzionalità) sia la indebita ed illogica valutazione della natura dell'attività svolta.
OSSERVA IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che le censure esposte nel ricorso non meritino di essere condivise.
Il difensore dei ricorrenti ripropone, nel primo motivo ed in dissenso dalla argomentazione sviluppata dal Tribunale, la disattesa eccezione di nullità del sequestro per il diniego all'accesso degli atti e mancato rilascio di copia degli stessi da parte del P.M.: a suo avviso la stretta interpretazione adottata dal Tribunale sarebbe viziata da illegittimità costituzionale - per violazione degli artt.3, 24 e 111 Cost. - essendo irragionevole concedere l'accesso e la estrazione della copia degli atti ai sensi dell'art. 293 c.p.p., comma 3, per l'esercizio dei diritti di difesa in presenza di una misura cautelare personale e negarli nel procedimento di riesame della misura cautelare reale, i relativi diritti riducendosi al mero successivo accesso agli atti depositati ai sensi dell'art. 324 c.p.p., comma 3. Ad avviso del Collegio la decisione del Tribunale è stata adottata in piena osservanza del disposto di legge, come rettamente interpretate, ed essendo privi di alcun fondamento i sospetti di illegittimità costituzionale prospettati dal difensore dei ricorrenti. Si rammenti, infatti, che nella motivazione della sentenza n. 192/97 della Corte Costituzionale si è collegata la valutazione di irragionevolezza della previsione di un mero accesso agli atti posti dal P.M. alla base delle richiesta della misura cautelare personale, senza l'espressa previsione di un diritto alla estrazione di copia (art. 293 c.p.p., comma 3), alla specificità della situazione dell'indagato e del suo difensore in relazione alle primarie esigenze di difesa connesse con l'espletando interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.) che rendono attuale ed indifferibile il diritto all'accesso degli atti ed al rilascio delle copie ben prima che esse siano depositate presso l'organo del riesame e, come tali, ampiamente disponibili. Nel caso delineato dalla procedura di cui all'art. 324 c.p.p., di converso , il difensore non ha ragione alcuna di estrarre le copie degli atti del P.M. prima del momento in cui essi, depositati presso il Tribunale competente su trasmissione effettuata ad impulso del Giudice adottante il decreto, sono completamente accessibili (art. 324 c.p.p., commi 3 e 6), dato che, anche al solo fine di compiutamente articolare od illustrare i motivi della richiesta di riesame, il difensore ha termine sino al momento precedente l'inizio della discussione, sicché alla disponibilità anticipata delle copie egli non ha alcun apprezzabile interesse. Privo di alcun fondamento è anche il secondo motivo del ricorso. Il difensore dei ricorrenti prende atto della adesione del Tribunale al consolidato orientamento di questa Corte in punto individuazione delle condizioni alle quali l'attività di vigilanza privata necessita di licenza del Prefetto ai sensi e per gli effetti del R.D. n. 773 del 1934, artt. 134 e 140 ma, incomprensibilmente, prospetta l'esigenza di una ....motivazione ulteriore da parte del decidente. Al Collegio, che ritiene di dare seguito a detto indirizzo (cfr. Cass. sentenze n. 14258/2006, n. 42204/2002 e n. 191/2000), incombe solo riaffermare che sussiste l'obbligo di licenza di P.S. in capo a chi eserciti professionalmente attività di vigilanza della sussistenza di condizioni di pericolo della proprietà privata, quand'anche, come nella specie, detta vigilanza sia svolta senza armi ed al solo fine di comunicare via radio aggressioni e situazioni di pericolo.
Essendosi il Tribunale attenuto a tale principio, non si scorge ne' errore di diritto ne' alcuna carenza di motivazione. Alla stregua delle argomentazioni sopra svolte si impone dunque il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di entrambi gli indagati, i quali devono, conseguentemente, essere condannati - in solido - al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti SO DO e RZ NC, tra loro in solido, al pagamento delle spese processuali (così rettificato il dispositivo).
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2008