Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2008, n. 19181
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Sentenza 10 aprile 2008

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In tema di riesame delle misure cautelari reali, il difensore non ha diritto di ottenere copia degli atti del Pubblico Ministero prima del loro deposito, a seguito della trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria procedente, presso la cancelleria del Tribunale indicato nell'art. 324, comma quinto, cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/04/2008, n. 19181
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19181
    Data del deposito : 10 aprile 2008

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