Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2002, n. 7000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7000 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
AULA A 07 08030/0 / 02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 21714/1999 Composta dai magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo Mileo Z 66 Mario Putaturo Donati Viscido - Consigliere 66 Alessandro De Renzis 66 Rep. 66 Pasquale Picone Relatore 66 Cron. 19688 66 Bruno Balletti 66 Ud. 13.3.2002 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende;
-ricorrente- 081 contro 1 RI AR;
-intimata- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Messina n. 322 in data 2 luglio 1999 (R.G. 1339/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.3.2002 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto De N Augustinis che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Messina, in parziale accoglimento dell'appello di AR AM contro la sentenza del Pretore della stessa sede, ha accertato il diritto della AM a percepire "l'assegno di invalidità" dal 1° gennaio 1998. Il Tribunale, disposta una nuova consulenza tecnica, ha osservato che dalla relazione del consulente risultava, in contrasto con gli accertamenti tecnici compiuti nel giudizio di primo grado, che l'AM doveva reputarsi invalida al 100%, sia pure dalla fine dell'anno 1997 e non dalla domanda amministrativa. Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero dell'interno sulla base di un unico motivo. Non si è costituita nel processo di cassazione AR AM. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 12 della legge n. 118 del 1971 e vizio della motivazione (art. 360, n. 3 e n. 5), per avere la sentenza condannato l'amministrazione al pagamento della prestazione economica senza accertare accertamento che avrebbe dovuto compiere anche d'ufficio - il requisito reddituale, la cui prova sarebbe spettata al richiedente la prestazione. 2 La Corte giudica fondato il ricorso, in applicazione del principio di diritto secondo il quale, in materia di pensione di inabilità o di assegno per gli invalidi civili (previsti dagli art. 12 e 13 della l. 118/1971), il requisito reddituale, al pari di quello sanitario, costituisce elemento costitutivo del diritto (e non, invece, mera condizione di erogabilità della prestazione). La conseguente rilevabilità d'ufficio della questione relativa alla sua sussistenza, tuttavia, incontra limiti in fase di impugnazione in relazione al contenuto della sentenza di primo grado e all'oggetto dell'atto di appello. Infatti la sentenza di riconoscimento del diritto (implicante il riconoscimento anche del condizionante requisito economico, pur se incentrata solo sull'accertamento di quello sanitario) non può essere messa in R discussione su questo punto - per il formarsi del giudicato interno se appellata - solo con riferimento al requisito sanitario. Nel caso, però, in cui (come nella specie) il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda per carenza del requisito sanitario, il giudice d'appello deve verificare anche d'ufficio la sussistenza del requisito reddituale, con la conseguenza che, ove a ciò non provveda con la sentenza (che riforma di quella di primo grado) di riconoscimento del diritto dedotto in giudizio, tale carenza può essere fatta valere in sede di ricorso per cassazione quale vizio di motivazione omessa circa un punto decisivo della controversia (Cass. 1° settembre 1995, n. 9245; 7 giugno 1996, n. 5317; 7 giugno 2001, n. 7716). Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio perché venga accertata la sussistenza del requisito reddituale in relazione alla domanda di prestazione economica proposta dall'AM. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del processo di cassazione.
P. Q. M.
3 La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del processo di cassazione, alla Corte di appello di Catania. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Jasper Ti Vincenzo Miles Shillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 14 MOG. 2002. IL CANCELLIERIA 4