Sentenza 12 dicembre 2006
Massime • 1
L'art. 303, comma primo, lett. b-bis, come modificato dalla L. 5 giugno 2000 n. 144, ha introdotto la previsione di termini autonomi per la fase del giudizio abbreviato, con la conseguenza che il nuovo termine di fase inizia a decorrere dall'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato. Qualora tale ordinanza venga annullata, per vizio procedurale quale l'omesso avviso al difensore, si verifica un caso di regressione alla fase anteriore e autonoma delle indagini preliminari con la conseguenza che il lasso di tempo intercorrente tra l'emissione dell'ordinanza, poi annullata, e la nuova che ridispone il rito abbreviato, va computato come termine della fase delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2006, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 12/12/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 3741
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 031964/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TR CO, N. IL 01/07/1982;
avverso ORDINANZA del 22/05/2006 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Nel corso dell'udienza preliminare celebrata il 29 giugno 2005, la difesa di TR CO, imputato di associazione a delinquere di stampo mafioso aggravata (art. 416 bis c.p., commi 2 e 4) e in stato di custodia cautelare dal 23 luglio 2004, eccepiva la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza per omessa notifica dello stesso al codifensore. L'eccezione veniva però respinta e l'udienza preliminare, a seguito dell'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato, veniva rinviata al 5 ottobre 2005 per il prosieguo. A questo punto l'eccezione veniva rinnovata e questa volta il G.U.P. l'accoglieva dichiarando la nullità dell'udienza preliminare. La difesa avanzava a questo punto richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere per essere trascorso un anno tra la data di esecuzione della misura e la richiesta di procedersi con il rito abbreviato, ma il G.I.P. la rigettava sul rilievo che, essendo il procedimento regredito a una fase anteriore per effetto della dichiarata nullità, dalla data del provvedimento che aveva disposto il regresso decorreva ex novo un nuovo termine di fase.
Il tribunale del riesame di Catania, investito della questione, con l'ordinanza qui impugnata (che è del 22 maggio 2006), rigettava l'appello proposto dallo Strano, osservando che nel termine di fase relativo alle indagini preliminari andavano computati i termini compresi tra il 29 giugno 2005 e il 26 ottobre 2005, in quanto il termine di fase era ricominciato a decorrere nuovamente allorché era stata fissata una nuova udienza preliminare a seguito di declaratoria di nullità del primo avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Peraltro, anche a voler considerare i termini di fase eterogenei, essi non potevano dirsi decorsi alla data del 26 ottobre 2005, giacché l'ordinanza che disponeva il rito abbreviato risultava emessa nel termine di due anni dall'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, vate a dire entro il 23 luglio 2006. Ricorre per cassazione lo Strano a mezzo del suo difensore, il quale deduce, sotto il profilo della violazione di legge, che il suo assistito, imputato di associazione di tipo mafioso aggravata era detenuto dal 19 luglio 2004, sicché alla data del decreto che disponeva il giudizio (26 ottobre 2005) il termine di fase (di un anno) della custodia cautelare doveva ritenersi perento. Secondo la difesa, nel momento in cui è stata disposta la regressione del procedimento (5 ottobre 2005), il termine di fase era ampiamente spirato: tanto più che l'eccezione difensiva relativa all'omessa notifica dell'avviso al codifensore era stata già proposta all'udienza preliminare del 29 giugno 2005.
2. Il ricorso non è fondato.
Secondo il disposto dell'art. 303 c.p.p., comma 2, la regressione del procedimento penale a una fase anteriore oppure il rinvio ad altro giudice determina una decorrenza ex novo dei termini di custodia cautelare. La giurisprudenza costante ritiene che la norma trovi applicazione con riferimento esclusivo ai termini di fase, intendendo il concetto di fase in senso proprio, così come individuata all'art.303 c.p.p., comma 1 (Cass., 23 marzo 2001, Mancuso, in CED Cass. n.
218887).
Più precisamente, il legislatore ha suddiviso l'intero procedimento penale in quattro segmenti diversi, ai quali corrispondono termini autonomi e distinti, ciascuno con un proprio inizio e una propria fine. La prima fase comprende le indagini preliminari, la formulazione dell'imputazione e, ove prevista, l'udienza preliminare. Il passaggio alla fase successiva, con la conseguente decorrenza di un nuovo termine parziale, è segnato, alternativamente, dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio (artt. 429, 450, 456, 458 e 464), o dell'ordinanza che introduce il rito abbreviato (art. 438), oppure dalla pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444). Laddove poi si proceda al dibattimento o venga disposto il rito abbreviato, il termine di fase copre l'intero arco del "giudizio" di primo grado, fino alla pronuncia della sentenza di condanna (artt. 442 e 533), e lo stesso accade per le fasi successive, che corrispondono agli altri gradi di giudizio e si chiudono, rispettivamente, con la pronuncia della sentenza di condanna in appello e con il passaggio in giudicato della sentenza.
Con specifico riferimento al giudizio abbreviato, l'art. 303 c.p.p., comma 1, come modificato dal D.L. 7 aprile 2000, n. 82 convertito nella L. 5 giugno 2000, n. 144, ha introdotto la previsione di termini autonomi per la "fase" del giudizio abbreviato (lett. b-bis), originariamente compresa, insieme alle indagini preliminari e all'udienza preliminare, all'interno del primo dei quattro segmenti temporali in cui va suddiviso il procedimento penale (lett. a). La modifica si è resa necessaria per adeguare la disciplina dei termini di durata massima della custodia cautelare alle nuove modalità di svolgimento del rito, completamente ristrutturato dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479 (cd. legge Carotti). Il nuovo termine di fase inizia a decorrere dall'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato e la misura cautelare è destinata a perdere efficacia se, prima della scadenza di tale termine, non sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'art. 442.
Ne consegue che l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato rientra tra i provvedimenti idonei a determinare il passaggio alla fase successiva.
Nel caso in esame all'udienza preliminare del 29 giugno venne proposta eccezione di nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza per omessa notifica al codifensore avv.ssa Marano. L'eccezione venne rigettata e il G.U.P., nel prosieguo della stessa udienza, dispose il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato. L'udienza veniva poi rinviata al 5 ottobre 2005, data in cui il G.U.P., melius re perpensa, ritenne fondata l'eccezione riproposta di nullità dell'udienza per omesso avviso della sua fissazione al codifensore dell'imputato, per cui dichiarò la nullità dell'udienza che venne rifissata il 26 ottobre 2005, data in cui il G.U.P. emetteva il nuovo decreto che disponeva il giudizio abbreviato.
Alla stregua delle considerazioni svolte, è dunque chiaro che, disponendo alla data del 29 giugno 2005 il giudizio abbreviato, si è determinato il passaggio a una fase successiva, con la conseguenza che la declaratoria di nullità dell'udienza preliminare del 5 ottobre 2005 ha fatto regredire il procedimento a una fase anteriore ed autonoma. Correttamente quindi il tribunale ha ritenuto che nel termine di fase relativo alle indagini preliminari andavano computati i termini compresi tra il 29 giugno 2005 (data in cui si svolse l'udienza preliminare e fu disposto il giudizio abbreviato) e il 26 ottobre 2005 (data in cui, a seguito di rinnovazione degli avvisi, venne fissata una nuova udienza preliminare e disposto di nuovo il giudizio abbreviato).
Contrariamente, quindi, a quanto si afferma nel ricorso, la declaratoria di nullità dell'udienza preliminare del 29 giugno 2005 avvenuta all'udienza del 5 ottobre 2005 ha determinato la regressione del procedimento a una fase anteriore, facendo scattare il limite massimo del doppio dei termini di fase che il legislatore ha inserito nell'art. 304 c.p.p., comma 6. Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dell'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2007