Sentenza 4 gennaio 2000
Massime • 1
Poiché rientra nella competenza dell'ufficio del sindaco l'esercizio dei poteri inerenti alla complessiva funzione istituzionale dell'ente locale, compresi quelli concernenti lo svolgimento dei compiti di rilevanza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica, risponde del reato di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., il sindaco che omette di trasmettere al prefetto il verbale di constatazione di una violazione del codice della strada nonché la patente di guida ritirata al trasgressore e, in genere, gli atti relativi all'applicazione della relativa sanzione amministrativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/01/2000, n. 4468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4468 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 04/01/2000
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. ADALBERTO ALBAMONTE - Consigliere - N. 4
Dott. NICOLA MILO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 29529/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
LD SS,
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, in data 3.6.1999;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere A. Albamonte;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Albano che ha concluso per a.s.r. in ordine al reato di cui all'art. 328 c.p. perché il fatto non sussiste, e per l'a.c.r. per il capo sub b) limitatamente alla determinazione della pena;
Udito il difensore avv. C. Gualazzini;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
LD SS ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, in data 3.6.1999, con la quale era stato confermato il giudizio di colpevolezza a suo carico, pur con riduzione della pena inflitta, in ordine ai reati di cui agli artt. 328, comma l. e 490 c.p., commessi nella qualità di sindaco del Comune di Casalmaggiore.
Era stato cioè addebitato all'LD di aver omesso di trasmettere alla Prefettura di Cremona il verbale di contestazione della violazione (art. 125) del codice della strada effettuata ad ottolini Alessandro. nonché la patente di guida. ritirata a costui dal vigile municipale all'atto della contestazione stessa. Aveva, inoltre, omesso di inoltrare. sempre, alla Prefettura la nota del vice comandante della polizia municipale di trasmissione di tale documentazione. Aveva, infine, - secondo l'addebito - occultato il verbale di contestazione, facendo così venir meno la traccia documentale della violazione stradale accertata.
Nei motivi il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'art.328 c.p., non potendosi - a suo avviso - far rientrare negli atti inerenti, alla sua funzione di sindaco la trasmissione della documentazione suddetta alla Prefettura;
l'erronea applicazione di entrambe le norme penali di cui alla contestazione, in quanto il fatto avrebbe integrato l'ipotesì prevista dall'art. 323 comma 1 nel testo precedente alle modifiche del 1997, cioè dell'abuso di ufficio privo dell'attributo della patrimonialità.
I motivi sono infondati;
ed il ricorso va rigettato.
Quanto al primo motivo, osserva questo Collegio che rientra nella competenza dell'ufficio di sindaco l'esercizio dei poteri inerenti alla complessiva funzione istituzionale dell'ente locale, cioè non solo quelli che costituiscono la funzione tipica del sindaco, e che attengono alla realizzazione degli scopi dell'ente (artt. 2 e 9 L. 8 giugno 1990 n. 142), ma anche quelli che concernono la gestione delle strutture organizzative, in modo attivo o di vigilanza, con riguardo a tutta la serie di attività di spettanza del comune. Nel cui ambito figura anche lo svolgimento dei compiti di rilevanza statale, quali quelli in materia di ordine e di sicurezza pubblica, i quali comportano per il sindaco attribuzioni sia attive che di vigilanza (art. 38 l. c.). Ed in tale ultima sfera di poteri va rapportata la materia che interessa il presente giudizio.
Va osservato, al riguardo, che il d. l.vo 30 aprile 1992 n. 285, nel disciplinare l'applicazione delle sanzioni amministrative specifiche in materia di circolazione stradale di spettanza del prefetto (art. 218), quali la sospensione e la revoca della patente, prevede cadenze procedimentali che trovano inizio nell'atto di impulso dell'autorità che ha rilevato la violazione del codice della strada. Tale atto è però non solo strumentale all'avvio del procedimento, ma costituisce la sola fonte di conoscenza del fatto materiale in relazione al quale va esercitato il potere sanzionatorio da parte del prefetto, non essendo a questo dato accertare aliunde l'illecito da sanzionare. Pertanto, appare di tutta evidenza l'importanza che va ad assumere il rapporto trasmesso dall'autorità competente in ordine alla trasgressione accertata;
autorità da identificarsi, con riguardo all'attività di vigilanza in materia di circolazione stradale in ambito comunale, senz'altro. nell'organo che ha la rappresentanza esterna dell'amministrazione, e che, è capo dell'amministrazione, cioè nel sindaco.
Sicché non può porsi in dubbio sotto l'aspetto giuridico e fattuale che ogni condotta del sindaco, che interferisca con la legale e regolare instaurazione del procedimento in esame, costituisce una turbativa della continuità della funzione repressiva, soprattutto quando, come nella specie, è volta ad arrestare la fase di iniziativa.
La suddetta condotta costituisce violazione dei principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.
Principi, i suddetti, che presiedono l'attività in generale della pubblica amministrazione, ma che richiedono una avanzata tutela in una materia, come quella sanzionatoria, nella quale all 1 amministrazione viene conferito un potere ove è massima la valenza autoritativa, e che, in tanto trova giustificazione giuridica e consenso nella comunità amministrata, in quanto è diretto all'esclusivo scopo della tutela degli interessi pubblici primari ed al ripristino della legalità.
Pertanto, in vista dell'interesse tutelato, correttamente è stato contestato ed addebitato il reato di cui all'art. 328, con riguardo alla condotta che ha recato turbamento alla continuità dell'esercizio del potere autoritativo in questione, e che va apprezzata penalmente nella sua portata di arresto del procedimento sanzionatorio, senza poter subire dilatazione fattuale e giuridica secondo la fattispecie dell'abuso; e, così pure, il reato di cui all'art. 490 (occultamento di atto pubblico) con, riguardo all'attività posta in essere dal ricorrente, per impedire definitivamente l'applicazione della sanzione amministrativa da parte del prefetto.
Nè è dato ontologicamente e giuridicamente sussumere i fatti nell'abuso di ufficio come descritto nella precedente formulazione dell'art. 328, comma 1, in quanto essi rappresentano lesione di distinti interessi tutelati. (quello inerente alla legalità dell'azione della pubblica amministrazione, e quello attinente alla conservazione dei documenti, nel loro contenuto autentico e nella stessa materialità in quanto volti a formare oggetto della pubblica fede, quale presidio e stimolo della solidarietà sociale, economica e politica, e strumento per un corretto adempimento dei doveri sottesi alle regole della convivenza civile).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2000