Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/10/2003, n. 14786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14786 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 4 7 8 6 / 0 3IN NON LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto preliminare scatto di vendi Hadi azioni, con clausola diz SEZIONE SECONDA CIVILE paraxia contratto defing. ive orale con percantub Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: della clausola di parantie - Presidente Dott. Antonio VELLA R.G.N. 15600/00 23875 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Cron. - 3955 Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud.20/02/03 Dott. ES TROMBETTA Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE FT2 ha pronunciato la seguente 150 SENT ENZA sul ricorso proposto da: LIQUIGAS SPA, (già NOVOGAS SPA) in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente e Amm.re Delegato pro tempore PAOLO ZIANI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, procura notaio EZIO RICCI di MILANO del 16/6/2000 rep.37700, che lo difende unitamente agli avvocati CESARE BOSIO, GIANNI SADAR, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LA FRIULANA GAS SPA, BA DO AL in proprio,2003 305 FRASSON GINO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA -1- COSSERIA 5/2, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che li difende unitamente all'avvocato FRANCO GIUNCHI, giusta delega in atti;
controricorrenti nonchè
contro
IZ NE, IZ DA, IZ GI, TO EL VED.IZ, FR IO, ER LD, AN GI, RI RA, DI VI NT, AF GI, NZ RT, FT2 COSTANTINI ANDREA;
intimati avverso la sentenza n. 372/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 17/06/99; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/03 dal Consigliere Dott. ES TROMBETTA;
udito 1'Avvocato Corrado MEDINA per delega dell'Avvocato Cesare BOSO, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato Franco GIUNCHI, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto. - 3 -2- 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 26.7.96 la S.P.A. IG, già AS impugnava davanti alla corte di appello di Trieste la sentenza non definitiva 25.3.96 del Tribunale di Udine relativa alla controversia per risarcimento danni introdotta da PA AN nei confronti dei soggetti in epigrafe, damenzionati lui ritenuti responsabili a vario titolo delle lesioni riportate in un incidente occorsogli mentre lavorava quale FT2 dipendente della Tecnogas di Fidenza su un impianto di distribuzione del gas, di proprietà della Adriagas s.a.s. Combustibili e gestito dalla Adria こ GA Commerciale s.p.a., società quest'ultima successivamente incorporatasi nella UL GA s.p.a. che aveva acquistato l'intero pacchetto azionario della società incorporata, dalla RI (poi AS, ora IG) s.p.a., e dai signori OL, ES e UI ZZ, RI IE, AN Giorgio, in forza della convenzione 20.12.85 che al punto 2 prevedeva l'impegno dei sopravvenienze venditori di farsi carico delle passive della società incorporata, collegate ad eventi anteriori al 31.12.85. Il AN, quindi, aveva citato in giudizio 3 per i danni contestualmente ad altri soggetti, la UL GA s.p.a. che, nel costituirsi, aveva contestato nell'an e nel quantum la domanda attrice, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la RI SP, i signori ZZ, la RI ed il AN dai quali chiedeva di essere garantita in forza della clausola di cui al p.2 della convenzione. Autorizzata la chiamata e costituitisi chiamati, essi eccepivano Fiz l'inoperatività della clausola di garanzia perché non riportata nel contratto definitivo e 1'improcedibilità dell'azione di garanzia alla luce della clausola compromissoria contenuta nella convenzione 20.12.85. Integrato ancora il contraddittorio con gli amministratori delle società coinvolte, il Tribunale con sentenza non definitiva 14.12.85 rigettava le eccezioni dei convenuti rilevando che la convenzione de qua integrava un contratto preliminare, dove i promissari acquirenti si erano riservati di ilindicare gli acquirenti definitivi;
che contratto definitivo di compravendita delle azioni era stato stipulato verbalmente in attuazione del preliminare le cui pattuizioni permanevano vincolanti;
che la UL GA s.p.a. era 4 subentrata pacificamente agli originari promissari acquirenti, come risultava dalla sottoscrizione dei fissati bollati, e quindi era legittimata а far valere la clausola di garanzia;
che la clausola compromissoria priva di approvazione scritta per essere stato stipulato oralmente il contratto definitivo non poteva essere fatta valere. Su impugnazione della IG e con atto separato anche dei ZZ, riunite le impugnazioni, la corte di appello di Trieste con sentenza Fi 17.6.1999, confermava la sentenza del Tribunale. Afferma la Corte, per quanto interessa il presente giudizio, che la convenzione 20.12.85 è senz'altro un preliminare in quanto così 10 qualificarono le parti e così appare dall'esame della volontà comune, per cui i dubbi sulla sua natura, sollevati in appello sono infondati. Infondato per la corte è anche il rilievo secondo il quale le pattuizioni del preliminare sarebbero superate dalla disciplina del contratto definitivo, che non le richiama e ciò in quanto con la stipula orale di quest'ultimo le parti hanno trasfuso in esso l'intero regolamento del contratto preliminare. Ciò è stato affermato, anche secondo la corte, in base ai dati di fatto acquisiti che in 5 via presuntiva portano all'unica conclusione logica di ritenere che le parti, dando puntuale esecuzione al contratto preliminare abbiano voluto richiamare nel contratto definitivo orale le pattuizioni del preliminare. Avverso tale sentenza ricorre in cassazione la IG alla quale resistono con controricorso la UL GA s.p.a., il ZO ed il RA. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE a motivi di FT2 Deduce la società ricorrente impugnazione: applicazione dei 1) la violazione e falsa principi regolatori del rapporto tra preliminare e definitivo, nonché degli artt. 1351, 2721, 2722, 2729, 2697 C.C. l'omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi (ex 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) per avere la corte d'appello erroneamente: A) affermato, che successivamente al preliminare, le parti ebbero а stipulare un contratto definitivo in forma orale, confermativo di tutte le clausole contenute nel preliminare, ivi compresa la clausola n.2 sull'assunzione di garanzia, nonostante il preliminare non risultasse richiamato in alcun modo nei fissati bollati di 6 trasferimento e dovesse intendersi superato dal definitivo;
B) ammessa una prova "presuntiva" rispetto ad un preteso patto aggiunto (la garanzia) al contenuto di un documento (il fissato bollato basandosi su una pretesa illogicità del mancato richiamo del regolamento contenuto nel preliminare, traendo, quindi il fatto ignoto (l'esistenza di un contratto definitivo concluso verbalmente, di contenuto uguale al preliminare in presenza di "fissati bollati" che non richiamano il FT2 preliminare) sulla base di elementi noti b. p.18 sentenza né gravi né concordanti, quali la rilevanza economica e la complessità dell'operazione ecc.; 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e SS. c. civ.; l'omessa motivazione su punto decisivo della controversia - per avere la corte di appello erroneamente omesso di prendere in esame, senza alcuna motivazione, il verbale 17.7.86 dell'assemblea straordinaria della UL GA in occasione della incorporazione della Adria GA, nel quale si da atto che l'incorporante UL per effetto della fusione si assume a proprio vantaggio ed a proprio carico tutte le attività e passività senza alcuna eccezione, documento a conferma che la 7 UL GA, quando intervenne in proprio nel contratto di cessione delle azioni dell'Adriagas non intese operare alcun richiamo alla scrittura precedentemente stipulata dai signori ZO e RA;
3) la violazione dell'art. 1362 e SS. C.C., nonché l'insufficiente motivazione per avere la corte d'appello, nel disattendere la tesi prospettata in giudizio, secondo la quale il preliminare aveva in realtà natura di contratto FT2 definitivo A) omesso di considerare ai fini della individuazione della effettiva volontà delle parti, desumibile dal complessivo contenuto del contratto, che, al di là dei fissati bollati, non vi è traccia di un contratto definitivo (tant'è che la corte ha inventato un contratto definitivo verbale); che il preliminare contiene tutti gli elementi di un contratto definitivo nonché la disciplina della esecuzione delle pattuizioni;
B) omessO di considerare che la qualificazione del negozio come definitivo rendeva improponibile l'azione in forza della clausola compromissoria;
e che, trattandosi di contratto per persona da nominare, non essendo stata fatta la nomina nei termini e con la forma prescritta, le uniche persone legittimate a far 8 valere la clausola di garanzia sarebbero stati il ZO ed il RA, promittenti acquirenti nel preliminare, e non la UL GA da essi informalmente nominata. Il ricorso è infondato. 1 ° motivo non sussistono né le Quanto al violazioni di legge, né i vizi di motivazione dedotti. In ordine al profilo sub A di detto motivo, infatti, l'affermazione della corte d'appello, Fπ2 secondo la quale al preliminare di vendita delle azioni del 20.12.85, seguì un contratto definitivo, stipulato in forma orale e comprensivo della stessa clausola di garanzia contenuta nel preliminare, non contrasta con i principi regolatori del rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo stabiliti dalla legge e dalla interpretazione giurisprudenziale: né per quanto riguarda la forma, dal momento che l'art. 1351 c.c. stabilisce, a pena di nullità, che la forma del contratto preliminare deve essere la stessa del contratto definitivo, ma non impone al contratto definitivo la stessa forma del preliminare, per cui, nella specie, trattandosi di vendita di azioni, cioè di beni mobili per il cui trasferimento non è necessaria la forma 9 . scritta;
il contratto definitivo di vendita delle azioni stipulato in forma orale è conforme a legge;
né ritenere, da parte del giudice di appello, il contratto definitivo de quo, comprensivo della clausola di garanzia pattuita nel preliminare, contrasta con il principio, affermato costantemente da questa corte, secondo il quale la stipulazione del contratto definitivo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, la cui disciplina può discostarsi FT2 da quella prevista nel preliminare. Tale principio, infatti, vale quando i due contratti preliminare e definitivo hanno un contenuto difforme;
che facilmente verificabile se entrambi siano stati comestipulati in forma scritta;
quando, viceversa, nel caso di specie, i due contratti, pur nel rispetto delle norme di legge, non hanno la stessa forma, verificare se il contenuto del contratto definitivo, stipulato oralmente sia conforme al contenuto del preliminare redatto per iscritto, diventa un problema di prova e successivamente di onere della prova contraria. Erra, pertanto, la ricorrente quando afferma che la corte d'appello avrebbe ritenuto vincolante per le parti la clausola di garanzia, pur non 10 essendo questa richiamata nei fissati bollati e, quindi, pur dovendosi considerare il contenuto del contratto preliminare superato dal contratto definitivo. La corte d'appello, infatti, non ha ilidentificato, come sembra fare la ricorrente, contratto 'definitivo con il fissato bollato (il cui uso, come si sa, è richiesto esclusivamente ai fini fiscali e non attiene né al perfezionamento, né al contenuto del contratto di trasferimento delle FT2 azioni, ma, se mai, serve a documentare ulteriormente una cessione meramente consensuale dei titoli - v.sent.2557/81); ma (la corte) ha nettamente distinto la redazione dei fissati bollati dalla stipula del contratto definitivo e dal suo contenuto, ritenuto del tutto conforme a quello del contratto preliminare, escludendo quindi qualunque superamento del contratto definitivo sul preliminare. Quanto al profilo sub B del motivo in esame, Va ilcostituendo in primo luogo rilevato che, non fissato bollato prova scritta del contratto errato parlare definitivo, come sopra detto, della clausola di garanzia come di un patto aggiunto al contenuto del contratto. 11 Detta clausola fa parte del contenuto del contratto definitivo, contenuto che la corte d'appello ha ritenuto provato sulla base di circostanze, già evidenziate dal giudice di primo grado, sul giudizio di gravità, precisione e concordanza delle quali il giudice d'appello, nella libertà del suo apprezzamento, ha concordato, dando conto, in maniera logica ed esauriente, delle ragioni che, secondo un criterio di normalità, fanno ritenere che, avendo le parti dato minuziosa FT2 esecuzione a tutte le condizioni stabilite nel preliminare, abbiano inteso includere nel contratto definitivo orale anche la clausola di garanzia ritenuta incidente sull'economia generale del contratto in quanto verosimilmente collegata alla determinazione del corrispettivo della vendita. A fronte di tale prova, correttamente, si sostiene dalla resistente che l'onere della prova contraria spettava alla ricorrente e non è stata fornita. Anche il 2° motivo di ricorso è infondato. Assumendosi, infatti, genericamente, la violazione dell'art. 1362 e SS. C.C. e deducendosi l'omesso esame del verbale dell'assemblea 17.7.86 della UL GA, nel quale si afferma che la società incorporante assumerà a proprio vantaggio 12 $ ed a proprio carico, attività, passività, beni, azioni ragioni della società incorporante, senza eccezione alcuna, la ricorrente imputa alla corte d'appello di aver trascurato un elemento decisivo ricostruire la volontà delle parti in ordinenel all'affermato inserimento della clausola di garanzia nel contratto definitivo orale. La censura non può condividersi per del l'assorbente motivo che, dalla valutazione suddetto verbale, non discenderebbe, con certezza, Fiz una decisione diversa, a fronte degli elementi sui quali si è fondata la prova presuntiva, in ordine all'inserimento della clausola di garanzia nel ח contratto definitivo;
e, considerata, per altro verso, la genericità del richiamato contenuto del verbale menzionato, proclamante niente altro che gli effetti conseguenti al fenomeno della fusione delle società, senza che ciò possa escludere la possibilità per la UL GA di avvalersi della clausola di garanzia. Inammissibile è la censura di cui al 3° motivo di ricorso, profilo sub A con la quale si contrappone alla valutazione della corte d'appello, che ha ravvisato nella convenzione 20.XII.85 un contratto preliminare, una diversa valutazione che 13 vede, nella stessa convenzione un contratto definitivo, basando tale assunto sulla completa disciplina del rapporto che sarebbe contenuta nella citata convenzione. Infatti la qualificazione del negozio è rimessa istituzionalmente al giudice di merito che, nella specie, ha motivato la sua decisione mettendo in rilievo accanto al dato letterale, inteso come chiaramente significativo dell'intenzione delle parti di stipulare un FT2 la valutazione della conformepreliminare, intenzione delle stesse desunta: sia dalla premessa della convenzione 20.12.85, dove si esprime la chiara volontà di rimettere alla stipula di un successivo contratto il verificarsi degli effetti 10 definitivi del negozio;
sia dalla decisione di riservare ad altro contratto la nomina del definitivo acquirente. Quanto al profilo sub B dello steso motivo, la mancata operatività della clausola compromissoria, correttamente è stata esclusa dalla corte d'appello per difetto di forma scritta e non perché sia stata eliminata dalle parti, nel contratto definitivo. Infondata è infine la censura relativa all'inosservanza dei termini e della forma nell'esercizio del potere di nomina del definitivo 14 contraente da parte dei promissari acquirenti, risultando dal preliminare che la nomina poteva essere fatta fino alla stipula del contratto definitivo, ed essendo provata l'accettazione di tale nomina da parte della UL GA che, sottoscritti i fissati bollati, ha tenuto un conseguente incorporando,comportamento con l'Adria GA FT2 l'acquisizione delle relative azioni, хм commerciale. Il ricorso va, pertanto, respinto. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2003. ES MB est. IL CANCELLIERE C1 OL AR(Padio Tala Zとつ DEPOSITATO IN CANCELLERIA -3 OTT. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 Lelezo 15