Sentenza 13 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2004, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Di MA SE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1120/2001, decisa il 12 gennaio 2001 e pubblicata il 13 marzo 2001, resa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 45173 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2003 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Abbritti Pietro, ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e per il rigetto del secondo motivo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 12 novembre 1991, Di MA SE conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Torre Annunziata il Ministero dell'Interno al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'assegno d'invalidità civile.
Con sentenza in data 10 aprile 1995, il Giudice adito accoglieva la domanda.
Interponeva appello il Ministero dell'Interno, contestando la sussistenza dei requisiti occupazionale ed economico, e in esito il gravame veniva accolto in parte con sentenza n. 1120, emessa in data 12 gennaio - 13 marzo 2001 dal Tribunale di Napoli, con la quale il chiesto beneficio veniva riconosciuto limitatamente al periodo 1 agosto 1988 - 2 febbraio 1994. La decisione veniva così motivata. Osservava il Collegio di merito che il Di MA non poteva iscriversi nelle liste di collocamento obbligatorio fino all'avvenuto riconoscimento di una percentuale d'invalidità superiore al minimo di legge e tale accertamento era appunto intervenuto solamente con la sentenza di primo grado.
Quanto al requisito reddituale considerava sufficiente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 2 febbraio 1994, peraltro limitatamente a tale data posto che per il periodo successivo si doveva ritenere, in mancanza di produzione di altra analoga dichiarazione malgrado fosse stato concesso apposito differimento, che detto requisito fosse venuto meno. Avverso la sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da parte ricorrente non risulta notificata, propone ricorso per Cassazione il Ministero dell'Interno, con atto notificato in data 12 marzo 2002, sulla base di tre motivi.
Di MA SE è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 13 legge 30 marzo 1971 n. 118/71. Si osserva che l'invalido di età inferiore ad anni
55 deve quanto meno presentare domanda d'iscrizione nelle liste di collocamento, in attesa del riconoscimento del requisito sanitario. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione in ordine allo stesso punto sopra indicato.
Col terzo motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc il vizio di omessa motivazione e si osserva che la sentenza denunciata motiva solamente in ordine al requisito occupazione e non già in ordine a quello economico, per il quale nessun effetto può avere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. È fondato il terzo motivo, il cui accoglimento assorbe i primi due. Invero il Tribunale ha riconosciuto la spettanza del beneficio, sia pure limitatamente al periodo 1 agosto 1988 - 2 febbraio 1994, sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, proveniente dalla stessa parte interessata.
Questa Corte di legittimità, nella sentenza n. 10153 del 14 ottobre 1998, resa a Sezioni Unite, ha affermato che "la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 1. n. 15 del 1968 ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della p.a. ed in determinate attività o procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni".
Talune successive pronunce hanno prospettato un temperamento nel senso che "l'autocertificazione dell'interessato in ordine alla consistenza dei propri redditi, ai fini della dimostrazione del requisito economico, ha valore di prova (in assenza di elementi di segno contrario), che il giudice deve valutare in base al suo prudente apprezzamento, secondo quanto previsto dall'art. 116, 1 comma, cpc, anche attraverso l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 421 cpc". Così Cass., sez. lav., 16 luglio 2002, n. 10313;
sulla stessa linea Cass., sez. lav., 26 settembre 2002, n. 13967 Cass., sez. lav., 10 agosto 2001, n. 11031, ove si prospetta una possibile valutazione unitamente ad altri elementi probatori acquisiti.
Tale impostazione si deve ritenere superata dopo la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 5167 del 3 aprile 2003 ove si esclude che alla dichiarazione di parte possa essere attribuito alcun valore sia pure indiziario.
Non vi sono ragioni che suggeriscano di porre nuovamente in discussione l'insegnamento delle Sezioni Unite. Si impone pertanto l'accoglimento del ricorso.
Questa Corte deve decidere nel merito, nel senso del rigetto della domanda, non essendo necessario alcun accertamento di fatto. Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa, nulla deve disporsi per le spese dell'intero processo, in applicazione dell'art. 152 disposizioni attuazione Codice Procedura Civile.
P.Q.M.
La Corte;
Accoglie il terzo motivo, assorbiti i primi due.
Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda avanzata da Di MA SE con ricorso 12 novembre 1991. Nulla spese per l'intero processo.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004