Sentenza 23 luglio 2002
Massime • 1
Secondo la disciplina dell'art. 2112 cod. civ., come modificato dal decreto legislativo n. 18 del 2001 (attuativo della direttiva comunitaria n. 50 del 1998), si intende per trasferimento di azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di una "attività economica organizzata" preesistente, che conservi nel trasferimento la propria identità; pertanto, in linea con un assetto produttivo diretto a dare sempre maggiore rilevanza alla capacità professionale e alle conoscenze tecniche dei lavoratori, può configurarsi un trasferimento aziendale che abbia ad oggetto anche i soli lavoratori che, per essere stati addetti ad un medesimo ramo dell'impresa e per avere acquisito un complesso di nozioni ed esperienze comuni, siano capaci di svolgere autonomamente - e, quindi, pur senza il supporto di beni immobili, macchine, attrezzi di lavoro o altri beni - le proprie funzioni anche presso il nuovo datore di lavoro, realizzandosi in tale ipotesi una successione legale di contratto non bisognevole del consenso del contraente ceduto, ex art. 1406 e seguenti cod. civ.
Commentari • 5
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21 luglio 2023 La disciplina sulla cessione del ramo d'azienda si preoccupa soprattutto di assicurare che l'attività ceduta sia effettivamente tale. L'esigenza è quella di evitare che la cessione noi coinvolga effettivamente un'azienda o un suo ramo, ma solo alcuni rapporti che nel loro insieme non possano definirsi organizzati per lo svolgimento di una specifica attività economica. Come noto, la cessione d'azienda o di un suo ramo comporta, come regola generale, anche il trasferimento dei contratti senza necessità del consenso dei soggetti ceduti. Dall'esame delle sentenze emerge l'esigenza di consentire l'applicazione di tale previsione solo quando ci si trovi di fronte a un'effettiva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2002, n. 10761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10761 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ATTILIP CELENTANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. PASALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VI RI, DI AL CA, OG ER IO, EL OB, ZI AN, LT EL, AN UI, AR TO, LI AR, IL LF, CO LD, IO OR, TA AT, RC PP, NI VA, AD RO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO SUMMA, rappresentati e difesi dall'avvocato IO FEZZI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ALCATEL ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRO MENOTTI 24, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO FLAMMIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ER BIASIOTTI, GIUSEPPE MANCA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
PLLB ELETTRONICA S P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato LIDIA CIABATTINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO RO TOFFOLETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
N.O.S. SERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro, tempore, elettivamente domiciliata in ROMA L. G. FARAVELLI, 22 presso lo studio dell'avvocato ST. DE CA TAMAJO BOURSIER NIUTTA, rappresentata e difesa dagli avvocati CESARE DEGLI OCCHI, RAFFAELE DE CA TAMAJO, CARLO BOURSIER NIUTTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 221/01 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 12/04/01 R.G.N. 991/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato FLAMMIA;
Udito l'Avvocato udito l'Avvocato CIBATTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con sentenza del 29 luglio 2000 n. 2210 il Tribunale di Milano rigettava, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del, giudizio, le domande di EL LT e di altri tre litisconsorti contro la s.p.a. AL Italia e la s.p.a. PLLB Elettronica, aventi ad oggetto l'impugnazione del licenziamento di fatto intimato dalla prima società con la cessione dei rapporti, senza il loro consenso, alla seconda ed, in subordine, l'accertamento della prosecuzione dei rapporti stessi anche dopo il 1 gennaio 1999 con l'AL, cui doveva essere ordinata l'assunzione dei lavoratori con i provvedimenti conseguenti. Secondo il Tribunale, la cessione dell'AL alla Pllb del servizio di "manutenzione e calibrazione strumenti", costituito di vari reparti ed avente ad oggetto attività diverse, integrava, anche alla luce della disciplina comunitaria, trasferimento (di ramo) d'azienda, il quale, contrariamente a quanto sostenuto dai lavoratori, non necessitava del loro consenso. Il 3 ottobre 2000 due dei quattro lavoratori, EL LT e IP ME appellavano la sentenza, lamentando che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto applicabile l'art. 2112 c.c. ad una fattispecie inquadrabile ex art. 1406 c.c., come tale richiedente - ai fini dell'efficacia nei confronti dei lavoratori ceduti - del loro consenso, peraltro necessario, secondo la migliore lettura dell'art. 2112 c.c., anche in caso di trasferimento d'azienda una volta venuta meno nell'ordinamento la recedibilità ad nutum del datore di lavoro e, quindi, la funzione di garanzia cui l'art. 2112 c.c. medesimo era originariamente preposto, ed in ragione altresì del mutamento della titolarità dei rapporti di lavoro per il solo fatto del trasferimento d'azienda.
Analogo appello e per analoghi motivi proponevano SA SE ed altri diciassette litisconsorti contro la sentenza del 2 agosto 2000 n. 2262 del medesimo Tribunale di Milano, che respingeva, sempre con la compensazione delle spese, le loro domande contro la s.p.a AL e la s.p.a. Nos Servizi, domande che riguardavano la cessione, dalla prima alla seconda, del servizio "gestione manutenzione e ristrutturazione impianti generali", cui - secondo il Tribunale che condivideva la prospettazione della società e non quella dei lavoratori - faceva capo anche l'impianto ecologico presso il quale alcuni di quest'ultimi erano in forza al momento della cessione. Dopo che in ambedue i giudizi le società chiamate in causa si erano costituite nell'udienza del 26 marzo 2001 le cause venivano riunite e la Corte d'appello di Milano con sentenza del 12 aprile 2001 dichiarava inammissibili gli appelli dei lavoratori IE ID PA, PP DE, AR AG e EL ON per avere costoro firmato atto transattivo (nel quale si prendeva atto dell'avvenuta cessione del loro rapporto ex art. 2112 c.c. dalla società AL alla società Nos); rigettava gli appelli proposti dagli altri lavoratori condannando il LT ed il ME a pagare ad ognuno delle due società lire due milioni ciascuna ed ognuno degli altri lavoratori a pagare a ciascuna delle due società la somma di lire 150.000 per spese del grado.
Nel pervenire a tale conclusione la Corte d'appello di Milano, confermando il suo precedente indirizzo, riteneva che la fattispecie del trasferimento d'azienda, regolata dall'art. 2112 c.c., novellato dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990 ed anche quello del trasferimento parziale, non necessita, ai fini della sua formazione e della sua efficacia, e quindi della successione nel rapporto di lavoro, del consenso del lavoratore. Tale conclusione non veniva contraddetta dalla normativa comunitaria (artt. 3 e 4 direttiva n. 77/ 187 nel testo modificato dalla direttiva 98/50) ne' dalla interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia. Ed invero la disciplina comunitaria nulla diceva circa la necessità del consenso del lavoratore ne' della suddetta normativa, fornita dai giudice del Lussemburgo, convalidava l'assunto dei lavoratori. Ne conseguiva che doveva ritenersi rispettosa del diritto comunitario una disciplina, come quella italiana, che assicura al lavoratore il potere di recedere ad nutum, disponendo attraverso l'art. 2119 c.c. e, quindi, attraverso la tecnica della giusta causa, l'attribuzione al datore di lavoro della responsabilità del recesso in caso di modifica sostanziale delle condizioni del lavoro.
Aveva, in altri termini, il diritto comunitario inteso assicurare ai lavoratori una tutela minimale, che veniva soddisfatta espressamente dall'art. 1 del d.lgs. n. 18 del 2001 (applicabile dal 1 luglio 2001) che confortava la tesi della non necessità del consenso dei lavoratori con il prevedere in caso di sostanziale modifica delle condizioni di lavoro nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda la facoltà di rassegnare le dimissioni con gli effetti di cui all'art. 2119, primo comma, c.c. Ciò premesso la Corte d'appello di Milano passando ad esaminare la fattispecie relativa al passaggio dei beni dall'AL alla Pllb affermava che non poteva condividersi l'assunto del LT e del Vicemercati, secondo cui non era configurabile un trasferimento d'azienda, ai sensi e con gli effetti dell'art. 2112 c.c., in presenza di un trasferimento di una attività ausiliaria a quella propria della società cedente.
La tesi dei lavoratori veniva contraddetta dall'art. 1, comma 1, della direttiva n. 98/50, secondo cui deve intendersi come trasferimento "quello di una entità economica che conserva la propria identità intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere una attività economica, sia essenziale o accessoria". In altri termini, anche alla stregua della giurisprudenza comunitaria e della nuova formulazione dell'art. 2112 c.c. attuata dall'art. 1 del d.lgs. n. 18 del 2001, per cessione di beni suscettibile di configurare un trasferimento d'azienda (o di una parte di essa) deve intendersi una articolazione funzionalmente autonoma di una attività economica organizzata (con o senza scopo di lucro al fine della produzione di beni o servizi), che non può però essere creata al momento dell'operazione di trasferimento ma deve preesistere e continuare come in precedenza. L'operazione AL-Pllb rientrava appieno in siffatte fattispecie dal momento che - come allegato dagli stessi lavoratori - presso la prima società preesisteva il reparto di manutenzione e calibrazione degli strumenti, con apparecchiature ed attrezzature ben identificate;
il tutto era poi passato alla Pllb, che aveva anche rilevato l'immobile ove si svolgeva l'attività destinata a realizzare l'"impresa" della suddetta Pllb. Le medesime considerazioni ben potevano valere per l'operazione AL-Nos avente ad oggetto la cessione della manutenzione e ristrutturazione di tutti gli impianti generali, mobili ed immobili, delle sedi dell'AL e delle società partecipate (di cui faceva parte anche il reparto ecologico cui erano addetti alcuni dei lavoratori), accompagnata dalla cessione di tutte le apparecchiature, attrezzature e beni esistenti in magazzino. La manutenzione e la ristrutturazione degli impianti era, appunto, l'attività poi espletata dalla società Nos.
Avverso tale sentenza SA SE e gli altri lavoratori in epigrafe propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resistono con controricorso la s.p.a. Nos Servizi, la s.p.a. AL Italia e la s.p.a. Pllb Elettronica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso SA SE e gli altri suoi litisconsorti in epigrafe denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 c.c. e 1406 c.c. Affermano sul punto che, anche a volere ritenere applicabile al caso di specie l'art. 2112 c.c., la cessione dei rapporti di lavoro facenti capo ad essi ricorrenti deve reputarsi inefficace dal momento che detta cessione è obbligatoria ed automatica solo con riferimento al cedente ed al cessionario, restando comunque libero il lavoratore di dissentire e, conseguentemente, di privare la cessione di ogni efficacia. Soluzione questa confortata dall'art. 3 della direttiva CEE 77/187 nonché dal generale principio dell'autonomia contrattuale cui è improntato il disposto dell'art. 1406 c.c., derogato dal disposto dell'art. 2112 c.c. nella parte in cui detta norma obbliga gli imprenditori, nel caso di trasferimento d'azienda, a cedere ed acquistare i contratti di lavoro inerenti all'azienda ceduta ma non certo ad obbligare in ogni caso il lavoratore ad accettare la cessione del suo rapporto, la cui efficacia, pertanto, deve ritenersi condizionata al consenso del contraente ceduto.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 e 1406 c.c. (sotto un diverso profilo) nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare lamentano che l'impugnata sentenza ha escluso che il servizio "manutenzione e calibrazione degli strumenti" (ceduto da AL a PLLB) e quello "manutenzione e ristrutturazione degli impianti" (ceduto da AL a Nos) siano configurabili alla stregua di un ramo d'azienda. Sostengono al riguardo i ricorrenti che l'art. 2112 c.c., dettato in un contesto normativo in cui la posizione del lavoratore non trovava adeguata protezione, è stato inizialmente interpretato in senso estensivo in modo da ampliare la platea dei beneficiari della tutela con detta norma assicurata. Nell'attuale assetto socio-economico, caratterizzato da un affinamento degli strumenti di garanzia del lavoratore e da una netta propensione delle società a disfarsi delle attività ausiliarie (ovvero delle articolazioni strumentali alla produzione) in attuazione di una estesa delocalizzazione, una nozione elastica dell'art. 2112 c.c. rischia, però, di ritorcersi contro il lavoratore. Pertanto se si intende evitare che, tramite le "esternalizzazioni", l'imprenditore riesca a disfarsi di dipendenti eludendo le norme che garantiscono la stabilità del posto di lavoro è necessario concludere che l'insieme dei beni ceduti, per assurgere al rango di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., debba fungere come tale non solo per chi acquista ma anche per chi vende.
In altre parole deve ritenersi sussistere un trasferimento d'azienda solo quando il complesso dei beni ceduti costituisca un insieme di beni organizzati per le attività imprenditoriali sia per il cedente che per il cessionario. Del resto la stessa giurisprudenza ha sempre inteso l'istituto di cui all'art. 2112 c.c. come il subingresso di un imprenditore ad un altro nell'esercizio dell'attività di impresa con la possibilità per il cessionario di sfruttare anche nelle relazioni con i terzi e con la clientela la stessa posizione dell'alienante. Nel caso di specie non era, invece, configurabile il subingresso di un imprenditore ad un altro nell'esercizio di una attività di impresa perché l'alienante aveva ceduto non una azienda o un suo ramo autonomo ma una mera attività ausiliaria sicché non si riscontrava alcuna attività imprenditoriale in cui subentrare. Nè era configurabile l'assunzione da parte dell'acquirente della stessa posizione dell'alienante a fronte di terzi, dal momento che l'oggetto delle cessioni rappresentava una attività tutta interna all'impresa cedente, come tale priva di qualsiasi rapporto con terzi. Per concludere sul punto i ricorrenti hanno affermato che la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare applicabile alla fattispecie in esame il disposto degli artt. 1406 e ss. c.c. con la conseguente necessità del consenso dei lavoratori ceduti al loro passaggio presso una nuova e diversa impresa.
2. I due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, per comportare la soluzione di problematiche tra loro strettamente connesse vanno rigettati perché privi di fondamento. Ai fini della decisione è necessario procedere alla individuazione della nozione di trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 c.c. atteso che i ricorrenti, come si è visto, hanno sostenuto che la cessione del ramo logistico alla s.p.a. A.L.S., attraverso lo scorporo di tale ramo dalla AL, non rientrava nell'ambito applicativo della suddetta norma codicistica per non configurare, appunto, un trasferimento d'azienda.
Questa Corte ha, con orientamento consolidato, affermato che rientrano nella fattispecie del trasferimento d'azienda tutti quei casi in cui, restando inalterate le strutture e l'unità organica dell'azienda, ne venga mutato soltanto il titolare, indipendentemente dal mezzo tecnico adoperato per trasferire (cfr. ex plurimis: Cass. 14 dicembre 1998 n. 12554; Cass. 14 luglio 1993 n. 7795, Cass. 22
febbraio 1992 n. 1763); ha ribadito più volte che la vicenda circolatoria, oltre a interessare l'azienda, ossia il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, può riguardare un solo ramo di essa (cfr. tra le altre: Cass. 14 dicembre 1998 n. 12554, che evidenzia come anche dal disposto dell'art. 2573 c.c. in materia di trasferimento del diritto d'uso del marchio si evinca la suscettibilità di singole unità produttive a costituire idonei e completi strumenti d'impresa, nonché Cass. 18 maggio 1995 n. 5483;
Cass. 17 marzo 1993 n. 3148; Cass. 8 gennaio 1991 n. 67); ha anche statuito che il complesso dei beni, oggetto del conferimento dell'azienda (o di un ramo di essa), deve essere idoneo a consentire lo svolgimento di una determinata attività d'impresa, anche se non necessariamente la stessa esercitata dal conferente (cfr. Cass. 21 ottobre 1995 n. 10993, secondo cui il nuovo titolare può integrare l'insieme dei beni trasferiti con ulteriori fattori produttivi sempre che però i fattori mancanti non siano tali da alterare l'unità economica e funzionale del complesso aziendale, dal momento che non basta che i beni conferiti abbiano fatto parte di una azienda, essendo altresì che essi, per le loro caratteristiche ed il loro collegamento funzionale, rendano possibile lo svolgimento di una specifica attività imprenditoriale).
Di contro si è precisato che devono escludersi dall'ambito applicativo dell'art. 2112 c.c. la cessione di singoli beni aziendali, la mera continuità - senza il contestuale passaggio del complesso organizzato dei beni dell'impresa - delle prestazioni lavorative "prima alle dipendenze di una determinata impresa e successivamente alle dipendenze di un'altra, ancorché svolte nei medesimi locali" (cfr. sul punto: Cass. 17 marzo 1993 n. 3148), ed ancora il trasferimento di un organizzazione non imprenditoriale, non definibile quindi come azienda (cfr. Cass. 10 aprile 1999 n. 3543;
Cass. 17 giugno 1997 n. 5426), evidenziandosi tuttavia che le disposizioni intese a garantire il lavoratore, attraverso la continuazione del rapporto lavorativo, devono trovare ugualmente applicazione ogni qual volta si verifichi il trasferimento di beni organizzati per la produzione di beni ovvero di servizi anche non a scopo di lucro ossia ancorché alienante ed acquirente non abbiano propriamente la qualità di imprenditore e ciò in applicazione dell'art. 2239 c.c., che alla disciplina degli artt. 2094 - 2134 c.c. anche i rapporti di lavoro non inerenti all'esercizio dell'impresa, nei limiti della compatibilità (cfr. in termini: Cass. 6 marzo 1998 n. 2521 cui adde Cass. 15 luglio 1987 n. 6208, per l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. anche ai trasferimenti di studio professionale non organizzato in forma di impresa).
2.1. Elemento che accomuna gli indicati interventi giurisprudenziali e che può, quindi, considerarsi punto unificante delle diverse decisioni, è il riconoscimento della funzione garantistica del disposto dell'art. 2112 c.c., che giustifica una interpretazione estensiva della norma, in linea con quanto emerge dalle direttive comunitarie e dalla numerose decisione della Corte di Giustizia in materia.
Un opinione dottrinaria, cui sembrano richiamarsi i ricorrenti, ha però messo in dubbio che la norma codicistica sia idonea nell'attuale momento ad assolvere la (iniziale) funzione garantistica che il legislatore aveva ad essa affidato. Al riguardo ha osservato come il fenomeno del decentramento delle imprese - sempre più esteso in ragione anche del perfezionamento tecnologico capace di incentivare forme di segmentazione del processo produttivo - possa agevolare l'utilizzazione del trasferimento d'azienda come strumento di estromissione dal mondo lavorativo dei dipendenti (addetti al ramo d'azienda ceduto) senza il loro consenso, e come detto trasferimento possa anche celare la volontà dell'imprenditore di servirsi di forme di flessibilità legislativamente non contemplate, con conseguente liberazione dell'imprenditore da ogni responsabilità e con il passaggio ad altri soggetti di ogni onere gestionale. Da qui l'opzione di detto orientamento dottrinario volto a restringere l'ambito applicativo dell'art. 2112 c.c., recuperando un istituto come quello della cessione del contratto, regolato dagli artt. 1406 e ss. c.c., e richiedendo altresì alla stregua di detta normativa il consenso dei lavoratori nei procedimenti che investono direttamente e in modo incisivo la loro futura collocazione lavorativa. Al di là della considerazione che la funzione garantistica dell'art. 2112 c.c. è, a ben vedere, destinata ad esaltarsi proprio in un contesto di più accentuata flessibilità del mercato del lavoro - per fungere quale scelta alternativa di licenziamenti motivabili (alla stregua del diritto costituzionalmente garantito della libertà d'impresa ex art. 41 Cost.) per giustificato motivo oggettivo, e di procedure di mobilità ex l. 12 agosto 1977 n. 765 e 23 luglio 1991 n. 223 (nel corso delle quali il passaggio dei lavoratori da un impresa all'altra riceve un tasso di tutela di certo non superiore a quello assicurato dalla norma codicistica) - la nozione di trasferimento d'azienda, accolto nella giurisprudenza di legittimità e in quella della Corte di giustizia, assume una portata ben più ampia di quella patrocinata dall'indicato orientamento. A conforto di quanto ora detto, oltre che richiamare i precedenti giurisprudenziali già segnalati, vale ricordare che i giudici di legittimità hanno ribadito l'assoggettabilità alla disciplina dell'art. 2212 c.c. anche dei trasferimenti di una singola attività di impresa (complessi preposti alla produzione di diverse tipologie di beni o settori di beni o settori di attività) sempre però che sia riscontrabile un complesso di beni o anche di rapporti interessati al fenomeno traslativo (cfr. Cass. 17 marzo 1993 n. 3148 cit.), e senza che, di contro, assuma alcun rilievo la mancanza di omogeneità dell'attività ceduta con quella rimasta (cfr. Cass. 20 agosto 1992 n. 9706). E gli stessi giudici hanno pure precisato che il fenomeno traslativo, oggetto della previsione dell'art. 2112 c.c., può realizzarsi anche con una pluralità di negozi giuridici tra loro collegati (cfr. Cass. 29 novembre 1996 n. 10688; Cass. 20 aprile 1998 n. 4010, che però sottolinea la necessità di procedere ad una indagine. rigorosa circa la sussistenza del collegamento negoziale e l'effettiva finalità sottesa a detto collegamento potendo sempre realizzarsi un intento fraudolento ed una cessione di azienda dissimulata).
In relazione alla giurisprudenza comunitaria è stato poi osservato come la Corte di giustizia abbia proceduto ad una lettura decisamente estensiva delle direttive comunitarie sulla base della considerazione che esse tendono alla conservazione dei rapporti di lavoro "quale garanzia che si iscrive nel fine più ampio del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella comunità", ed è stato anche evidenziato come nei suoi arresti la Corte abbia compiuto una significativa scelta di campo a favore della interpretazione teleologica (per risultare dal sistema della direttiva 77/187 e dal tenore letterale del suo art. 1, comma 1, che tale direttiva mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di una entità economica). Tra le più significative espressioni di una siffatta opzione ermeneutica, volta ad apprestare ai lavoratori un- sempre più esteso ventaglio di garanzie va annoverata la sentenza della Corte di Giustizia 12 novembre 1992, causa C-209/91 (sentenza Watson Rask) che - in una fattispecie avente ad oggetto l'affidamento ad un imprenditore esterno della gestione di un servizio di mensa, in precedenza organizzato direttamente dall'imprenditore cedente - ha affermato che non configura un ostacolo all'applicabilità dei principi della direttiva 77/187 sul trasferimento di stabilimenti o parti di essi il fatto che l'attività ceduta abbia "carattere accessorio" e non sia "in rapporto di necessarietà con l'oggetto sociale dell'impresa originaria".
Evidenti elementi innovativi - sempre in una direzione di rafforzamento della tutela dei lavoratori sono state riscontrate nella (meno risalente) sentenza della Corte di Giustizia 11 marzo 1997, causa C-13/95 (sentenza Suzen) per avere detta decisione ricondotto i lavoratori nella nozione di entità economica, oggetto di trasferimento, sulla base della considerazione che "in determinati settori in cui l'attività si fonda essenzialmente sulla mano d'opera, un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente una attività comune, può corrispondere ad una entità economica" (punto 21); affermazione questa, reputata di grande rilievo in dottrina, per determinare uno spostamento dell'angolo visuale in cui si colloca il rapporto di lavoro, che passa da essere "destinatario di forme di tutela a elemento costitutivo del complesso aziendale".
3. Ed ancora portata ampia alla nozione di trasferimento di impresa viene assegnata dalla direttiva europea 98/50, che riconduce, infatti, nell'ambito della disciplina sul trasferimento d'azienda la fattispecie del trasferimento di "parti di impresa" (art. 1, comma 2) e che considera come trasferimento d'azienda quello di una l'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere una attività economica, sia essa essenziale o accessoria".
Questa Corte non ignora certo che alle direttive europee non è dato riconoscere nel nostro ordinamento una efficacia diretta, e cioè la c.d. efficacia orizzontale (nei rapporti tra privati) per cui non risulta impedita l'applicazione, in controversie tra parti private, di norme interne con esse in contrasto (cfr. tra le altre Cass. 21 marzo 2201 n. 4073 proprio in materia di direttiva tema di trasferimento d'azienda; Cass. 30 agosto 2000 n. 11422). Nel caso di specie il disposto dell'art. 2112 c.c., così come interpretato dai giudici di legittimità, lungi, però, dall'apparire in contrasto con la direttiva europea e con la normativa comunitaria, risulta pienamente compatibile con detta normativa sia per quanto attiene alle finalità garantistiche a tale disposizione sottese sia per la sua permeabilità - proprio in ragione di dette finalità - ad opzioni ermeneutiche dirette ad estenderne l'ambito di applicabilità.
4. Corollario delle esposte argomentazioni è l'affermazione che il recente testo dell'art. 2112 c.c., come rivisitato dal d.lgs. 2 febbraio 2001 n. 18 (attuativa della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti) risulta in larga parte ricognitivo dei precedenti approdi dottrinari e giurisprudenziali, e vale - attraverso la sua lettera e le espressioni usate ("... si intende per trasferimento di azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di una attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità ...") - a legittimare in maniera finalmente certa ed inequivocabile una nozione di trasferimento di impresa con più attenuati caratteri di materializzazione e che cioè - in linea con un assetto produttivo diretto a dare sempre maggiore rilevanza alla capacità professionale e alle conoscenze tecniche dei lavoratori - consideri l'attività economica" suscettibile di figurare come oggetto di detto trasferimento anche i soli lavoratori, che per essere stati addetti ad un ramo della impresa e per avere acquisito una complesso di nozioni e di esperienze, siano capaci di svolgere autonomamente e, quindi, pur senza il supporto di beni immobili, macchine, attrezzi di lavoro o di altri beni - le proprie funzioni anche presso il nuovo datore di lavoro.
5. Per concludere in un siffatto assetto ordinamentale il trasferimento d'azienda può configurarsi - con riferimento alla posizione del lavoratore - come successione legale di contratto che per non richiedere, quindi, il consenso del contraente ceduto (lavoratore trasferito) non può essere assimilato alla cessione negoziale per la quale il suddetto consenso opera da elemento costitutivo della fattispecie negoziale. È agevole al riguardo la considerazione che la causa - e più precisamente la funzione socio- economica cui deve assolvere il trasferimento d'azienda - osta, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, a che a detto trasferimento possa applicarsi la disciplina dettata dagli artt. 1406 e ss. c.c., risultando di palmare evidenza come gli adempimenti richiesti da tale disciplina e la necessità del consenso del contraente ceduto concretizzano un complesso di disposizioni che, per la propria articolazione e la propria rigidità, si presentano come poco permeabili alle esigenze dei processi di ristrutturazione aziendale, di riconversione industriale e di delocalizzazione delle imprese. Esigenze queste alla cui soddisfazione è funzionalizzata invece la normativa dettata dall'art. 2112 c.c., volta a coniugare le ragioni dell'economia con quelle della tutela del lavoro. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio per cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2002