Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL COLO ITALIANO01 20 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Impugnatione SEZIONE SECONDA CIVILE DELIBERA CONDOMINIALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N. 17666/98 -CALFAPIETRA Rel. Consigliere Cron. 2355 Dott. Vincenzo Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. 376 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud.11/10/00 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 3000 per diritti L. 26 GEN 2001- CONDOMINIO VIA DELLE SPIGHE 66 ROMA, in persona IL CANCELLIERE dell'Amm.re p.t. DI MATTEO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGNA GRECIA 84, presso lo LIRE 3000 CANCELLERIA studio dell'avvocato PINTO ANGELO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente - CB220975
contro
BENTROVATO ERNESTO, PANFILI MARIA TERESA;
CONTE - intimati Richiesta conia studicLoup .. ... cla! Si avverso la sentenza n. 3363/98 del Giudice di pace di per dinity L. 3000. ✓ 11 GIU. 2001 2000 ROMA, depositata il 09/04/98; il TL CANCELLIERE 1631 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 11/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. BRANDANI 3000 per diritti il 2001 IL CANCELLIERE LIRE 2000 CANCELLERIA BE368842 LIRE 2000 LIRE 3000 CANCELLERIA BE968843 CG508205 -2- Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 24 febbraio 1996 i coniugi RN NT e AR RE PA, proprietari di una porzione di piano nel- l'edificio condominiale sito a Roma, via delle Spighe n. 66, dichiararono che il 26 gennaio precedente l'assemblea dei condomini aveva approvato una delibera, con cui una serranda di accesso ai garage veniva sostituita da un cancello scorrevole dotato di chiavi, in mancanza del numero legale previsto dall'art. 1136 comma 5 in relazione all'art. 1120 comma 1 c.c.; pertanto, col predetto atto, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Roma il nomi- nato condominio e chiesero che fosse dichiarata la nullità della delibera as- sembleare suddetta. Il condominio si costituì in giudizio ed eccepì l'incompetenza per valore del Tribunale, indicando come competente il Giudice di pace. Il Tribunale, con sentenza n. 8427/97, accolse l'eccezione, dichiarò la propria incompetenza per valore e rimise le parti davanti al Giudice di pace di Roma. Con atto di citazione notificato il 23 luglio 1997 i coniugi NT riassunsero la causa davanti al Giudice di pace riproponendo la domanda avanzata al Tribunale. Il condominio contestò la domanda stessa e ne chiese il rigetto, so- stenendo che la delibera aveva riguardato una semplice modificazione di Calfapietra est.V.ly 17666/98 1 parte comune, per la quale erano sufficienti le maggioranze di cui al terzo comma dell'art. 1136. Acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti e raccolto l'interro- gatorio formale dell'amministratore del condominio, il Giudice di pace, con sentenza in data 9 aprile 1998, espressamente pronunziata secondo equità, dichiarò la nullità della delibera condominiale adottata in seconda convoca- zione il 26 gennaio 1996, limitatamente ai punti 1) e 2) dell'ordine del gior- no, dichiarò che nessuna somma a tali titoli era dovuta dagli attori al con- dominio, e condannò quest'ultimo alle spese. Contro la sentenza il condominio ha proposto ricorso per cassazione e formulato tre motivi d'impugnazione. RN NT e AR RE PA non si sono costituiti. Motivi della decisione.
1. Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 113 comma 2 c.p.c. Afferma che, come risulta dagli atti, il valore della causa era 200 superiore a £. 2.000, per cui il Giudice di pace non aveva il potere di decide- re secondo equità; anche perché le parti non gliene avevano fatto richiesta.
2. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 113 comma 2 c.p.c. in relazione all'art. 1123 c.c. e difetto di motivazione. So- stiene che il Giudice di pace ha violato i principi regolatori della materia in relazione al rapporto dedotto in causa, avendo, con un erroneo ricorso al- Calfapietra est.клучи 17666/98 2 l'equità, disapplicato la norma che pone a carico dei condomini l'onere delle spese per la conservazione delle parti comuni, la prestazione dei servizi e le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
3. Col terzo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 1136 comma 3 c.c. Assume che l'assemblea condominiale, a differenza di quanto ritenuto dal Giudice di pace che ha errato nella valutazione degli elementi di fatto, deliberò validamente sui unti in discussione con entrambe le maggio- ranze previste dalla norma citata, come risulta dallo stesso verbale di assem- blea. Si rileva preliminarmente dagli atti che il valore della controversia è superiore a due milioni di lire, dato che l'assemblea condominiale, nella ri- unione del 26 gennaio 1996, decise in ordine al punto primo dell'ordine del giorno di installare un cancello scorrevole deliberando una spesa di £. - 2.600.000 oltre Iva, e decise altresì, in ordine al punto secondo dell'ordine del giorno, di installare una serratura esterna ed interna con chiave a farfalla deliberando una spesa di £.
1.100.000. Considerato, pertanto, il valore della controversia, contro la decisio- ne del Giudice di pace la parte soccombente doveva proporre l'appello e non il ricorso per cassazione;
il quale va pertanto dichiarato inammissibile. La decisione che in tal senso si adotta preclude l'esame dei motivi posti a fondamento del ricorso, sopra riportati. Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese, non avendo i coniugi NT esplicato attività difensiva. Calfapietra est. 17666/98 3
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sezione ci- vile, l'11 ottobre 2000. Il Presidente Viny Baldomen Il Consignere est IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Le lez c DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 26 GEN. 2001. ELLIEHECTL CAS 40000 290000 RATE ROMA 2 4 UFFICIO DELLE d..MAG. 200 Registrato in 23850 versate £. 290.000 DUECENTONOVANTAMILA al n. p. Il Dirigenta Area Servi o) (D.ssa AR Grazia Di (lire Il Responsabile Servizio Alti udiziari (Dr. M. RACCICAINLY 001 17666/98 4 Calfapietra est.