Sentenza 20 maggio 2002
Massime • 3
La natura industriale o agricola dell'attività imprenditoriale, rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 in relazione all'art. 35 della stessa legge, va accertata non già sulla base di criteri generali ed astratti - come quelli stabiliti, ai fini previdenziali, dagli artt. 33 del d.P.R. n. 797 del 1955 e 6, lett. b), della legge n. 92 del 1979 o, in tema di determinazione del reddito agrario, dall'art. 28 del d.P.R. n. 597 del 1973 - ma, in conformità all'enunciazione del primo comma dell'art. 2070 cod. civ., posta in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135 dello stesso codice, sulla base dell'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, da considerare, peraltro, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, non già alla stregua di criteri meramente merceologici, ma tenendo conto della valutazione operatane dalla contrattazione collettiva.(Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto comprovata la natura agricola dell'impresa dall'attività in concreto svolta dalla stessa di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci e raccolta dei prodotti medesimi, nonché dall'applicazione ai dipendenti del contratto collettivo nazionale dell'agricoltura, oltre che dalla denominazione di cooperativa agricola autoattribuitasi dal soggetto.)
La sentenza che, dichiarando l'illegittimità del licenziamento, condanni il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore le mensilità di retribuzione, secondo i criteri di cui all'art. 2121 cod. civ., per il periodo compreso fra la data del licenziamento stesso e quella dell'effettiva reintegra, va parificata, quando non sia indicativa di un importo determinato o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico, ad una pronuncia di condanna generica, con conseguente eventuale necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione del "quantum", quando insorga successivamente controversia in ordine alla individuazione della retribuzione globale di fatto assunta dal quarto comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 quale parametro del risarcimento.
La motivazione del licenziamento - nel caso in cui il lavoratore licenziato chieda al datore di lavoro la comunicazione dei motivi del recesso - deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento sì da poter esercitare un'adeguata difesa svolgendo ed offrendo idonee osservazioni o giustificazioni, dovendosi ritenere equivalente alla materiale omissione della comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia totalmente inidonea ad assolvere il fine cui la norma tende. ( Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto generica la comunicazione con la quale il datore di lavoro si era limitato a indicare, come ragione giustificatrice della intimazione di recesso, una asserita "riduzione del personale determinata dalla necessità di una più economica gestione dell'attività produttiva", senza nulla aggiungere circa la ragione della scelta di sopprimere specificamente il posto di lavoro cui era addetto il ricorrente.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2002, n. 7316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7316 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
3. Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
4. Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
5. Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla società cooperativa Agricola Fortore, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in viale delle Milizie, presso lo studio Ghera, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Garofalo, giusta delega in calce al ricorso;
contro
AG NA, elettivamente domiciliato in Roma in via San Martino 8 presso lo studio dell'avvocato Carlo Ginesi, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del controricorso, dall'avvocato Pasquale Regina;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lucera del 4 dicembre 1997, depositata il 26 gennaio 1999, numero 38, r.g. 9/98;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 21 dicembre 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Uditi gli avvocati Garofalo e Regina;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'avvocato generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 3 aprile 1996, AG NA convenne in giudizio, avanti il pretore di Lucera nella sezione distaccata di Torremaggiore, la società cooperativa Agricola Fortore, chiedendo che, previa declaratoria di nullità, e in via gradata inefficacia o illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società stessa sua datrice di lavoro perché dettato da ritorsione, venisse ordinata la sua reintegra nel posto di lavoro, con condanna della società stessa al risarcimento dei danni da lui subiti. Il pretore, con pronuncia resa il 9 luglio 1997, dichiarò la nullità del recesso e ordinò la reintegra del lavoratore mentre rigettò la domanda di risarcimento del danno, che è stata invece accolta dal tribunale di Lucera, avanti il quale entrambe le parti avevano proposto appello, con la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata anche respinta l'impugnazione della società. Il giudice di secondo grado ha rilevato, quanto a quest'ultima, che la nullità del licenziamento, intimato con nota del 25 gennaio 1996, doveva conseguire alla estrema genericità della sua motivazione, limitata, nella successiva nota del 9 febbraio, a una asserita necessità di riduzione del personale per una più economica gestione della attività produttiva, nessuna ulteriore spiegazione venendo fornita con l'atto stesso. Solo nel costituirsi in giudizio, la società aveva specificato che il licenziamento era stato determinato da ragioni di natura tecnologica, per essersi decisa la trasformazione dell'impianto con la soppressione del posto di cantiniere e che si era reso impossibile impiegare il lavoratore nell'espletamento di altre mansioni, così prospettando, e chiedendo di provare, circostanze di fatto nuove ed essenziali. Il requisito dimensionale della azienda, legittimante l'ordine di reintegrazione, era rimasto dimostrato sia per non averlo la convenuta contestato nel giudizio di primo grado e sia per averne il pretore legittimamente desunto la sussistenza per essere stata comprovata la presenza di almeno undici lavoratori quali operai specializzati, il che aveva ricevuto conferma dal contenuto dello stesso atto di appello della società, nel quale era precisato che l'organico era costituito da 15 dipendenti e da 6 soci lavoratori. La natura agricola della società era da evincersi dai seguenti elementi: denominazione della società come cooperativa "agricola", attività in concreto svolta consistente non solo nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci, ma anche nella raccolta diretta di uve e altro, applicazione ai dipendenti del contratto collettivo nazionale della agricoltura. Con riferimento poi all'appello del lavoratore, il tribunale ha osservato che non poteva interessare la omessa produzione del documento da cui risultasse la retribuzione, conseguendo la condanna al risarcimento dei danni automaticamente dalla accertata nullità del licenziamento, mentre la sua liquidazione in concreto si sostanzia in un calcolo meramente matematico. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla società con ricorso affidato a sei motivi e illustrato con memoria. Il AG resiste con controricorso.
Motivi della decisione:
Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia il vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. A questo proposito si deduce che, con l'atto di appello, era stata dedotta la erroneità della sentenza del pretore, essendosi, con inammissibile inversione dell'onere della prova, ritenuto che incombesse sul datore di lavoro dimostrare la sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento a fronte della allegazione dell'attore che questo fosse da ricollegarsi all'intento ritorsivo di allontanamento del lavoratore dalla azienda, e fondando la sua decisione su due argomenti, e cioè la successione temporale degli avvenimenti e la mancanza di motivazione della intimazione di recesso, della cui inconsistenza la appellante si era doluta rivolgendosi al tribunale, che ha totalmente trascurato di esaminare la critica attinente al motivo illecito, optando di fatto per una declaratoria di inefficacia del licenziamento in luogo di quella della nullità di esso. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione, avendo il tribunale confermato la statuizione pretorile fondata sulla nullità del licenziamento perché determinato da motivo illecito, illogicamente peraltro ancorando la decisione alla diversa ragione di inefficacia del recesso per mancata indicazione delle ragioni, che era stata peraltro sanata per essersi le stesse precisate nella nota del 9 febbraio 1996 e in ogni caso con l'atto di costituzione in giudizio.
Con il terzo motivo, la società denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 della legge numero 604 del 1966 e vizi della motivazione, sostenendo che il tribunale è pervenuto alla sua erronea conclusione per avere confuso tra obbligo di motivazione del licenziamento (articolo 2 della legge numero 604 del 1966) e quello di indicazione degli addebiti (articolo 7 della legge numero 300 del 1970), nonché tra l'obbligo di comunicazione di tali motivi e l'altro di fornire la prova, nel giudizio, della loro fondatezza. Si aggiunge che il giudice di appello, una volta che aveva ritenuto di non condividere la decisione del pretore di nullità del licenziamento, avrebbe dovuto procedere ad accertare, attraverso l'istruzione probatoria, se i motivi addotti fossero fondati. Con il quarto motivo, si espone che il tribunale ha illegittimamente omesso di prendere in esame le richieste istruttorie formulate con l'atto di appello.
Con il quinto motivo, la ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 35 della legge numero 300 del 1970 e 1 della legge numero 108 del 1990 - critica la sentenza impugnata nella parte nella quale si è attribuita la natura agricola all'impresa e assume che gli elementi sui quali tale conclusione si è formulata sono meramente indiziari, omettendo anche di accertare se i dipendenti fossero tutti concentrati in una unica unità produttiva o nel medesimo ambito territoriale.
Con l'ultimo motivo, la ricorrente sostiene che, violando e falsamente applicando l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, il tribunale ha omesso di considerare che la mancata allegazione, da parte del lavoratore, della busta-paga impediva la determinazione della retribuzione globale da prendersi a base per la quantificazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, la cui domanda è scindibile e autonoma rispetto a quella reintegratoria. Le censure sono tutte infondate.
Occorre preliminarmente osservare che, per quanto risulta dal testo della sentenza impugnata e da quello dello stesso ricorso (pagina 6), il giudice di primo grado aveva accolto la domanda formulata dal AG avendo ritenuto non solo la nullità del licenziamento ma anche la sua inefficacia, e ciò a ragione della "vaghezza e pretestuosità dei motivi addotti dalla Fortore". Con l'atto di appello poi la società si era doluta in primo luogo proprio di questo secondo profilo, deducendo la "erroneità della sentenza nel punto in cui era stata ritenuta l'inefficacia del licenziamento per violazione dell'art. 2 L. 604/66, dovendosi ritenere detto licenziamento pienamente efficace" (pagina 5 della decisione impugnata). Avendo disatteso la censura in questione, correttamente quindi il giudice dell'impugnazione ritenne "superfluo l'esame del secondo e del terzo motivo" - riferentisi alla nullità del recesso, questione il cui esame non può ulteriormente interessare, in quanto ormai estranea dai limiti della controversia - attesa la equiparazione delle due ipotesi, quella della nullità e quella del licenziamento, ai fini delle statuizioni di cui all'articolo 18 della legge numero 300 del 1970.
Tanto premesso, deve ribadirsi il principio, reiteratamente affermato da questa Corte e necessariamente derivante dalla unica interpretazione possibile del disposto del citato articolo 2, secondo il quale la motivazione del licenziamento - nel caso in cui, come nella specie, il lavoratore licenziato chieda al datore di lavoro la comunicazione dei motivi del recesso - deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento, così da potere esercitare un'adeguata difesa svolgendo e offrendo idonee osservazioni o giustificazioni (per tutte, Cass., 18 giugno 1998, 6091), dovendo ritenersi equivalente la materiale omissione della comunicazione dei motivi alla comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia totalmente inidonea ad assolvere al fine cui la norma tende (Cass., 23 dicembre 1996, n. 11497). Correttamente il tribunale ha pertanto ravvisato una tale genericità nella comunicazione con cui il datore di lavoro si era limitato a indicare, come ragione giustificatrice della intimazione di recesso, una asserita "riduzione del personale determinata dalla necessità di una più economica gestione dell'attività produttiva", senza nulla aggiungere circa il perché della scelta di sopprimere proprio il posto di lavoro cui era addetto il AG. Successivamente, nel giudizio di impugnazione del licenziamento, la società, costituitasi, non ebbe a supplire alle deficienze motivazionali, che ormai avevano irrimediabilmente viziato il provvedimento, ma addirittura fece valere una fattispecie giustificativa totalmente diversa da quella prima insufficientemente prospettata, consistente non più nella necessità di una riduzione del personale ma nella trasformazione degli impianti, con la esigenza di adibizione a essi di operai con specializzazione non posseduta dal dipendente, derivandone che, sempre correttamente, il giudice di merito ha ritenuto la tardività e la novità della deduzione. Ugualmente da disattendersi sono le censure svolte contro la motivazione della sentenza impugnata nella parte nella quale con la stessa si è ritenuto che alla società ricorrente fosse da attribuirsi la natura di impresa agricola. A questo proposito, deve marcarsi che la natura industriale o agricola dell'attività imprenditoriale va accertata non sulla base di criteri generali e astratti - come quelli stabiliti, ai fini previdenziali, dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica numero 797 del 1955 e 6, lettera b), della legge numero 92 del 1979 o, in tema di determinazione del reddito agrario, dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica numero 597 del 1973 - ma, in conformità all'enunciazione del primo comma dell'articolo 2070 del codice civile, posta in necessario collegamento con gli articoli 2195
e 2135 dello stesso codice, sulla base della attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, da considerare, peraltro, non già alla stregua di criteri meramente merceologici ma tenendo conto della valutazione operatane dalla contrattazione collettiva (Cass., 23 novembre 1992 n. 12498). Nella specie, il giudice di merito ha rilevato, all'esito di una indagine in fatto, che la natura agricola dell'impresa era rimasto pienamente comprovato, in particolare, dalla attività in concreto svolta dalla stessa (trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci e raccolta dei prodotti), nonché dalla applicazione ai dipendenti del contratto collettivo nazionale dell'agricoltura, cui era da aggiungersi la denominazione di cooperativa agricola autoattribuitasi dal soggetto. La ricorrente nulla deduce per contrastare che i dati oggettivi fossero tali da contrastare la correttezza delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito, limitandosi a opporre il diverso inquadramento previdenziale della società come impresa industriale, elemento che, di per sè, non appare assolutamente decisivo. Quanto poi alla denunciata inosservanza del disposto del primo comma dell'articolo 35 della legge numero 300 del 1970, per essersi omesso, da parte del tribunale, di accertare se tutti i dipendenti prestassero attività in una unica unità produttiva, deve rilevarsi, in primo luogo, la novità, e quindi la inammissibilità, della deduzione. In ogni caso nulla si rinviene, nello stesso motivo di censura, in ordine a circostanze di fatto che, deponenti in tale senso, siano state trascurate dal giudice di merito.
Infine, con riferimento all'ultimo motivo relativo alla ritenuta erroneità della statuizione di condanna al risarcimento dei danni non potuti determinare, nella loro esatta quantificazione per assenza del documento comprovante la misura del corrispettivo economico, è da osservare che la pronuncia non può reputarsi illegittima, e ciò in quanto la sentenza che, dichiarando l'inefficacia o la nullità del licenziamento, condanni il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore le mensilità di retribuzione, secondo i criteri normativamente prefissati, per il periodo compreso fra la data del licenziamento e quella dell'effettiva reintegra, va parificata, quando non sia indicativa di un importo determinato o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico, a una pronuncia di condanna generica, con la conseguente eventuale necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione del quantum esclusivamente quando sorga successivamente controversia in ordine alla individuazione della retribuzione globale di fatto assunta dal quarto comma dell'articolo 18 della legge numero 300 del 1970 quale parametro della misura del risarcimento. Del ricorso si impone quindi il rigetto, con la condanna della sua proponente alle spese del giudizio nella misura che si indica nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società cooperativa Agricola Fortore al rimborso, in favore di AG NA, delle spese del giudizio che liquida in euro 17,00 oltre euro duemila per onorari difensivi.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2002