Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2002, n. 7316
CASS
Sentenza 20 maggio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

La natura industriale o agricola dell'attività imprenditoriale, rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 in relazione all'art. 35 della stessa legge, va accertata non già sulla base di criteri generali ed astratti - come quelli stabiliti, ai fini previdenziali, dagli artt. 33 del d.P.R. n. 797 del 1955 e 6, lett. b), della legge n. 92 del 1979 o, in tema di determinazione del reddito agrario, dall'art. 28 del d.P.R. n. 597 del 1973 - ma, in conformità all'enunciazione del primo comma dell'art. 2070 cod. civ., posta in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135 dello stesso codice, sulla base dell'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, da considerare, peraltro, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, non già alla stregua di criteri meramente merceologici, ma tenendo conto della valutazione operatane dalla contrattazione collettiva.(Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto comprovata la natura agricola dell'impresa dall'attività in concreto svolta dalla stessa di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci e raccolta dei prodotti medesimi, nonché dall'applicazione ai dipendenti del contratto collettivo nazionale dell'agricoltura, oltre che dalla denominazione di cooperativa agricola autoattribuitasi dal soggetto.)

La sentenza che, dichiarando l'illegittimità del licenziamento, condanni il datore di lavoro a corrispondere al lavoratore le mensilità di retribuzione, secondo i criteri di cui all'art. 2121 cod. civ., per il periodo compreso fra la data del licenziamento stesso e quella dell'effettiva reintegra, va parificata, quando non sia indicativa di un importo determinato o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico, ad una pronuncia di condanna generica, con conseguente eventuale necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione del "quantum", quando insorga successivamente controversia in ordine alla individuazione della retribuzione globale di fatto assunta dal quarto comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 quale parametro del risarcimento.

La motivazione del licenziamento - nel caso in cui il lavoratore licenziato chieda al datore di lavoro la comunicazione dei motivi del recesso - deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento sì da poter esercitare un'adeguata difesa svolgendo ed offrendo idonee osservazioni o giustificazioni, dovendosi ritenere equivalente alla materiale omissione della comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia totalmente inidonea ad assolvere il fine cui la norma tende. ( Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto generica la comunicazione con la quale il datore di lavoro si era limitato a indicare, come ragione giustificatrice della intimazione di recesso, una asserita "riduzione del personale determinata dalla necessità di una più economica gestione dell'attività produttiva", senza nulla aggiungere circa la ragione della scelta di sopprimere specificamente il posto di lavoro cui era addetto il ricorrente.)

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2002, n. 7316
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7316
    Data del deposito : 20 maggio 2002

    Testo completo