Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2003, n. 4589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4589 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' SE DA PA RAZIONE E BOLLO 27 . 21-11-1991, N.374, REPUBBLICA ITALIANA ST.NE GIUDICE DI PACE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZONE TERZA CIVILE04589 /0 3 Jindice di Peer Composta da Sig ri igis Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente R.G.N. 18678/01 Cron.10405 Consigliere- Dott. Ernesto LUPO Dott. AR FINOCCHIARO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 31/01/03 Dott. Antonio SEGRETO Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AF RI TE VE OT e per essa nq di procuratrice generale di RI IR OT IN RICCIO, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 114/A, presso lo studio GIUSEPPEdell'avvocato BELLOMO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCO DE GROSSI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AL MA;
intimato 2003 avverso la sentenza n. 56/00 del Giudice di pace di 237 IMPERIA, emessa il 23/05/00 e depositata il 26/05/00 -1- (R.G. 460/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha chiesto si rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata il 15.10.1999 RA Teresa conveniva davanti al giudice di pace di Imperia AR DI per sentirlo condannare al pagamento del canone di locazione relativo al gennaio 1999 e relative spese condominiali, assumendo che lo stesso aveva comunicato la sua intenzione di recedere dal contratto solo con raccomandata del 7.7.1998. Resisteva il convenuto. Il giudice di pace, con sentenza depositata il 26.5.2000, rigettava la domanda e compensava le spese. Riteneva il giudice che, per quanto non fosse decorso alla data del 31.12.1998 il semestre dal momento in cui era pervenuta la comunicazione scritta di recesso, tuttavia, come emergeva dalla deposizione della teste LV FE, segretaria del convenuto, che intratteneva rapporti diretti con il locatore, questi già dal marzo 1998 era a conoscenza del rilascio dell'immobile al 31.12.1998 e che nel giugno del 1998 si erano presentati i rappresentanti di due agenzie immobiliari. Riteneva, quindi, il giudice, decidendo secondo equità, che la volontà di recessO era stata espressa sostanzialmente in tempo utile per dar modo al locatore di trovare un nuovo inquilino. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attrice, che ha presentato memoria. 3 Non si è costituito l'intimato. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per inesistenza della motivazione.
2.Il motivo è manifestamente infondato. Infatti il giudice, che ha deciso secondo il principio dell'equità sostitutiva, prevista dall'art. 113, c. 2, c.p.c. per le cause di valore non superiore a £. 2 milioni, ha ritenuto che non poteva accogliersi la domanda, poiché era certo che fin dal marzo della manifestazione di 1998 il locatore era a conoscenza volontà di recesso, per quanto non espressa in forma scritta. Non sussiste quindi né un'ipotesi di mancanza di motivazione né di apparenza o insanabile contraddittorietà della stessa.
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 1. n. 392/1978, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Va4. Ritiene questa corte che il motivo sia inammissibile. infatti osservato che contro le sentenze del giudice di pace di valore non superiore a due milioni di lire, e in cause perciò da decidere secondo equità (abbia il giudice applicato un proprio criterio equitativo o si sia comunque rifatto a norme di legge) il ricorso per cassazione è ammesso solo per il mancato rispetto delle regole B. processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge ordinaria) e per carenza assoluta о mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà, non essendo ammissibile il ricorso per violazione о falsa applicazione di legge, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (S.U. 15 ottobre 1999, n. 716). Nella specie la ricorrente ha lamentato la violazione di una norma sostanziale.
5. E' manifestamente infondata anche la sollevata eccezione di “illegittimità costituzionale dell'art. 113, c. 2, c.p.c., nell'interpretazione della suddetta sentenza delle S.U. n. 716/1999, fatta propria da tutta la giurisprudenza di legittimità. dell'art. 101, C. 2, Infatti non sussiste la violazione Cost., perché proprio la legge dispone che il giudice decida secondo equità ed il giudice, utilizzando detto criterio di decisione, rispetta il dettato normativo. Ciò comporta che non risulta violato neppure l'art. 111, C. 7, Cost.. Neppure risultano violati gli artt. 3 e 24 Cost.. Infatti, come è stato ripetutamente affermato, il diritto di difesa non deve essere assicurato allo stesso modo in relazione a tutte le controversie (Cass. 12 gennaio 2000, n. 258; Cass. 26.7.2000, n. 9799). Q. 5 6. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Secondo la ricorrente il convenuto non aveva provato di aver comunicato personalmente o attraverso un suo rappresentante la volontà di recessO al locatore, poiché non vi era la prova che la teste LV FE agiva come rappresentante del DI.
7. Ribadito che il vizio di motivazione denunciabile avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 113, c. 2 c.p.c., alla mancanza ° apparenza diè solo quello attinente motivazione, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà, Osserva questa Corte che detto vizio nella specie non sussiste. Infatti il giudice di pace si è limitato a ritenere che già nel marzo del 1998 il locatore era a. conoscenza della volontà di recesso del conduttore. Né risulta dalla sentenza che fosse stata prospettata la questione se questa stata effettuata personalmente dal comunicazione era tramite un suo rappresentante conduttore ovvero semplicemente un suo nuncius, né la stessa ricorrente assume nel ricorso che questa questione era stata da lei sollevata nel giudizio di merito e che essa non era stata decisa dal giudice. §. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese non essendosi costituito l'intimato.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c.2, c.p.c. Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, lì 31 gennaio 2003. Il Preside Il cons. est. Andonio Seareto DEPOSITATO IN CANCELLERIA _ CANCELLERE C1 27 MAR. 2003 ttista Panocenze IL CANCELLIERE C1 Ogg Innocenzo Battista 7