Sentenza 11 ottobre 2002
Massime • 2
L'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia - Ersap - è da qualificarsi ente pubblico non economico ed è soggetto alla disciplina tipica delle altre pubbliche amministrazioni, e, quindi, anche all'osservanza della forma scritta in ordine ai contratti conclusi con terzi.
La risoluzione consensuale di un contratto riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito della forma scritta "ad substantiam" non soltanto quando il contratto da risolvere sia definitivo e, quindi, il contratto risolutorio rientri nella espressa previsione dell'art. 1350 cod. civ., ma anche quando detto contratto da risolvere sia preliminare, tenuto conto che la ragione giustificativa dell'assoggettamento del preliminare all'indicata forma ex art. 1351 cod. civ. - da ravvisare nell'incidenza che il preliminare spiega su diritti reali immobiliari, sia pure in via mediata, tramite l'assunzione di obbligazioni - si pone in termini identici per il contratto risolutorio del preliminare stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2002, n. 14524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14524 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2002 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SE1 45 24/0 2 Terreni riforma fondiaria Composta dagli Ill .m Sig rinuate Dott. Angelo Presidente R.G.N.18171/99 GIULIANO Dott. Ernesto LUPO Consigliere DURANTE Consigliere Cron.33858 Dott. Bruno Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relator e Rep. Dott. Donato Ud. 29/05/02 CALABRESE Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta sul ricorso proposto da: dal Sig.. NO EL, NO MA, NO TO, 11 OTT 2002- per diritti € 6-20 IL CANCELLIERE NO NN, NO AV, elettivamente domicilia- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ti in Roma, via Paisiello n. 55, pr esso l'avv. Franco Richiesta copia studio Gaetano Scoca, difesi dall'avv. NI Mescia, giusta dal Sig. F.
1. per diritti €6-20 11 OIT 2002- delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrenti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio PE DA, D'AD SS D'AD OL, o, dal Sig. CE per diritti € 6.20 D'AD MA, D'AD TO, D' AD IO, 11.OTT. 2007 -il elettivamente domiciliati in Roma, via di Pietralata n. IL CANCELLERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 320, presso l'avv. Gigliola Mazza, difesi dall'avv. UFFICIO COPIE Fe- Richiesta copia studio lice Giuliani, giusta delega in atti;
dal Sig. DNN 263 per diritti € 6. 20 1 IL CANCELLIL RE - controricorrenti nonché
contro
Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della PUGLIA (ERSAP); D' AD ES;
NO IC;
intimati avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. - 19 giugno 1998 (R.G. 651/98 del 27 maggio 1998 1172/95 e 1179/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 maggio 2002 dal Relatore Cons. Mario Fi- nocchiaro;
Udito l'avv. NI Mescia per i ricorrenti e Felice Giuliani per i controricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- e f e nerale Dott. Vincenzo Marinelli, che ha concluso chie- dendo l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 16 aprile 1984 D'AD TI conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Lucera, NO IC, NO EL, NO MA, NO Anto- nietta, NO NN e NO AV (fratelli, figli ed eredi di NO NI) nonché l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ERSAP). 2 Esponeva l'attore che NO NI aveva ricevu- to in concessione dell'ERSAP il podere n. 301, in agro di Lesina, esteso complessivamente ha 7.97.90, diviso in due corpi e che in data 30 maggio 1975, prima di ef- fettuare il pagamento delle rate indispensabili per ot- tenere il riscatto, lo NO con scrittura privata si era obbligato in maniera irrevocabile a rinunciare al podere, al fine di consentirne l'assegnazione ad esso somma di lire 12 D'AD, dal quale aveva ricevuto la milioni, a compenso di tutti i lavori di miglioria e delle addizioni, provvedendo, altresì, a trasmettere allo stesso il possesso del fondo. In esecuzione di tale impegno, proseguiva l'attore, lo NO aveva indirizzato all'ERSAP una istanza, firmata anche dai suoi figli, per essere autorizzato a effettuare la rinunzia, rinunzia posta in essere con atto notarile il 10 giugno 1975 con il quale con atto diretto all'ERSAP dichiarava il rilascio del possesso e di tutte le scorte in favore di esso D'AD e di non avere più nulla pretendere né dall'ente, né da esso concludente. Peraltro, evidenziava ancora l'attore, ancorché il Comitato esecutivo dell'ERSAP avesse autorizzato, con delibera del 17 settembre 1981, la stipula dell'atto di vendita, invitando la direzione provinciale di Foggia a 3 effettuare tale incombente, lo NO, nel maggio e, dopo il 1982, aveva pagato le rate di ammortamento suo decesso i suoi eredi avevano chiesto all'Ente l'affrancazione del fondo. Tutto ciò promesso l'attore chiedeva che l'adito tribunale dichiarasse, da una parte, l'obbligo di SCA- RANO NI, e, per esso deceduto, dei suoi eredi, di effettuare la rinuncia al podere, dall'altra, ineffica- ce la revoca della rinuncia operata dai convenuti, con emissione di ogni altro provvedimento consequenziale. Costituitisi in giudizio i convenuti eccepivano, in primis, la nullità della scrittura privata 30 maggio 1975, ai sensi degli artt. 18, comma 3, legge n. 230 del 1950 e 4, legge n. 379 del 1967 (che sancivano il divieto di compiere qualsiasi atto tra vivi di disposi- zione о comunque di cessione dei terreni di riforma fondiaria) per cui la scrittura del 30 maggio 1975 non poteva essere adempiuta e doveva, di conseguenza, rite- nersi nulla anche la rinuncia al podere, perché in ese- cuzione di un contratto nullo e effettuata dietro un sì che era priva del carattere della corrispettivo, unilateralità. In secondo luogo proseguivano i convenuti - la rinuncia era improduttiva di effetti perché revocata dal loro dante causa con raccomandata 2 marzo 1980 e da 4 essi concludenti con atto 8 ottobre 1983 e l'ERSAP ave- va deliberato di affrancare il podere a favore del le- gittimo assegnatario sì che essi concludenti avevano pagato la quindicesima annualità del prezzo, con acqui- sto della proprietà del fondo. Tutto ciò premesso i convenuti chiedevano il riget- to della domanda attrice e l'accoglimento della spiega- ta riconvenzionale, diretta all'accertamento della nul- lità assoluta o della inefficacia della scrittura pri- vata 30 maggio 1975 e condanna dell'attore alla resti- tuzione del fondo, detenuto senza titolo. Costituitasi in giudizio anche l'ERSAP questo face- va presente, da un lato, che la delibera n. 444 del 1981, in quanto atto interno, non era idonea a costi- tuire, in favore di terzi, diritti soggettivi, dall' altro, la propria carenza di legittimazione passiva ri- spetto alla controversia. Esponeva, comunque, 1'ERSAP che la rinunzia dello NO, in data 10 giugno 1975, in quanto non accetta- ta da esso concludente, era priva di effetti, che lo NO avevano corrisposto, prima della sua morte, più di quindici rate di ammortamento del fondo e lo stesso era, quindi, divenuto pieno proprietario del fondo, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 386 del 1976 per cui esso concludente, verificata la sussistenza delle con- dizioni di legge, aveva deliberato di richiedere la cancellazione del proprio riservato dominio. Svoltasi l'istruttoria del caso, nel corso della quale il processo era dichiarato interrotto per la mor- te dell'attore e riassunto dai convenuti e PE DA, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore D' AD SSo, D'AD OL, D'AD ES, D'AD MA, D'AD TO e D'AD IO si costituivano in giudizio quali eredi dell'attore D'AD TI facendo proprie le domande e le conclusioni di questi nonché deducendo, in via su- bordinata, che la restituzione del fondo era subordina- ta, con diritto di ritenzione, al versamento della cor- risposta somma di lire 12 milioni e al risarcimento del danno, il tribunale di Lucera, con sentenza non defini- 仙山 tiva 19 ottobre 1994 rigettava la domanda attrice e, in accoglimento di quella riconvenzionale, condannava gli eredi di D'AD TI a rilasciare il podere n. 301 all'ERSAP, e i convenuti NO al pagamento, in favo- re degli eredi dell'attore della somma di lire 12 mi- lioni oltre interessi dal maggio 1975, rigettata la do- manda di risarcimento danni e riservato al prosieguo l'esame della domanda di pagamento delle indennità per miglioramenti avanzata dai D'AD. 6 Gravata tale pronunzia sia dagli eredi di D'AD TI, sia dagli NO la corte di appello di Bari, disposta la riunione dei giudizi, con sentenza 27 mag- gio - 19 giugno 1998 rigettato l'appello degli NO, accoglieva quello proposto dai PE - D' AD e, per l'effetto, dichiarava valida e efficace la rinuncia all'assegnazione e acquisto del podere n. 301 da parte di NO NI, sul rilievo, assorbente, da un la- to, che la rinunzia non integrava atto dispositivo del fondo - vietato dalla normativa in materia dall'altro, che l'ERSAP aveva prestato il proprio con- senso alla rinunzia, come era possibile argomentare dalla dichiarazione autenticata il 10 giugno 1975 di- retta all'Ente di sviluppo e certamente ricevuta, per- ché espressamente richiamata nella comunicazione 10 ete giugno 1980 del direttore generale dell'ente, nella au- torizzazione dello stesso direttore generale alla ven- dita in favore del D'AD e nella risposta del Presi- dente dell'Ente, in fata 4 giugno 1984, nella quale si ribadiva che la rinuncia era stata accettata per fatti concludenti. Per la cassazione di tale pronunzia, non notifica- ta, hanno proposto ricorso, affidato a due motivi e il- lustrato da memoria, NO EL, NO MA, NO TO, NO NN e NO AV nei 7 confronti di PE DA, D'AD OL, D' AD IO, D' AD ES, D'AD MA, D' AD An- tonietta e D'AD SSo, nonché dell'Ente Re- gionale di Sviluppo Agricolo della Puglia, con atto 17 settembre 1999. Resistono, con controricorso, illustrato da memo- ria, PE DA, D'AD OL, D'AD IO, D'AD MA, D'AD TO e D'AD Massimi- liano. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede né D' AD ES, né l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia, né NO IC, nei cui con- fronti è stato integrato il contraddittorio a seguito di ordinanza 5 dicembre 2001 di questa Corte. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come accennato in parte espositiva i primi giu- dici, ai sensi dell'art. 18, 1. n. 230 del 1950, hanno dichiarato la nullità della scrittura privata interve- nuta il 30 maggio 1975 tra NO NI, da una par- te, e D'AD TI, dall'altra, e della successiva rinuncia al podere, da parte dell'assegnatario NO, e, il venire meno della rinuncia stessa in comunque, seguito alla sua revoca. In termini opposti, con la sentenza in questa sede gravata la corte di appello di Bari ha ritenuto che: 8 a) la «rinuncia», in favore dello stesso Ente di Sviluppo per la Puglia e Lucania [che aveva originaria- mente proceduto alla assegnazione e vendita del podere] non poteva ritenersi contrastante con i fini della ri- forma fondiaria;
b) la rinuncia stessa, effettuata dallo NO nel 1975 essendo diretta allo scioglimento di un contratto di acquisto di un immobile alienato con patto di riser- vato dominio, con trasferimento della proprietà non an- cora avvenuto, deve essere qualificata come dichiara- zione unilaterale recettizia che per produrre i suoi effetti deve essere accettata dalla originaria
contro
- parte, non essendo prevista in contratto alcuna clauso- la di revoca, di rinunzia o di recesso;
c) nella specie non esiste alcuna disposizione di- retta tra 10 NO e il D' AD, atteso che la scrittura tra gli stessi intervenuta [del 30 maggio 1975] non integra un atto tra vivi di disposizione del terreno assegnato, vietato dal ricordato art. 18 della legge n. 230 del 1950; d) tale scrittura contiene un atto in tesi vietato esclusivamente per la parte in cui ha previsto la ces- sione del possesso del fondo (dallo NO al D' AD) e la previsione di un affitto, in caso di 9 mancata assegnazione del podere al D' AD (da parte dell'Ente di Sviluppo); e) deve, peraltro, ritenersi che la cessione del con il consenso dell'Ente, così possesso sia avvenuta come la rinuncia come è possibile argomentare dalla dichiarazione autenticata dal notaio Fragomeni il 10 giugno 1975 diretta all'Ente di Sviluppo e certamente ricevuta, anche se non vi à in atti alcuna prova della ricezione, perché espressamente richiamata nella comu- nicazione del Direttore Generale dell'Ente del 10 giu- gno 1980 nell'autorizzazione dello stesso Direttore Ge- nerale alla vendita in favore del D'AD del 19 set- tembre 1982 e nella risposta del Presidente dell'Ente, in data 4 giugno 1984, nella quale si ribadiva che la rinuncia era stata accettata per fatti concludenti»>; f) poiché nella dichiarazione 10 giugno 1975 lo NO afferma di trasferire il possesso del podere, unitamente alla scorte ivi esistenti in conformità all'autorizzazione preventiva dell'Ente di Sviluppo» è da presumersi con gravità e concordanza, poiché è certa la ricezione di tale dichiarazione, che se non fosse stata data quella autorizzazione l'Ente avrebbe certa- mente reclamato e contestata la cessione del possesso e non avrebbe addirittura fatto la proposta di vendita in 10 favore del D' AD (approvata favorevolmente dalla Commissione compimento attività di riforma); g) la delibera del Comitato Esecutivo, in virtù della competenza delegata dal Consiglio di Amministra- zione ex art. 16 legge regionale 28 ottobre 1977 n. 32, peraltro resa esecutiva dalla giunta regionale a norma dell'art. 24 della stessa legge n. 32, è espressione della volontà dell'ente e non è affatto un atto interno al procedimento di formazione della detta volontà»>; h) «una volta accettata la rinuncia diviene certa- mente irrevocabile, a prescindere poi dalla espressa qualificazione in tali sensi attribuita dallo stesso rinunciante nella scrittura del 30 maggio 1975 e nessun effetto può avere la revocata operata dagli eredi dello NO>>>.
2. ricorrenti Con il primo motivo censurano la sentenza gravata denunziando «violazione e falsa appli- cazione [dell'] art. 18, comma 3, 1. n. 230 del 12 mag- gio 1950, errata interpretazione del contenuto della scrittura privata stipulata in data 30 maggio 1975 e della rinuncia del [10] SCARRANO del 10 giugno 1975, violazione e falsa applicazione artt. 1326, 1328 e 1350 motivazione insufficiente, illogica e C.C.>>, nonché non pertinente su un punto decisivo della controver- sia». 11 Sostanzialmente il mezzo si articola in due parti: da un lato, infatti, si censura l'interpretazione data dai giudici del merito sia alla scrittura 30 mag- gio 1975, intervenuta tra lo NO e il D'AD (at- teso che la stessa, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, integra un vietato atto di- spositivo del fondo), sia all'atto con il quale lo SCA- RANO aveva rinunziato, nei confronti dell'Ente al fondo (atto che realizza, ex se, a prescindere dalla sua cor- relazione con l'impegno assunto nei confronti del D'AD, altro atto dispositivo vietato); dall'altro, che anche volendo seguire la Corte del merito nella interpretazione data alla «rinunzia», la stessa non poteva non rilavare che era mancata una accettazione di tale rinunzia, da parte dell'Ente di riforma.
3. Ciò premesso, osserva la Corte che motivi di or- dine logico impongono di esaminare, con precedenza, ri- spetto alla prima parte del motivo, la seconda, che ap- pare fondata alla luce delle considerazioni che seguo- no. Come osservato sopra, i giudici di secondo grado hanno interpretato la rinunzia>>> al podere da parte dello NO come allodiretta scioglimento di un contratto di acquisto di un immobile alienato con patto 12 di riservato dominio», id est come «dichiarazione uni- laterale recettizia che per produrre i suoi effetti do- veva essere accettata dalla originaria controparte». Certo che il contratto vendita del fondo per cui è controversia, tra l'Ente di riforma e lo NO, era stato, ancorché con patto di riservato dominio, già concluso all'epoca della «rinunzia» di cui si discute (in data 10 giugno 1975) è palese che dal punto di vi- sta giuridico si era a fronte ad una proposta contrat- tuale, proveniente dallo NO e diretta all'ERSAP, volta aa porre nel nulla, cioè risolvere consensual- mente, il precedente contratto di compravendita (cfr. art. 1326 c.c.). Non controverso quanto precede, è palese, come pun- tualmente evidenziato da parte dei ricorrenti, che i giudici di secondo grado sono incorsi nella denunziata violazione degli articoli 1326, 1328 e 1350 c.c. Come assolutamente pacifico, in dottrina come in giurisprudenza, a norma dell'art. 1418, comma 2, C.C. «producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti dell'art. 1325». Detta disposizione, per quanto rilevante al fine del decidere, prevede ancora, al n. 4 che tra i re- quisiti del contratto è «la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità». 13 Deriva, da quanto sopra osservato, quindi, che al fine di ritenere come hanno ritenuto accettata» la ricordata proposta e, quindi, consensualmente risolto compravendita immobiliare, i giudici il contratto di del merito non potevano non fare riferimento alle norme di cui all'art. 1325, 1350 e 1418 c.c. Al riguardo costituisce ius receptum, da cui apo- ditticamente e senza alcuna motivazione al riguardo to- talmente prescinde la decisione ora impugnata, l'af- fermazione secondo cui la risoluzione consensuale di un contratto, riguardante il trasferimento, la costituzio- ne o l'estinzione di diritti reali immobiliari, è sog- getta al requisito della forma scritta ad substantiam sia quando il contratto da risolvere sia definitivo e, quindi, il contratto risolutorio rientri nella espressa previsione ex art. 1350 c.c., sia allorché quando detto contratto da risolvere sia preliminare, tenuto conto che la ragione giustificatrice dell'assoggettamento del preliminare all'indicata forma, ai sensi dell'art. 1351 C.C., da ravvisare nell'incidenza che il preliminare spiega su diritti reali immobiliari, sia pure in via mediata, tramite l'assunzione di obbligazioni, si pone identici per il contratto risolutorio delin termini preliminare stesso (Cass. 19 ottobre 1998, n. 10328. Sempre nello stesso senso: Cass. 15 maggio 1998, n. 14 4906; Cass. 7 marzo 1997, n. 2040; 23Cass. dicembre 1995, 13104;n. Cass. 18 febbraio 1995, n. 1790; Cass. 29 gennaio 1994, n. 928; Cass., sez. un., 28 agosto 1990, n. 8878). Applicando la regola di cui sopra al caso di specie è palese la falsa applicazione delle norme di diritto sopra ricordate da parte della corte di appello di Ba- ri, allorché la stessa ha ritenuto conclusa la risolu- zione consensuale del contratto di vendita del fondo per cui è controversia pur in assenza di un atto scrit- della rinunzia, da parte to, quanto all'accettazione dell'ERSAP. Né, giusta i principi fondamentali in tema di atto scritto ex art. 1350 C.C., può affermarsi che fosse sufficiente, al riguardo, come si afferma nella senten- za gravata, che l'ente avesse accettato «per fatti con- cludenti» la proposta di controparte (cioè la rinunzia al fondo 10 giugno 1975 da parte dello NO), allor- ché ha tenuto un comportamento incompatibile con la mancata accettazione della «rinunzia». Non solo, infatti, come dimostrato sopra, non ipotizzabile la «risoluzione>> consensuale di un con- tratto per il quale la legge prevede la forma scritta, ma la sentenza in questa sede per facta concludentia, gravata prescinde totalmente (e ancora una volta senza 15 in alcun modo giustificare la conclusione raggiunta] da principi più che consolidati di diritto, in tema di at- tività contrattuale posta in essere dalla Pubblica Am- ministrazione.
4. Giusta quanto non controverso, in dottrina come in giurisprudenza, l'Ente regionale di sviluppo agrico- -lo della Puglia ERSAP è un ente pubblico non economi- CO (cfr., ad esempio, tra le tantissime, Cass., sez. un., 17 novembre 1999, n. sez.788, nonché Cass., un., 2 dicembre 1996, n. 10730). Non controverso quanto precede è palese che i con- tratti posti in essere dal detto ente sono soggetti, quanto alla forma, a quella che è la disciplina dei contratti della Pubblica Amministrazione. Al riguardo, requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A. anche iure privatorum atten- gono essenzialmente alla manifestazione della volontà e alla forma: la prima deve provenire dall'Organo al qua- le è attribuita la legale rappresentanza (previe even- tuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta (In termini, ad esempio, Cass.12 maggio 1995 n. 5179, specie in motivazione). 16 È evidente, di conseguenza, che ove fa difetto come nel caso concreto sia una manifestazione della - volontà dell'ente pubblico, proveniente dall'organo al quale dalla legge è attribuita la legale rappresentanza dell'ente stesso, previe le eventuali delibere di altri organi, nonché la forma scritta ad substantiam, non si è in presenza ad un «contratto», ancorché invalidamente concluso, ma a un comportamento di fatto privo di ri- sul piano giuridico, mancando in ra-lievi di sorta, dice quell'«accordo>>> tra le parti, presupposto dall'art. 1321 c.c. anche per il costituirsi di un con- tratto invalido o non opponibile ai terzi. Quanto precede, importa alla luce di una giuri- sprudenza più che consolidata e dalla quale prescinde totalmente la sentenza in questa sede gravata che la- volontà di obbligarsi della p.a. non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad substantiam (Cass. 16 luglio 1998, n. 6966; Cass. 30 giugno 1998, n. 6406; Cass., sez. un., 28 no- vembre 1991, n. 12769). I contratti di cui sia parte una p.a. (anche se agente iure privatorum), pertanto, richiedono la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente che la forma scritta riguardi la 17 sola dichiarazione negoziale della pubblica amministra- zione e che pertanto deve escludersi la conclusione di contratti per facta concludentia ossia mediante inizio, dell'esecuzione (della prestazione da parte del priva- secondo il modello di cui all'art. 1327 C.C.to), (Cass. 29 settembre 2000, n. 12942. Analogamente, Cass. 24 novembre 1999, n. 13039; Cass. 30 luglio 1996, n. 6908; Cass. 8 agosto 1992, n. 9399). Deriva da quanto sopra, pertanto, che anche sotto tale profilo la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha affermato che «la rinuncia»> [del- lo NO al contratto di vendita già concluso nelle forme di legge con atto notarile] «era stata accettata [validamente] per fatti concludenti [dall'ente ERSAP].
5. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunziando «violazione e falsa applicazione [degli artt. 112 e 189 167[e] violazione [degli] artt. c.p.c. e 183 c.p.c. tardività della domanda riconvenzionale» e «difetto di motivazione», censurano la sentenza gravata nella parte in cui senza alcuna motivazione ha rigettato il motivo di appello da essi proposto e con il quale si denunzia- va la sentenza gravata per avere condannato gli NO al pagamento della somma di lire 12 milioni e degli in- teressi legali su detta somma dal 30 maggio 1975 sino 18 al soddisfo e il pagamento dell'indennità per i miglio- ramenti effettuati».
6. Oppongono i controricorrenti che l'appello di controparte doveva essere comunque dichiarato improce- dibile, avendo gli NO notificato una sola copia dell'atto di appello a fronte di numero 7 appellati e considerato che tale nullità non era stata sanata sia era avvenuta dopo la scadenza perché la costituzione eydel termine per l'appello sia perché due gli appellati non si erano costituiti.
7. La deduzione non coglie nel segno. Si osserva, infatti, in termini opposti, rispetto a quanto del tutto apoditticamente si afferma in - con- troricorso e in conformità a un insegnamento giurispru- denziale al momento assolutamente pacifico, e disatteso ancora una volta senza alcuna motivazione dalla senten- za in questa sede gravata che la notificazione del- - l'atto di impugnazione a più parti presso un unico pro- curatore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiore rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla. Il relativo vizio può pertanto essere sanato con efficacia ex tunc, o con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta, ○ con la rinnovazione della notificazione che dev'essere esegui - 19 ta in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., mediante la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate (Cass., sez. un., 10 ottobre 1997, n. 9859, che ha risolto un con- trasto manifestatosi nell'ambito delle sezioni sempli- ci, nonché Cass. 24 febbraio 1998, n. 1952). Deriva, da quanto precede, pertanto, che qualora il giudice abbia dichiarato l'inammissibilità del gravame о come si è verificato nella specie 1 abbia «appa- rentemente≫ deciso nel merito sull'appello, la Corte di cassazione, investita della questione, deve cassare la decisione impugnata, con rinvio della causa allo stesso enfe giudice, perché assegni all'appellante un termine pe- rentorio per lå rinnovazione della notificazione del- l'atto d'impugnazione, nei confronti delle parti non sez. un., 10 costituite in quel giudizio (cfr. Cass., n. 9859, nonché Cass. 19 febbraio 1998, ottobre 1997, 1760 e Cass. 10 agosto 1998, n. 7820). n. -Certo quanto precede è palese tenuto presente che questa Corte deve verificare, eventualmente ex officio, la ammissibilità o inammissibilità del giudizio di im- pugnazione, e quindi, se il giudizio di appello si è svolto, о meno, nel rispetto delle regole del contrad- dittorio, qualora la questione specifica non risulti 20 (come nel caso concreto) dibattuta dalla sentenza di 27 settembre 2000, n. 12794; secondo grado (cfr. Cass. 4601; Cass. 16 marzo 1996, n. Cass. 11 aprile 2000, n. - che anche per la parte de qua la sentenza gra- 2203) vata deve essere cassata (a prescindere dalla manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso, atteso che i giudici non hanno in alcun modo indicato i motivi in forza dei quali è stato rigettato l'appello degli SCA- RANO, il cui accoglimento prescindeva dalla fondatezza o meno della domanda principale di parte D'AD].
8. In conclusione, in relazione a quanto precede, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla corte di appello di Bari, altra sezione perché, quanto alla domanda principale proposta da D' AD TI e proseguita dai suoi eredi circa la rinunzia all'assegnazione e all'acquisto del podere n. 301 da parte di NO NI, esamini la controver- sia alla luce dei principi di diritto enunciati sopra, in sede di esame del primo motivo di ricorso, e, in or- dine all'appello proposto dagli NO contro i D'AD, esamini lo stesso nelnel merito, rispetto degli artt. 112 e 132 c.p.c., previa assegnazione di un termine perentorio agli appellanti NO per la noti- fica dell'atto di appello ai convenuti non costituiti in appello. 21 Il giudice del rinvio provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie, per quanto di ragione, il pro- posto ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle cen- sure accolte e rinvia la causa alla stessa corte di ap- pello di Bari, altra sezione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 29 maggio 2002. il Consigliere relatore est. ufab flee лоят 129,11 il Presidente 4бот 61,98 home 191,09 MA Mallo Depositata in Cancelleria Oggi, 11.10.07 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 IL CANCELLIERE C1 Registrate in datal NOV 2002eme 4 Dott.ssa MA Ajello 714. 194.09versate ... C ENTONOVANT UNO 109. (euro p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Mania Graz DYAL Il Responsabile Serio Giuz' A (Dr. M. PACCIO 002 22