Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2002, n. 14524
CASS
Sentenza 11 ottobre 2002

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L'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia - Ersap - è da qualificarsi ente pubblico non economico ed è soggetto alla disciplina tipica delle altre pubbliche amministrazioni, e, quindi, anche all'osservanza della forma scritta in ordine ai contratti conclusi con terzi.

La risoluzione consensuale di un contratto riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito della forma scritta "ad substantiam" non soltanto quando il contratto da risolvere sia definitivo e, quindi, il contratto risolutorio rientri nella espressa previsione dell'art. 1350 cod. civ., ma anche quando detto contratto da risolvere sia preliminare, tenuto conto che la ragione giustificativa dell'assoggettamento del preliminare all'indicata forma ex art. 1351 cod. civ. - da ravvisare nell'incidenza che il preliminare spiega su diritti reali immobiliari, sia pure in via mediata, tramite l'assunzione di obbligazioni - si pone in termini identici per il contratto risolutorio del preliminare stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2002, n. 14524
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14524
    Data del deposito : 11 ottobre 2002

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