Sentenza 6 agosto 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2002, n. 11787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11787 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA I TALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.lavorc Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 117 87/02Dott.Stefano Ciciretti residente R 11 Ettore f Putaturo Donati V. "" Rep. " Mario "11 Giovanni Mazzarella Cron.n.29396 " RA IE " Ud. 3/4/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso (R.G.N.6581/1998) proposto Da IA MA, ,dom.in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv.Renzo Terzi, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
S.r.l. AUTOMOBILI RI NI INTIMATA NONCHE' Sul ricorso (R.G.N.9024/1996) proposto 1392 Da S.r.
1. AUTOMOBILI RI NI, in persona del legale pro-tempore, elett.dom.in Roma, via Pasubio rappresentante n.4, presso lo studio dell'avv. Simonetta De Sanctis Mangelli che la insieme all'ew. Giancarlo Zennier procura speciale a marginerappresenta e difende per del controricorso;
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
CONTRO
IA MA;
INTIMATO per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Udine in data 14 novembre 1997, n.1000 (R.G.N.1532/1996); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 3/4/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Elisabetta Maria Cesqui che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IA TI conveniva davanti al Pretore del lavoro di Udine, sezione distaccata di Cividale, la s.r.l. Automobili Petri NI deducendo che: aveva lavorato come procacciatore di affari per conto della s.a.s. TT Automobili e poi per la società Automobili Petri NI allorchè questa era subentrata alla prima nella zona nord della provincia;
la nuova società, benchè gli avesse 2 garantito il medesimo trattamento economico in precedenza fruito, gli aveva corrisposto soltanto lire 3.000.000 al mese cessando ogni versamento nel mese di luglio del 1994; in seguito al recesso dal contratto di agenzia, egli aveva subito danni pari a lire 7.500.000,pari a tre mensilità di retribuzione base. Tanto premesso, ne chiedeva la condanna al pagamento della complessiva somma di lire 20.548.035 come da conteggio allegato. La convenuta, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda assumendo di avere ingaggiato il TI per un periodo di prova di nove mesi;
di non avere rinnovato il contratto per la sua scarsa produttività essendosi egli reso responsabile anche di altre mancanze, quali l'utilizzazione del telefono per scopi personali;
di avergli corrisposto i compensi maturati nel corso del rapporto. All'esito dell'istruttoria il Pretore, con sentenza del 21 1995, accoglieva il ricorso ma la decisionegiugno veniva parzialmente riformata, con sentenza del 14 novembre 1997, dal Tribunale locale che, in accoglimento dell'appello della s.r.l. Automobili Petri NI, limitava la condanna della stessa al pagamento in favore di IA TI della complessiva somma di lire 10.500.000, oltre accessori. Osservava il Tribunale che:le risultanze probatorie acquisite avevano confermato la stipulazione tra le parti di un contratto di procacciamento d'affari a tempo indeterminato;
il rapporto aveva avuto esecuzione dal 1° novembre 1993 al 30 settembre 1994, data in cui il TI era receduto per giusta causa in relazione al 3 comportamento della società Automobili Petri NI che non aveva corrisposto negli ultimi tre mesi i compensi maturati,in ragione di 3.000.000 al mese;
il TI aveva inoltre diritto di ricevere preavvisodel che, in mancanza del l'indennità sostitutiva settore, doveva essere determinata contratto collettivo del equitativamente in lire 1.500.000,corrispondente a metà della retribuzione mensile. Avverso questa sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi cui resisteva con controricorso la società proponendo ricorso incidentale con due motivi. Con ordinanza del 14 aprile 2000; la Sezione lavoro della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali Corte, rilevata la contrastanti sulla questione investita dal primo motivo del ricorso principale circa la sussistenza, a carico della parte che contesti globalmente il credito vantato nei suoi confronti e ponga quindi in discussione lo stesso "an debeatur", dell'onere di contestare specificamente anche il "quantum" ed i relativi conteggi, elaborati dalla controparte, rimetteva gli atti al Primo Presidente che assegnava il ricorso alle Sezioni Unite. 2002, n.761,la Corte Suprema di Cassazione, a Con sentenza Unite, riuniti i ricorsi, rigettava il primo motivo del Sezioni ricorso principale rimettendo gli atti alla Sezione lavoro per l'ulteriore corso del giudizio di cassazione. Rilevava la Corte Suprema che le contestazioni svolte,con la memoria difensiva, relativamente all'esistenza del credito vantato compendiandosi nell'assunto dell'avvenuta corresponsione al 4 lavoratore di tutto quanto gli spettava in dipendenza del rapporto di lavoro fossero di contenuto tale da investire necessariamente - ogni allegazione dell'attore in ordine alle pretese differenze retributive, risultandone,per l'effetto, esclusa ogni necessità di specifica contestazione delle voci del conteggio prodotto più unitamente al ricorso introduttivo del giudizio di merito. In conclusione il diniego di rilevanza della non contestazione specifica del conteggio era da ritenere non solo sorretto da coerente e sufficiente motivazione, ma anche conforme a ricognitivo del difetto della condizione alla diritto, siccome quale risulta subordinata la possibilità di tenere conto di una siffatta forma di non contestazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel profilo logico va anticipato l'esame dei due motivi del ricorso incidentale. Con il primo motivo, denunciandosi violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e carente motivazione circa un punto decisivo della controversia, si censura l'impugnata sentenza per avere fondato la elementi meramente presuntivi, ai fini della decisione su determinazione della durata del rapporto e della entità della retribuzione mensile pattuita, dando semplicemente per plausibile, invece che per dimostrata, l'individuazione del termine iniziale, collocato al 1° novembre 1993. Al contrario, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che il TI,il quale aveva ricevuto comunicazione della disdetta il 1° dicembre 1993, era stato formalmente vincolato e retribuito sino a quella data. 5 Il motivo va rigettato perché infondato. Il giudizio espresso dal Tribunale, a prescindere dai termini usati, è sostanzialmente basato, oltre che sulla dichiarazione del teste RO TT, legale rappresentante della s.a.s. TT il quale ha riferito cheAutomobili - il TI aveva partecipato in sua compagnia alla inaugurazione dello stabilimento della Automobili Petri di Rivoli di Osoppo nel novembre del 1993 e aveva più prestato attività di che dopo tale data non collaborazione -, su una serie di riscontri documentali e logici.Il primo è costituito dalla lettera 1° ottobre 1993 di autorizzazione della società Automobili Petri NI al TI, "in qualità di collaboratore e nostro rappresentante", all'uso di due targhe di prova.In base a tale documento,le parti non solo avevano già avviato in quell'epoca trattative in vista della conclusione del futuro contratto ma erano d'accordo per iniziare l'attività di collaborazione non appena fosse stata assunta da parte della nuova società la concessione dell'area dove sino ad allora aveva operato il procacciatore d'affari per conto della TT Automobili. Né sempre secondo l'impugnata sentenza potevano essere tratte - particolari conseguenze dalla formale disdetta in data 1° dicembre 1993 di detta società avendo il teste RO TT, nella qualità di legale rappresentante, confermato che si era inteso dare veste formale alla interruzione del rapporto, risalente di fatto ad un mese prima,e che effettivamente al TI il compenso per quel non era stato corrisposto mese.Del resto costituiva circostanza significativa la mancata 6 stipulazione di un patto di esclusiva con la conseguenza che al TI non era vietata la prestazione contemporanea della propria opera per due distinte ditte con il cumulo di due retribuzioni. Trattasi di giudizio, congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico e giuridico,come tale esente da censure in questa sede, rispetto al quale le censure formulate finiscono col sollecitare un ulteriore ed inammissibile riesame delle risultanze probatorie. motivo, d,denunciandosi violazione degli Con il secondo artt.1453 e 1460 c.c., si censura l'impugnata sentenza perché, nel pronunciare la risoluzione del contratto per colpa della preponente la quale non aveva corrisposto parte della retribuzione dovuta, ha omesso di valutare che gli inadempimenti delle parti erano quantomeno reciproci e che il giudizio sulla colpevolezza presupponeva una valutazione unitaria e comparativa delle condotte di entrambi i contraenti.Eppure era pacifica la vendita d:i un numero irrisorio di vetture da parte del TI il quale non aveva nemmeno negato gli addebiti mossigli circa l'utilizzazione delle attrezzature aziendali per vantaggio personale, circostanza del resto confermata dall'esame dei tabulati del telefono evidenzianti comunicazioni private, anche internazionali. Era stata infine esclusa la debenza delle somme (differenze retributive, rimborso spese ecc.) delle quali l'agente aveva intimato il pagamento in costanza di rapporto e condizionanti il suo recesso. 7 Il motivo va rigettato perché infondato. Il Tribunale ha accertato che, nella economia del rapporto, aveva assunto carattere saliente il comportamento della società Automobili Petri NI la quale non aveva corrisposto per gli la retribuzione pattuita, secondo quanto ultimi tre mesi riconosciuto dal difensore all'udienza di discussione in appello. Nè a fronte di un contenzioso in atto - culminato nella aveva risolto il lettera 11 ottobre 1994 con cui il TI rapporto richiamando una precedente comunicazione del 7 settembre 1994 nella quale aveva fatto espressa menzione del mancato - vi è traccia dirispetto degli accordi di contenuto economico contestazioni al procacciatore di affari di inadempienze tali da giustificare la sospensione degli obblighi contrattuali. Sicchè il Tribunale non aveva alcun obbligo di procedere ad una valutazione inadempienze affatto provate del unitaria e comparativa di procacciatore d'affari. Trattasi anche in tale aspetto di giudizio congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in sede di legittimità. Con il secondo motivo del ricorso principale, denunciandosi e 36 violazione degli artt. 1742 e ss., 1218 ss., 1453,1226,2225 c.c. Cost., si deduce che il Tribunale, nell'indicare in 15 giorni il preavviso e la corrispondente indennità in lire 1.500.000 sul rilievo che non era stato provato l'assoggettamento del rapporto de quo al contratto collettivo degli agenti di commercio, non ha considerato che nel ricorso introduttivo del giudizio erano stati 8 indicati i numeri di iscrizione alla CCIAA, della posizione ENASARCO, del C.F. e della partita IVA.Né tanto meno il Tribunale ha rilevato, dopo avere attribuito a fatto e colpa della società Automobili Petri NI la rottura del rapporto, la possibile applicazione analogica al rapporto di agenzia delle norme di cui agli artt.2118 SS. c.c.,col riconoscimento di ulteriori tutele in favore dell'agente, in relazione alle difficoltà nel raggiungimento livello di reddito legato ad un lavoro di acquisizione che di un dà frutti nel tempo.In realtà la fattispecie doveva essere inquadrata nella parasubordinazione, con applicazione dell'art.36 meno, nell'ambito della disciplina di cui Cost.,o,quanto danno all'art. 1453 c.c., con conseguente risarcimento del arrecato.Né il criterio di liquidazione poteva essere commisurato alla durata del rapporto poiché l'equità richiedeva che si fosse fatto riferimento come minimo a quanto sarebbe succesSO se il TI fosse stato un dipendente ovvero un agente, in relazione al riconoscimento di almeno tre mesi di preavviso, dell'indennità di clientela e di versamenti previdenziali. Infine l'applicazione avrebbe portato al rigetto dell'appello dell'art.2225 C.C. in quanto il giudice d'appello, pur in assenza di contratto, non avrebbe mai potuto indicare un corrispettivo inferiore a quello di socio di una cooperativa che presti servizi di pulizia e facchinaggio. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per non avere determinato l'indennità al TI in lire 1.500.000, senza 9 rilevare che l'appellante, che aveva contestato in via principale la stessa sua debenza, aveva in subordine insistito perché la stessa fosse contenuta in lire 2.000.000 al mese. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno rigettati perché infondati. Il giudice d'appello ha accertato che l'attività del TI doveva inquadrarsi nello schema di lavoro subordinato, e non in quello del lavoro autonomo, avendo avuto il rapporto per oggetto la prestazione delle energie lavorative con le caratteristiche degli subordinazione del elementi della collaborazione e della lavoratore e dalla totale assunzione di ogni onere dell'attività, con compenso determinato e fisso da parte della società Automobili Petri NI, dotata di poteri di direttiva e di con il controllo (Cass., 14 dicembre 1981, n.6606, sulla differenza lavoro autonomo;
e Cass.,2 marzo 1977,n. .870;17 settembre 1970,n.1520, sulle analogie con il contratto di agenzia alle cui normativa si ricorre quante volte occorre disciplinare pattuizioni procacciamento che del rapporto di non trovino specifica previsione di legge). A parte il valore documentale in tali sensi della lettera 1° ottobre 1993 di autorizzazione della società al TI, "in qualità di collaboratore e nostro rappresentante", all'uso di due atarghe di prova, nonché del patto riguardante la messa disposizione immediata delle energie lavorative allorchè la alla TT nella concessione dell'area, nesocietà, subentrante avesse avuto la disponibilità, costituivano, infatti, espressione 10 M della natura subordinata del rapporto la pattuizione di una retribuzione fissa di lire 3.000.000 mensili e, dall'altro, la mancanza di qualsiasi prova sugli ulteriori compensi forfettari rivendicati dal procacciatore d'affari in relazione alle vendite effettuate e sul rimborso preteso delle spese di vitto e di carburante. Così il giudice d'appello ha accertato che trattavasi di un rapporto a tempo indeterminato e che il TI, che era receduto per giusta causa addebitabile alla controparte, ai sensi dell'art.2119 in relazione all'art.2118 c.c.,stante la mancata corresponsione della retribuzione negli ultimi tre mesi, aveva diritto a una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.E poiché detto periodo, ai sensi del primo comma dell'art. 2118 c.c.,è quello stabilito dalle norme della contrattazione collettiva, dagli usi O equità, insecondo mancanza di qualsiasi prova sull'assoggettamento del rapporto al contratto collettivo degli agenti di commercio, della iscrizione delle parti alle organizzazioni sindacali dell'esistenza di usi in e materia, l'indennità poteva essere calcolata in via equitativa,tenuto conto della durata della collaborazione, in quindici giorni e quindi in una somma pari a metà della retribuzione dovuta per un mese. Né in tal profilo è da ravvisarsi un vizio di ultrapetizione dell'impugnata sentenza, avendo l'appellante fatto riferimento ad indennità di preavviso, del tutto 11 diversa da quella in concreto determinata in base all'applicazione di criteri equitativi. Alla stregua degli argomenti esposti, vanno rigettati i motivi secondo e terzo del ricorso principale e il ricorso incidentale. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i motivi secondo e terzo del ricorso principale e il ricorso incidentale;
compensa le spese. Roma, 3 aprile 2002 Il Consigliere off 157 Il Presidente Сарносікігенг Lus locall L CANCE Ser C A A S S 12