Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2001, n. 3813
CASS
Sentenza 16 marzo 2001

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In tema di contratto collettivo, si definiscono clausole normative quelle destinate a regolare i rapporti individuali riconducibili al contratto e clausole obbligatorie quelle che disciplinano esclusivamente i rapporti tra le associazioni sindacali partecipanti alla stipulazione dei contratti medesimi, creando obblighi e diritti per le parti stipulanti e non per i singoli lavoratori (in applicazione di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio per vizio di motivazione la decisione di merito che aveva qualificato come normativa la pattuizione, inserita nella parte obbligatoria del CCNL, relativa all'impegno del datore di lavoro di effettuare la trattenuta dei contributi sindacali).

Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300 del 1970, nel testo risultante dalla parziale abrogazione a seguito di referendum popolare, le rappresentanze sindacali costituite prima della modifica continuano a sussistere, essendo la loro esistenza garantita dagli artt. 1 e 4 Statuto Lavoratori, ma non hanno l'accesso ai diritti di cui al Titolo III se non rispondenti ai requisiti di cui all'art. 19 cit. come modificato; ciò non contrasta col principio di irretroattività della legge, incidendo la nuova disciplina non sul fatto generatore di tali strutture sindacali ma sugli effetti derivanti dalla loro attività che si devono svolgere nel tempo secondo i limiti stabiliti dalla legge.

Qualora i lavoratori abbiano richiesto al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali e abbiano rilasciato delega allo stesso per versarli ad associazioni sindacali non firmatarie di contratti collettivi applicati in azienda, il comportamento omissivo del datore di lavoro che rifiuti di effettuare detti versamenti si configura come antisindacale, in quanto pregiudica l'acquisizione da parte del sindacato dei mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento dell'attività, e perciò ricade nella tutela inibitoria di cui all'art. 28 St.Lav.

Commentario1

  • 1Organizzazioni sindacali
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 29 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Nicola Gaudenzi e Alexander Bell Scheda sintetica Le rappresentanze sindacali sono da sempre portatrici di interessi collettivi di parte: hanno cioè il compito di rappresentare un interesse comune a più individui (nel caso specifico di lavoratori). Tale obiettivo di rappresentanza non deve essere assimilato alla rappresentanza prevista dal diritto privato: esso infatti non ha come fine il perseguimento di uno specifico interesse individuale (come nel rapporto civilistico tra rappresentante e rappresentato), ma l'individuazione di un interesse “mediato” tra quelli individuali affidati alla singola organizzazione sindacale: un interesse proprio di ogni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2001, n. 3813
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3813
Data del deposito : 16 marzo 2001

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