Sentenza 21 ottobre 2004
Massime • 1
Il termine per la redazione della sentenza di cui all'art. 544 cod. proc. pen., alla scadenza del quale comincia a decorrere quello per proporre impugnazione a norma dell'art. 585 stesso codice, non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, che ha la finalità di consentire il godimento delle ferie anche agli esercenti delle professioni forensi. Ne consegue che il "dies a quo" per proporre impugnazione che cada in tale periodo comincia a decorrere dalla fine di esso, e cioè dal 16 settembre.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2004, n. 49223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49223 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 21/10/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1108
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 46528/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AD NI, n. il 23 settembre 1969;
contro l'ordinanza 1 ottobre 2003 della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Livio Pepino;
sentito Procuratore generale Dr. Luigi Ciampoli che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
OSSERVA
1. Con ordinanza 1 ottobre 2003, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello proposto da AD NI contro la sentenza 5 luglio 2002 del Tribunale della stessa città con cui l'imputato è stato condannato alla pena di un mese di arresto per il reato di cui all'art. 2 legge n. 1423/1956. Ha proposto ricorso il AD denunciando violazione dell'art. 606, comma 1^, lett. c del codice di rito sull'assunto che il termine per impugnare non era scaduto in conseguenza della sospensione dei termini nel periodo feriale.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è inammissibile.
Nella sentenza 5 luglio 2002 del Tribunale di Roma è stato indicato, per il deposito della motivazione, il termine di sessanta giorni, scadente il 3 settembre. Intervenendo tale scadenza in periodo feriale, i quarantacinque giorni previsti dall'art. 585, comma 1^, lett. c, del codice processuale per proporre impugnazione decorrevano dunque - ai sensi del comma 2^, lett. c, dello stesso articolo - dal successivo 16 settembre (cfr. Cass., sez. 6, 8 novembre 1996 - 24 gennaio 1997, Rutigliano, riv. n. 207730 secondo cui "il termine per la redazione della sentenza di cui all'art. 544 cod. proc. pen., alla scadenza del quale decorre il termine per proporre impugnazione a norma dell'art. 585 cod. proc. pen., non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, che ha la finalità di consentire il godimento delle ferie anche agli esercenti delle professioni forensi;
con la conseguenza che, ove venga a cadere in detto periodo, il termine per proporre impugnazione comincia a decorrere dalla fine del periodo di sospensione"). Le due dichiarazioni di appello proposte dall'imputato in data 29 novembre e 4 dicembre 2002 sono, dunque, ictu oculi tardive e il ricorso del AD è manifestamente infondato. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in 500 (cinquecento) euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500 euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2004