Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2004, n. 49223
CASS
Sentenza 21 ottobre 2004

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Il termine per la redazione della sentenza di cui all'art. 544 cod. proc. pen., alla scadenza del quale comincia a decorrere quello per proporre impugnazione a norma dell'art. 585 stesso codice, non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, che ha la finalità di consentire il godimento delle ferie anche agli esercenti delle professioni forensi. Ne consegue che il "dies a quo" per proporre impugnazione che cada in tale periodo comincia a decorrere dalla fine di esso, e cioè dal 16 settembre.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2004, n. 49223
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49223
    Data del deposito : 21 ottobre 2004

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