Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/02/2001, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 5 I 1 . T / A N 4 / R - C.C. P 6 T 2 A B S I . I . R.G.N. 16752/98 R R . G L P L E . A A R D T . L 01589/0 1 U B A E A B D D I T I E R S 1 A 12/7/2000 T N I T 3 E 1 N R S E . E I S 3365 N A T E IN N ED L POR LO I ALLO on. A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE TRIBUTARIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Richiesta Dott. Michele CANTILLO Presidente dal Sig. Dott. Enrico PAPA Consigliere per, diritti L. 300/ 58 FEB. 2001 IL CANCELLIERE Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere MARZIALE Cons. relatore Dott. SE SOTGIU Consigliere Dott. Simonetta Ogg. Tributi/IVA/imposta ha pronunciato la seguente: assolta/detrazione/ Inerenza/società SENTENZA appartennti ad uno stesso gruppo. sul ricorso proposto da: DEMENEGO S.r.l., in persona del presidente del consiglio di LIKE 3000 CANCELLERIA amministrazione, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tagliamento n. 55, presso l'avv. Nicola Di Pierro, che la rappresenta e difende con l'avv. Giandomenico Assirelli del Foro di Cortina CG066607 d'Ampezzo di Lana in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente -
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona SE AL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 CAMPIONE CIVILE 9 7 N. 63149 3 1 del Ministro, elettivamente domiciliata in Romą Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;
controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 76/20/98 de 11 giugno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 luglio 1998 dal Relatore Cons. SE AL;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1 Con avviso di rettifica notificato il 19 giugno 1995 l'Ufficio IVA- di Belluno rettificava la dichiarazione IVA presentata per l'anno 1991 dalla s.r.
1. DEMENEGO contestando: l'indebita detrazione di somme addebitate a titolo d'imposta (per - un importo complessivo di L. 10.059.000) indicate in fatture intestate ad una società diversa;
l'annotazione nel registro degli acquisti di servizi (segnalazione di clienti esteri da parte di un procacciatore d'affari) ricevuti senza addebito d'imposta. La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria SE AL 2 provinciale di Belluno, deducendo: - che le detrazioni erano state pienamente legittime, poiché l'imposta assolta in via di rivalsa era relativa all'acquisto di attrezzature destinate alla lavorazione dei propri prodotti (occhiali), anche se le fatture di acquisto erano state intestate ad una società diversa (D.M. IC S.n.c.), peraltro appartenente allo stesso gruppo, alla quale era stata affidata una fase del processo produttivo;
che il procacciatore d'affari al quale erano state versate le provvigioni aveva sempre operato sui mercati esteri e che ricorrevano quindi i presupposti per ritenere che i servizi prestati fossero esenti da imposta ai sensi dell'art. 9, n. 7, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. Il ricorso era accolto. La sentenza veniva parzialmente riformata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto che, accogliendo l'appello dell'Ufficio, rilevava che le due società, pur essendo strettamente collegate, anche sul piano organizzativo, non avevano perso la loro distinta individualità e che, pertanto, i rispettivi processi produttivi rimanevano separati. Di qui la duplice conclusione che i macchinari utilizzati esclusivamente dalla D.M. IC erano SE AL 3 estranei all'attività esercitata dalla Demenego e che, conseguentemente, il loro acquisto, ancorché effettuato da quest'ultima società, non poteva dirsi "inerente" all'esercizio della sua impresa. La Commissione tributaria regionale riconosceva, invece, che i servizi resi dal procacciatore d'affari erano esenti da imposta ai sensi del citato art. 9, n.7, d.p.r. 633/72. -1.1 La società Demenego chiede la cassazione di tale sentenza con tre motivi di ricorso. L'Amministrazione finanziaria resiste. Motivi della decisione 2 Il controricorso dell'Amministrazione finanziaria è così formulato: "Nel costituirsi in giudizio con il presente atto, e riservandosi di integrare le proprie difese, il Ministero delle Finanze chiede che le avverse deduzioni siano dichiarate inammissibili, irricevibili e comunque infondate, con la conferma della sentenza impugnata". Palese è, pertanto, la sua inammissibilità, essendo indubbio, come del resto è fatto palese dall'esplicito richiamo all'art. 366 c.p.c., che il controricorso debba contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni della resistenza al ricorso, le quali altrimenti emergerebbero per la prima volta solo nella successiva SE AL memoria o nel corso della discussione, compromettendo l'equilibrio del contraddittorio (Cass. 9 ottobre 1996, n. 8835; 21 aprile 1997, n. 3421).
3 - Con i tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, la ricorrente denunziando violazione e falsa - applicazione dell'art. 75, quinto comma, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'art. 19, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633; nonché vizio di censura la sentenza impugnata per aver escluso la motivazione detraibilità dell'IVA assolta (o addebitata) in relazione agli acquisti di macchinari concessi in comodato ad altra società del gruppo per l'esecuzione di una fase della lavorazione dei propri prodotti, senza considerare: • che le due società erano strettamente collegate e che l'attività svolta dalla società comodataria era dedicata interamente all'esecuzione di una fase della lavorazione dei beni prodotti della comodante;
che, pertanto, i macchinari acquistati dovevano ritenersi inerenti e funzionali all'attività esercitata dalla comodante.
4 - Il ricorso è infondato. L'IVA assolta o dovuta, ovvero addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni "acquistati", è detraibile dal contribuente ai sensi SE AL 5 dell'art. 19, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, solo se l'operazione è stata da lui effettuata "nell'esercizio dell'impresa, arte 0 professione": a tal fine non è pertanto sufficiente la qualità di imprenditore dell'acquirente, ma è necessario un quid pluris, rappresentato dall'inerenza del bene acquistato rispetto all'attività esercitata (da ultimo: Cass. 10 aprile 2000, n. 4517; 3 maggio 2000, n. 5555). E non vi è dubbio che la sussistenza, o meno, di tale requisito debba essere giudicata secondo criteri "giuridici", e non meramente "economici". Orbene, i collegamenti esistenti tra le società di uno stesso gruppo, per quanto intensi possano essere, non fanno venir meno la loro distinta individualità, perché all'unicità dell'impresa, sotto il profilo economico-sostanziale, corrisponde una pluralità di imprese sotto il profilo giuridico-formale. Le attività esercitate da società appartenenti ad uno stesso gruppo di imprese vanno quindi considerate distintamente, dal punto di vista giuridico, posto che esse, anche quando riguardino fasi di un medesimo processo produttivo, debbono essere imputate a soggetti diversi. E tale circostanza esclude che l'acquisto effettuato da una società possa essere proprio ritenuto "inerente" alla sua attività imprenditoriale se il bene acquistato è poi destinato ad essere SE M 6 utilizzato da una diversa società, anche se appartenente allo stesso gruppo di imprese. 5 Il ricorso deve essere quindi rigettato, ferma l'inammissibilità del controricorso. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto validamente, in questa sede, alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 12 luglio 2000. Il Presidente CORTESUPREMA извицик L'estensore IL CANCELLIERE C1 aldo Casano ПриевAm DEPOSITATO IN CANCELLERIA 5 FEB. 2001 0 Oggi 6 1 IL CANCELLIERE C1 T . Gasan S N I G . E B R I . R . P R . L D L A A A L T D E . U D B E B A I T I S T N N R A E 1 E I T S S 3 R 1 E I E . A T N A M SE AL 7