CASS
Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2023, n. 3254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3254 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UN AO nato il [...] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LU EM;
lette le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore : Il difensore Avv. Gianluca Marino chiede di emettere sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'odierna imputata per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 3254 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: EM LU Data Udienza: 02/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 14 aprile 2022 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna inflitta a SU AO dal Tribunale di Crotone il 20 gennaio 2020 per i delitti ex art. 56-515 (capo a) e 517 cod. pen. (capo b), in Crotone il 30 agosto 2014. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo, con unico motivo, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche. La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinti i reati per prescrizione ed avrebbe erroneamente applicato il periodo di sospensione della prescrizione per il covid, in violazione dell'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche nell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5292 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Dallo stesso ricorso risulta che la sentenza di primo grado è stata emessa il 20 gennaio 2020; il termine per il deposito della sentenza è stato fissato dal giudice in 90 giorni e scadeva pertanto lunedì 20 aprile 2020 (il termine sarebbe scaduto domenica 19 aprile). 1.2. Ne consegue che il termine per il deposito della motivazione della sentenza, che sarebbe scaduto il 20 aprile 2020, è stato sospeso dall'art. 83, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tale norma, in vigore dal 17 marzo 2020, nella sua formulazione originaria, prevedeva che «2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali». L'art. 36 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, in vigore dal 9 aprile 2020, ha poi prorogato il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 al 11 maggio 2020. 2 1.3. Di conseguenza, la Corte di appello ha correttamente applicato la sospensione del termine di prescrizione prevista dal comma 4 dell'art. 83 («4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale»), poiché il d.l. ha sospeso il termine per il deposito della motivazione della sentenza. 1.4. La Corte di appello ha correttamente applicato il principio espresso da Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432: «In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandennica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (in motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia)». Nello stesso senso Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021, dep. 2022, Fava, Rv. 282431, alla cui motivazione per ragioni di sintesi si rimanda, per cui la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti;
in applicazione del principio la Corte ha ritenuto che la sospensione della prescrizione prevista dalla disciplina emergenziale non operi nella fase intercorrente tra il deposito dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, e l'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello. 1.5. Per i reati per cui è intervenuta la condanna, commessi il 30 agosto 2014, il termine massimo di prescrizione è di 7 anni e 6 mesi;
per effetto dei 64 giorni di sospensione, i reati si sarebbero estinti per prescrizione il 3 maggio 2022, quindi dopo la pronuncia della sentenza di appello / 14 aprile 2022. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1. Non può tenersi conto della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. 3 L'estinzione del reato può essere dichiarata solo se il ricorso sia ritenuto ammissibile, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, per altro ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01. La giurisprudenza è costante nel negare, in presenza di un ricorso per cassazione inammissibile, la rilevabilità ex officio della prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, a prescindere dal fatto che detta causa estintiva si sia verificata prima o dopo la presentazione del ricorso. Analogamente, si ritiene l'inammissibilità del ricorso proposto unicamente per fare valere la prescrizione maturata nell'arco temporale compreso tra la decisione impugnata e la presentazione dell'impugnazione. Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza Ricci, in motivazione, l'inammissibilità dell'impugnazione paralizza, sin dal suo insorgere, i poteri decisori del giudice, il quale, al di là dell'accertamento di tale profilo processuale, non è abilitato a occuparsi del merito e a rilevare, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., cause di non punibilità, quale l'estinzione del reato per prescrizione, sia se maturata successivamente alla sentenza impugnata sia se verificatasi in precedenza, nel corso cioè del giudizio definito con tale sentenza, destinata a rimanere immodificabile, proprio perché contrastata da una impugnazione inammissibile. 2.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/12/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere LU EM;
lette le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni del difensore : Il difensore Avv. Gianluca Marino chiede di emettere sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'odierna imputata per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 3254 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: EM LU Data Udienza: 02/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 14 aprile 2022 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna inflitta a SU AO dal Tribunale di Crotone il 20 gennaio 2020 per i delitti ex art. 56-515 (capo a) e 517 cod. pen. (capo b), in Crotone il 30 agosto 2014. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo, con unico motivo, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche. La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinti i reati per prescrizione ed avrebbe erroneamente applicato il periodo di sospensione della prescrizione per il covid, in violazione dell'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche nell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5292 del 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Dallo stesso ricorso risulta che la sentenza di primo grado è stata emessa il 20 gennaio 2020; il termine per il deposito della sentenza è stato fissato dal giudice in 90 giorni e scadeva pertanto lunedì 20 aprile 2020 (il termine sarebbe scaduto domenica 19 aprile). 1.2. Ne consegue che il termine per il deposito della motivazione della sentenza, che sarebbe scaduto il 20 aprile 2020, è stato sospeso dall'art. 83, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tale norma, in vigore dal 17 marzo 2020, nella sua formulazione originaria, prevedeva che «2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali». L'art. 36 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, in vigore dal 9 aprile 2020, ha poi prorogato il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 al 11 maggio 2020. 2 1.3. Di conseguenza, la Corte di appello ha correttamente applicato la sospensione del termine di prescrizione prevista dal comma 4 dell'art. 83 («4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale»), poiché il d.l. ha sospeso il termine per il deposito della motivazione della sentenza. 1.4. La Corte di appello ha correttamente applicato il principio espresso da Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432: «In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandennica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (in motivazione, la Corte ha escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia)». Nello stesso senso Sez. 5, n. 2647 del 29/09/2021, dep. 2022, Fava, Rv. 282431, alla cui motivazione per ragioni di sintesi si rimanda, per cui la sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti;
in applicazione del principio la Corte ha ritenuto che la sospensione della prescrizione prevista dalla disciplina emergenziale non operi nella fase intercorrente tra il deposito dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, e l'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello. 1.5. Per i reati per cui è intervenuta la condanna, commessi il 30 agosto 2014, il termine massimo di prescrizione è di 7 anni e 6 mesi;
per effetto dei 64 giorni di sospensione, i reati si sarebbero estinti per prescrizione il 3 maggio 2022, quindi dopo la pronuncia della sentenza di appello / 14 aprile 2022. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1. Non può tenersi conto della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. 3 L'estinzione del reato può essere dichiarata solo se il ricorso sia ritenuto ammissibile, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, per altro ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01. La giurisprudenza è costante nel negare, in presenza di un ricorso per cassazione inammissibile, la rilevabilità ex officio della prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, a prescindere dal fatto che detta causa estintiva si sia verificata prima o dopo la presentazione del ricorso. Analogamente, si ritiene l'inammissibilità del ricorso proposto unicamente per fare valere la prescrizione maturata nell'arco temporale compreso tra la decisione impugnata e la presentazione dell'impugnazione. Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza Ricci, in motivazione, l'inammissibilità dell'impugnazione paralizza, sin dal suo insorgere, i poteri decisori del giudice, il quale, al di là dell'accertamento di tale profilo processuale, non è abilitato a occuparsi del merito e a rilevare, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., cause di non punibilità, quale l'estinzione del reato per prescrizione, sia se maturata successivamente alla sentenza impugnata sia se verificatasi in precedenza, nel corso cioè del giudizio definito con tale sentenza, destinata a rimanere immodificabile, proprio perché contrastata da una impugnazione inammissibile. 2.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/12/2022.