Sentenza 30 ottobre 2008
Massime • 1
Non è configurabile il tentativo di rapina impropria quando la condotta di sottrazione della cosa non venga completata, dovendovi invece ritenere integrato il tentativo di furto, oltre che altro autonomo reato che abbia come elemento costitutivo la violenza o la minaccia.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2008, n. 43773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43773 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Felice Saverio - Presidente - del 30/10/2008
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 2394
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 6484/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona;
contro la sentenza dell'11 ottobre 2006 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno - Sezione distaccata di San Benedetto del Tronto;
nel procedimento a carico di:
CO AB (nato a [...] il [...]) e IM KU (nato a [...] il [...]);
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
letta la richiesta del sostituto procuratore generale, dott.ssa Anna Maria De Sandro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno - Sezione distaccata di San Benedetto del Tronto ha applicato, sull'accordo delle parti, la pena di mesi cinque di reclusione ciascuno a AB CO e IM KU, per i reati di tentato furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, commessi in concorso tra loro il 9 ottobre 2006.
2. - Contro questa sentenza il procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'erronea qualificazione del fatto in tentativo di furto aggravato, anziché in tentata rapina. Secondo parte ricorrente dal verbale di arresto emergerebbe che la violenza esercitata dai due imputati nei confronti dei militari intervenuti fosse diretta a sottrarsi all'arresto e a procurarsi l'impunità, configurando tale condotta proprio gli estremi del reato di rapina, con lesioni personali. 3. - Il ricorso è inammissibile.
La possibilità di impugnare la sentenza di patteggiamento con ricorso per cassazione per denunciare l'erronea qualificazione giuridica del fatto ha dato luogo, come è noto, ad interpretazioni contrastanti, risolte da un intervento delle Sezioni unite (sent. n. 5 del 19 gennaio 2000, Neri), le quali hanno statuito che con il ricorso per cassazione può essere denunciata l'erronea qualificazione del fatto come prospettata dalle parti e recepita dal giudice, e ciò perché è lo stesso art. 444 c.p.p., comma 2 ad imporre siffatto controllo.
Questo collegio condivide l'orientamento delle Sezioni unite, in quanto il controllo del giudice sulla corretta qualificazione giuridica del fatto è rivolto soprattutto ad evitare che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati. Tuttavia, tenuto conto della natura del patteggiamento e dello scopo del controllo dianzi evidenziato, questo collegio ritiene che l'impugnabilità per l'erronea qualificazione del fatto debba essere limitata ai casi in cui quella prospettata dalle parti sia palesemente erronea ovvero ai casi in cui la contestazione originaria sia anch'essa manifestamente erronea. In definitiva la ricorribilità della sentenza di patteggiamento per l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto ossia ai casi in cui sussiste realmente l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati e deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 3, 23 ottobre 2007, n. 44278, P.G. in proc. Benha;
Sez. 6, 10 aprile 2003, n. 32004, P.G. in proc. Valetta). 4. - Nella specie, deve escludersi che la qualificazione giuridica del fatto operata in sede di "patteggiamento" presenti connotati di erroneità più o meno manifesta. Esiste, infatti, un orientamento giurisprudenziale, seppure minoritario, peraltro condiviso da questo Collegio, secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria solo quando la condotta di sottrazione venga completata, ossia quando si realizzi l'impossessamento; in caso contrario, quando cioè manchi il presupposto della sottrazione, deve ritenersi integrato il tentativo di furto in concorso con la minaccia o la resistenza al pubblico ufficiale (Sez. 5, 12 luglio 1999, n. 3796, P.G. in proc. Jovanovic;
Sez. 5, 13 aprile 2007, n. 32551, P.G. in proc. Mekhatria).
Dal capo di imputazione risulta che il furto è rimasto allo stato di semplice tentativo, quindi senza impossessamento dei beni depositati nell'esercizio commerciale, e conseguentemente la violenza posta in essere nei confronti dell'agente di polizia giudiziaria non era funzionale al mantenimento del possesso della cosa sottratta, ma era diretta ad opporsi all'azione di questi che si apprestava ad arrestare in flagranza di reato i due imputati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2008