Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/1999, n. 2982
CASS
Sentenza 28 settembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nel delitto di falsa testimonianza, che tutela il bene giuridico dell'ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria, persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività, e ciò in base alla considerazione che la fattispecie descritta dall'art. 372 cod. pen. non contempla tipicamente altre vittime del reato cui potere riconoscere una posizione qualificata rispetto a qualsiasi danneggiato dal reato, ne' potendo il privato danneggiato dalla falsa testimonianza dirsi, sia pure implicitamente, titolare o contitolare dell'interesse preso in considerazione dalla norma incriminatrice, come sopra definito. Ne consegue che, essendo la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione attribuita dall'art. 410 cod. proc. pen. esclusivamente alla persona offesa, e non al semplice danneggiato dal reato, anche se denunciante, quest'ultimo non è legittimato a proporre opposizione.

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 408 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 10, 24 e 110 Cost., nella parte in cui non riserva il diritto di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione al danneggiato-denunciante che non sia persona offesa, in quanto detta mancata previsione non viola il diritto di difesa, potendo il danneggiato dal reato esercitare ogni sua pretesa in sede civile, ove, come è noto, non spiega alcun effetto vincolante il decreto di archiviazione; ne' è in contrasto con l'art. 10 Cost., se non altro perché questo è un precetto che si riferisce alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute per forza consuetudinaria, e non alle norme internazionali di natura pattizia, quale l'evocato art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (norma comunque per nulla trasgredita dalla disposizione impugnata); ne', infine, l'art. 110 Cost., del quale non può cogliersi alcuna implicazione con la tematica in esame.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/1999, n. 2982
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2982
    Data del deposito : 28 settembre 1999

    Testo completo