Sentenza 28 settembre 1999
Massime • 2
Nel delitto di falsa testimonianza, che tutela il bene giuridico dell'ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria, persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività, e ciò in base alla considerazione che la fattispecie descritta dall'art. 372 cod. pen. non contempla tipicamente altre vittime del reato cui potere riconoscere una posizione qualificata rispetto a qualsiasi danneggiato dal reato, ne' potendo il privato danneggiato dalla falsa testimonianza dirsi, sia pure implicitamente, titolare o contitolare dell'interesse preso in considerazione dalla norma incriminatrice, come sopra definito. Ne consegue che, essendo la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione attribuita dall'art. 410 cod. proc. pen. esclusivamente alla persona offesa, e non al semplice danneggiato dal reato, anche se denunciante, quest'ultimo non è legittimato a proporre opposizione.
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 408 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 10, 24 e 110 Cost., nella parte in cui non riserva il diritto di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione al danneggiato-denunciante che non sia persona offesa, in quanto detta mancata previsione non viola il diritto di difesa, potendo il danneggiato dal reato esercitare ogni sua pretesa in sede civile, ove, come è noto, non spiega alcun effetto vincolante il decreto di archiviazione; ne' è in contrasto con l'art. 10 Cost., se non altro perché questo è un precetto che si riferisce alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute per forza consuetudinaria, e non alle norme internazionali di natura pattizia, quale l'evocato art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (norma comunque per nulla trasgredita dalla disposizione impugnata); ne', infine, l'art. 110 Cost., del quale non può cogliersi alcuna implicazione con la tematica in esame.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/1999, n. 2982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2982 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 28/9/1999
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. Dott. Renato Fulgenzi Consigliere N.2982
3. Dott. Giovanni Caso Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N.2030/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ER UC, n. a Milano, il 9.11.1937, quale p.o. nel proc. a carico di ON PI e LI SE
avverso il decreto in data 22 maggio 1998 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, nonché avverso il provvedimento del medesimo giudice, in data 23 settembre 1998. Visti gli atti, il decreto denunziato e il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Fatto e diritto
In data 22 maggio 1998, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, su richiesta del pubblico ministero, emetteva decreto di archiviazione relativamente al procedimento a carico di ON PI e AC SE, persone sottoposte a indagini in ordine al reato di cui all'art. 372 c.p.. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione quale persona offesa dal reato, a mezzo del difensore, ER UC, che in data 4 dicembre 1997 aveva presentato denunzia a carico della ON e della AC per avere queste affermato il falso in una causa di lavoro dal predetto promossa innanzi al Pretore di Brescia. Il ricorrente lamenta la violazione della legge processuale, non essendo egli stato informato della richiesta di archiviazione, con la conseguenza di non avere potuto proporre opposizione ai sensi dell'art. 410 c.p.p., nonostante che, con la stessa denuncia, avesse dichiarato di volere essere informato circa l'eventuale archiviazione, a norma dell'art. 408 comma 2 c.p.p.. Il Ravera, con il medesimo atto, ha proposto ricorso anche avverso il provvedimento in data 23 settembre 1998 con il quale il medesimo giudice aveva rigettato la richiesta del pubblico ministero di revoca del decreto di archiviazione e di rinnovazione della procedura di archiviazione con l'osservanza delle forme del rito camerale.
Con memoria depositata nell'imminenza della camera di consiglio, il difensore del Ravera, replicando alle requisitorie del Procuratore generale, ha ulteriormente esposto le ragioni che deponevano a fondamento dei motivi di ricorso e, in subordine, ha eccepito questione di costituzionalità dell'art. 408 c.p.p. in riferimento agli artt. 24 e 112 della Costituzione.
Il ricorso è inammissibile, in quanto, come affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, nel delitto di falsa testimonianza, che tutela il bene giuridico dell'ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria, persona offesa è esclusivamente lo Stato collettività, e ciò in base alla considerazione che la fattispecie descritta dall'art. 372 c.p. non contempla tipicamente altre vittime del reato cui potere riconoscere una posizione qualificata rispetto a qualsiasi danneggiato dal reato (Sez. VI, c.c. 8 maggio 1998, Tosti, rv. 211782; Sez. VI, c.c. 21 gennaio 1998, Berrera, rv. 209911; Sez.VI, c.c. 18 febbraio 1997, Ferretti, rv. 207359), ne' potendo il privato danneggiato dalla falsa testimonianza dirsi, sia pure implicitamente, titolare o contitolare dell'interesse preso in considerazione dalla norma incriminatrice, come sopra definito. Ne consegue che, essendo la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione attribuita dall'art. 410 c.p.p. esclusivamente alla persona offesa, e non al semplice danneggiato dal reato, anche se denunciante, correttamente al Ravera non è stata data comunicazione della richiesta di archiviazione. Da tale statuizione discende l'assorbimento della impugnazione avverso il provvedimento in data 23 settembre 1998, d'altra parte inammissibile, trattandosi di provvedimento oggettivamente non impugnabile, ed essendo comunque irrilevante, ai fini della regolarità della procedura, che il pubblico ministero, re perpensa, abbia successivamente espresso l'avviso che dovesse procedersi nelle forme del rito camerale, spettando ogni decisione sul rito da seguire al giudice investito della richiesta di archiviazione. Nè è concepibile, nel nostro ordinamento, ricollegare effetti giuridici ad una richiesta del pubblico ministero diretta ad ottenere dal giudice la revoca di un decreto di archiviazione;
fermo restando che il pubblico ministero può in ogni tempo richiedere l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, a norma dell'art. 414 c.p.p. È poi da ritenere manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 408 c.p.p., nella parte in cui non riserva il diritto di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione al danneggiato-denunciante che non sia persona offesa, in quanto detta mancata previsione non viola il diritto di difesa, potendo il danneggiato dal reato esercitare ogni sua pretesa in sede civile, ove, come è noto, non spiega alcun effetto vincolante il decreto di archiviazione;
ne' è in contrasto con l'art. 10 Cost., se non altro perché questo è un precetto che si riferisce alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute per forza consuetudinaria, e non alle norme internazionali di natura pattizia, quale l'evocato art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (norma comunque per nulla trasgredita dalla disposizione impugnata); ne', infine, l'art. 110 Cost., del quale non si scorge, nè il ricorrente esplicita, l'implicazione con la tematica in esame. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire 1.000.000 (un milione).
P.Q.M.
Dichiara la manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 1999