Sentenza 7 novembre 2019
Massime • 1
In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.
Commentari • 2
- 1. Mancata verifica insussistenza cause di proscioglimento: ricorso CassazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 ottobre 2024
Nel caso di sentenza di applicazione concordata della pena, è possibile ricorrere in Cassazione lamentando la mancata verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.? Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale propone al Professionista indicazioni operative e soluzioni per una corretta redazione degli atti e per evitare gli errori più frequenti: Appello e ricorso per Cassazione penale dopo la Riforma Cartabia 1. La questione: mancanza e manifesta illogicità della motivazione per mancata verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento Il Tribunale di Foggia, su richiesta del difensore di fiducia, a tal fine …
Leggi di più… - 2. Ricorso per Cassazione e cause di proscioglimentoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 luglio 2022
È inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 129) 1. Il fatto Il giudice di prime cure applicava la pena su richiesta delle parti. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso tale pronuncia ricorrevano per Cassazione gli imputati, tramite i loro difensori, deducendo, in particolare, l'omessa motivazione delle ragioni che …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/11/2019, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2019 |
Testo completo
01032-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1928/2019 Andrea Tronci -Presidente Stefano Mogini CC 07/11/2019 Maria Silvia Giorgi R.G.N.25969/2019 Riccardo Amoroso -Relatore - Martino Rosati ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PI FR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/04/2019 del Gip del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;
Letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Gip del Tribunale di Monza ha applicato al ricorrente PI FR con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni cinque di reclusione e disposto la confisca del denaro e di quanto altro in sequestro, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, co. 1, d.P.R. 309/90, per la detenzione a fini di spaccio di plurimi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, marijuana e hashish, nonché per cessione di un quantitativo di stupefacente pari al prezzo riscosso di euro 9.400,00 e per i reati detenzione illecita di arma da sparo e di munizioni. Аб 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, PI FR ha proposto ricorso, articolando due motivi. Con il primo motivo si censura la disposta confisca di euro 9.400,00 sequestrata al momento dell'arresto per carenza di motivazione, trattandosi di denaro che l'imputato ha riferito essere provento dell'attività commerciale svolta da lui e dalla moglie. Con il secondo motivo si censura la legalità della pena in rapporto alla carenza di motivazione in merito all'esclusione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Innanzitutto si deve rammentare che avverso le sentenze di patteggiamento, in forza della nuova normativa applicabile ratione temporis al caso di specie trattandosi di sentenza successiva alla riforma introdotta dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017 - il ricorso per cassazione non è più proponibile per vizio della motivazione, anche quando il vizio di motivazione denunciato investa, oltre ai punti della decisione che fuoriescono dall'ambito di impugnabilità della sentenza di patteggiamento delineato dalla nuova normativa, aspetti che pure rientrano nella previsione dei motivi ammissibili di ricorso. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il riferimento operato dalla norma ai predetti punti della decisione attiene chiaramente al caso di violazione della legge e non anche al vizio della carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. Nel caso di specie il ricorrente si limita a denunciare il vizio della violazione di legge con riguardo alla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. ed alla assenza di motivazione in merito alla disposta confisca del denaro in sequestro. Quindi, il primo motivo è inammissibile perché non consentito dalla nuova disciplina che regola l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, non investendo alcuno dei punti della decisione per i quali ammesso il ricorso per cassazione. 2 Q Con riguardo, al secondo motivo, se ne deve rilevare innanzitutto la manifesta infondatezza, trattandosi della confisca del denaro provento dello spaccio, in relazione alla specifica ipotesi contestata nell'imputazione della cessione di sostanza stupefacente per il corrispettivo corrispondente alla suddetta somma di denaro sequestrata all'imputato. Infatti, sebbene nel caso di confisca che non abbia formato oggetto di accordo tra le parti possa ritenersi l'ammissibilità del ricorso per cassazione anche oltre i limiti della disciplina derogatoria di cui all'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. informazione provvisoria n. 19 delle decisioni delle Sezioni Unite, udienza del 26/09/2019 nel ric. P.G. c/ Melzani, n.r.g. 4294/19), tuttavia, il dedotto vizio di motivazione deve essere pur sempre rapportato alla peculiarità della sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. Si deve qui richiamare il costante orientamento di questa Corte, formatosi prima della citata novella della legge 23 giugno 2017 n. 103, secondo cui l'obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di applicazione della pena su richiesta, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Pertanto, la legittima provenienza del denaro dal reato per essere sindacata in sede di legittimità, allorquando si tratti di patteggiamento, deve risultare in modo evidente dalla stessa descrizione del fatto nell'imputazione, o deve essere contraddetta in modo altrettanto immediato ed evidente dalle risultanze acquisite agli atti, senza la necessità di un vaglio più approfondito che, presupponendo una valutazione di merito di tutte le circostanze del caso, investirebbe inevitabilmente il sindacato della motivazione in punto di responsabilità e di accertamento del reato, non consentito in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento. Quindi, anche il motivo di ricorso sulla confisca del denaro deve ritenersi inammissibile, ove sia rivolto, come nella specie, a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto, mai consentita in sede di ricorso per cassazione, e maggiormente quando si tratti di sentenza di patteggiamento. Si tratta di una conseguenza che discende dalla specifica natura della sentenza di patteggiamento e che prescinde anche dal più ristretto ambito dell'impugnazione ora delineato dall'art. 448, co 2-bis., cod. proc. pen., potendosene rilevare l'inammissibilità anche ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen. 3 Nel caso di specie la confisca del denaro è stata disposta ai sensi dell'art. 240, co.1, cod. pen. quale provento dello spaccio, sulla base della rilevata assenza di redditi leciti dell'imputato e delle annotazioni dei conteggi per pregresse cessioni, ed in rapporto una cessione di sostanza stupefacente specificamente contestata nell'imputazione. Pertanto, aderendo al patteggiamento, l'imputato, che nulla ha allegato a riscontro della provenienza lecita del denaro confiscato, ha manifestato piena acquiescenza sia alle risultanze in atti eď sia alla imputazione di reato cui il denaro risulta correlato quale provento diretto della sua consumazione L'imputazione è stata necessariamente valutata e presa in considerazione nell'accordo sulla pena sotteso alla sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale il giudice ha assolto adeguatamente all'onere della motivazione attraverso il riferimento alle ragioni per le quali non ha ravvisato la ricorrenza delle cause di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila euro.
P.Q.M.
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Dichiara inammissibile spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 novembre 2019 Il consiguere estensore Il Presidente loveAmoroso Andrea Tronci Andra drove DEPOSITATO IN CANCELLA L 13 SE y IL CA Patric 4