Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2007, n. 25202
CASS
Sentenza 8 giugno 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'incompatibilità con l'ufficio di testimone, prevista dall'art. 197 lett. a) cod. proc. pen., non è limitata alla assunta qualità di imputato, ma va estesa, in forza dell'art. 61 comma primo cod. proc. pen., alle persone sottoposte alle indagini preliminari anche se nei loro confronti sia stato pronunciato decreto di archiviazione, stante che soltanto una sentenza irrevocabile di proscioglimento, nonché una sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto, divenuta irrevocabile, possono rendere inoperante l'incompatibilità di cui all'art. 197 cod. proc. pen.. (V. Corte cost., sent. n. 381del 2006).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2007, n. 25202
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25202
    Data del deposito : 8 giugno 2007

    Testo completo