Sentenza 7 gennaio 2003
Massime • 2
Allorquando il datore di lavoro è un partito politico (nella specie, Partito Socialista Italiano), e cioè un'associazione non riconosciuta che svolge attività politica senza fini di lucro, l'unica conseguenza dell'accentata illegittimità del licenziamento è la riassunzione del lavoratore o, in alternativa, la corresponsione della prevista indennità, con esclusione, quindi, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 108 del 1990, della reintegrazione nel posto di lavoro.
Il "notorio", al quale allude il secondo comma dell'art. 115 cod. proc. civ., è costituito dalle cognizioni comuni e generali in possesso della collettività, nel tempo e nel luogo della decisione, e non può quindi risolversi nella conoscenza del fatto particolare intorno al quale si contende, anche se qualche aspetto non decisivo del fatto stesso, possa essere considerato al lume di criteri di ordine pratico o tecnico o scientifico rientranti nel patrimonio delle comuni esperienze (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto notoria la crisi politica che aveva attraversato il Partito Socialista Italiano, ma non anche la situazione di crisi economica dello stesso, escludendo in tal modo che la prova del giustificato motivo oggettivo di licenziamento potesse desumersi esclusivamente dal riferimento alla crisi economica del medesimo Partito).
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 14 febbraio 2024, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 2024, la Corte d'appello di L'Aquila, sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 148 e 149, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), per violazione degli artt. 3, 24 e 41, commi secondo e terzo, della Costituzione. 2.- Il rimettente riferisce che la società A. M. srl e i suoi soci avevano convenuto in giudizio il Condominio G., innanzi al Tribunale ordinario di L'Aquila, al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla «revoca», ritenuta «illegittima», di un incarico professionale. Questo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.S.I. PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DIREZIONE NAZIONALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato SERGIO RUSSO, che lo rappresenta e difende, giusta delega atti;
- ricorrente -
contro
SC MA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 21705/00 proposto da:
SC MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES N. 25, presso lo studio dell'avvocato CAMILLO NICOLA CHINNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
P.S.I. PARTITO SOCIALISTA ITALIANO, DIREZIONE NAZIONALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato SERGIO RUSSO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 17138/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 20/09/99 - R.G.N. 15015/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato, CHINNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del primo motivo ed inammissibilità ed in subordine rigetto del secondo motivo del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 aprile 1996, il Partito Socialista Italiano - P.S.I.- proponeva appello avverso la sentenza n. 12369 del 20-25 luglio 1995 con la quale il Pretore di Roma, pronunciando sulla domanda avanzata da IA IO, impiegata presso lo stesso Partito, annullava il licenziamento intimatole dal datore di lavoro e condannava quest'ultimo a riassumerla ed a corrisponderle le retribuzioni dal giorno del licenziamento a quello della riassunzione.
A sostegno del gravarne l'appellante deduceva la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per carenza della indicazione e specificazione del petitum e della causa petendi, e l'infondatezza nel merito, trovando giustificazione il licenziamento nella grave, notoria crisi politica ed economica che lo aveva investito. Con sentenza del 13 gennaio - 20 settembre 1999, l'adito Tribunale di Roma, disattesa la sollevata eccezione di nullità, ritenuta non provata l'asserita giustificazione del licenziamento e considerata la natura non imprenditoriale dell'attività del partito politico, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava il P.S.I. a riassumere la IO nel termine di tre giorni e, in mancanza, a risarcirle il danno nella misura pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il P.S.I. con due motivi, cui resiste IA IO con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, contestato dal ricorrente principale con ulteriore controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo di ricorso il P.S.I., denunciando incongrua ed illogica motivazione e violazione dell'art. 115 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostiene che il Tribunale di Roma avrebbe errato nel ritenere, da un lato, che non vi era prova o allegazione che il licenziamento fosse stato adottato per la necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui la lavoratrice era addetta;
e, dall'altro, nel non valutare che il recesso in oggetto era stato determinato dalla irreversibile crisi politica ed economica dello stesso Partito Socialista Italiano e che quindi si inquadrava nell'ambito del licenziamenti per riduzione di personale, rispetto ai quali la questione di repechage, cui il Giudice d'appello aveva fatto riferimento, non poteva porsi. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
Invero, il Tribunale di Roma, dopo aver puntualizzato che, secondo l'appellante, il licenziamento della IO trovava giustificazione nella grave crisi politica ed economica che lo aveva investito, e che tale crisi costituiva fatto notorio avendone ampiamente parlato tutti gli organi di informazione, tanto che, con delibera 12 novembre 1994, il Partito era stato posto in liquidazione, cessando ogni attività, ha argomentato la sua decisione, in base alle seguenti considerazioni: a) agli atti non vi era prova e neppure allegazione - essendosi svolto il giudizio di primo grado nella contumacia dell'appellante Partito - che il licenziamento della IO fosse stato adottato per la necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui la medesima era addetta, ne' che fosse impossibile la utilizzazione della lavoratrice in mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività svolta;
b) a prescindere dalla preclusione nella quale era incorso il Partito Socialista ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 416, 420 e 437, 2^ comma, c.p.c., anche nella fase del gravame il Partito si era limitato ad affermare la notorietà dello stato di crisi senza nulla specificare in relazione alla necessità di sopprimere il posto di lavoro al quale la IO era addetta ed alla impossibilità di utilizzarla in mansioni diverse ma compatibili ex art. 2103 c.c.; c) nella specie, non ricorrevano gli estremi del "fatto notorio", in quanto "perché un fatto sia notorio, ai fini del diritto, occorre che abbia una distinta identità storica che si imponga alla osservazione o alla percezione della collettività, in modo che questa ne compia per suo conto la valutazione critica ed inoltre che sia di comune conoscenza" con la conseguenza che, nel caso in esame, notoria poteva, al più, ritenersi la crisi politica che aveva attraversato negli anni passati il Partito Socialista Italiano, ma non anche la situazione di crisi economica alla quale era stato fatto riferimento nell'atto di gravarne.
Osserva il Collegio che l'iter argomentativo ora esposto sfugge alle censure mossegli con il motivo in oggetto sia perché il Tribunale nel fornire la nozione di "fatto notorio" e nell'escludere coerentemente che nel suo ambito potesse rientrare il fatto della crisi economica del P.S.I., si è riportato all'insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. 11 marzo 1995 n. 2859; Cass. 3 agosto 1990 n. 7798), che anche di recente ha ribadito che il "notorio", al quale allude il secondo comma dello art. 115 cod. proc. civ., è costituito dalle cognizioni comuni e generali in possesso della collettività nel tempo e nel luogo della decisione e non può quindi risolversi nella conoscenza del fatto particolare intorno al quale si contende, anche se qualche aspetto del fatto stesso, però non decisivo, possa essere considerato al lume di criteri di ordine pratico o tecnico o scientifico rientranti nel patrimonio delle comuni conoscenze (cfr. Cass. 27 giugno 2000 n. 8744); sia per l'assenza di elementi che potessero far ritenere il licenziamento de quo di natura collettiva, sottratto, come tale, alla dimostrazione, incombente sul datore di lavoro nell'ipotesi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, della impossibilità di collocare altrove il lavoratore licenziato (ex plurimis, Cass. 28 novembre 1992 n. 12746). Con il secondo motivo il ricorrente Partito denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 legge n. 604/1966, 115 e 116 c.p.c. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), assumendo che il Tribunale avrebbe inspiegabilmente ed irrimotivatarnente concesso alla lavoratrice un'indennità ex art.8 legge n.604/1966 maggiorata sino a 10 mensilità, nonostante la carenza dell'indefettibile presupposto della dipendenza del lavoratore "da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro".
La censura non può essere condivisa.
Come è noto, una delle modifiche apportate dalla riforma del 1990 (legge 11 maggio 1990 n. 108) alla legge n. 604 del 1966 riguarda i limiti minimi e massimi dell'indennità spettante al lavoratore, nonché i criteri per la determinazione specifica al loro interno, qualora il datore di lavoro non provveda alla sua riassunzione entro tre giorni.
La misura minima di 2,5 mensilità, in precedenza prevista dal combinato disposto del primo e terzo comma dell'art. 8 solo per i datori di lavoro che occupavano fino a sessanta dipendenti, viene a costituire ora il limite minimo generalizzato, scattando per i datori di lavoro con organico superiore, la tutela reale (art. 2 legge n. 108/1990); mentre la misura massima è fissata in sei mensilità, suscettibile di essere aumentata, concorrendo la duplice condizione dell'organico superiore a quindici dipendenti e della anzianità di servizio del lavoratore licenziato superiore a dieci anni (aumento fino a 10 mensilità) o a venti anni (aumento fino a 14 mensilità, previsto anche sotto il vecchio regime). Il ricorrente principale contesta la decisione del Tribunale, sostenendo che, pur in difetto di prova che il numero dei dipendenti della Direzione Nazionale del P.S.I. fosse di 16 o più all'epoca del licenziamento della IO, era stata ugualmente riconosciuta una indennità pari a dieci mensilità di retribuzione. Senonché, non può trascurarsi che, avendo il Giudice di primo grado, disposto la riassunzione (rectius: reintegrazione), della IO con condanna del Partito Socialista "al pagamento delle retribuzioni dal giorno del licenziamento alla riassunzione abbia posto alla base del suo provvedimento il presupposto della presenza di un numero di dipendenti del Partito stesso superiore a quindici;
presupposto non contestato con l'atto di appello e, come tale, non più suscettibile di essere rimesso in discussione.
Pertanto, la decisione del Tribunale, sotto il denunciato profilo non appare suscettibile di fondata censura.
Infondato è anche il ricorso incidentale in relazione ad entrambi i motivi proposti.
Con il primo la IO sostiene che il Giudice d'appello avrebbe erroneamente negato, nel caso in esame, la piena operatività della tutela reale prevista dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni, senza considerare che, per stabilire se al lavoratore illegittimamente licenziato spetti la tutela reale (reintegrazione e risarcimento) o quella obbligatoria (riassunzione o risarcimento), è rilevante l'individuazione dei requisiti dimensionali del datore di lavoro, indipendentemente dall'attività esercitata. Nella specie, quindi (in mancanza di prova contraria), essendo i dipendenti della Direzione del Partito Socialista Italiano, in misura notevolmente superiore alle quindici unità, spettava alla lavoratrice licenziata la tutela reale, come aveva correttamente ritenuto il Pretore.
L'assunto non può essere condiviso, poiché la legge n. 108/1990 all'art. 4 espressamente stabilisce che "La disciplina di cui all'art. 18 della legge 20 maggio, 1970 n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto".
Pertanto, non essendo contestato che il datore di lavoro della IO era un partito politico e cioè una associazione non riconosciuta che svolgeva attività politica senza fini di lucro, è indubbio che l'unica conseguenza dell'accertata illegittimità del licenziamento per difetto di giustificato motivo dello stesso era quella indicata dal Tribunale e cioè la riassunzione della lavoratrice o, in alternativa, la prevista indennità. Sul punto, quindi, la sentenza del Tribunale di Roma appare del tutto corretta. Altrettanto corretta appare la decisione, adottata dal Tribunale di Roma, in ordine alla compensazione delle spese del giudizio di gravame, oggetto di censura da parte della IO con il secondo motivo di ricorso. Ad avviso di quest'ultima, il rigetto di ben due motivi di appello", contro i quali ella aveva svolto la sua difesa, "doveva indurre il Tribunale alla condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellata di almeno due terzi delle spese di giudizio".
Va, tuttavia, osservato in contrario che la decisione sul punto è insindacabile in questa sede dal momento che, in tema di spese processuali, la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito e non richiede specifica motivazione. Ne consegue che tale valutazione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che la decisione del giudice di merito di compensare le spese sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (ex plurimis, Cass. 14 marzo 1995 n. 2949). Non avendo la sentenza violato il richiamato principio, la censura deve essere disattesa. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati e le spese di questo giudizio interamente compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso principale e quello incidentale e li rigetta;
compensa tra le parti le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2003