Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 26
CASS
Sentenza 7 gennaio 2003

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Allorquando il datore di lavoro è un partito politico (nella specie, Partito Socialista Italiano), e cioè un'associazione non riconosciuta che svolge attività politica senza fini di lucro, l'unica conseguenza dell'accentata illegittimità del licenziamento è la riassunzione del lavoratore o, in alternativa, la corresponsione della prevista indennità, con esclusione, quindi, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 108 del 1990, della reintegrazione nel posto di lavoro.

Il "notorio", al quale allude il secondo comma dell'art. 115 cod. proc. civ., è costituito dalle cognizioni comuni e generali in possesso della collettività, nel tempo e nel luogo della decisione, e non può quindi risolversi nella conoscenza del fatto particolare intorno al quale si contende, anche se qualche aspetto non decisivo del fatto stesso, possa essere considerato al lume di criteri di ordine pratico o tecnico o scientifico rientranti nel patrimonio delle comuni esperienze (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto notoria la crisi politica che aveva attraversato il Partito Socialista Italiano, ma non anche la situazione di crisi economica dello stesso, escludendo in tal modo che la prova del giustificato motivo oggettivo di licenziamento potesse desumersi esclusivamente dal riferimento alla crisi economica del medesimo Partito).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 26
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26
Data del deposito : 7 gennaio 2003

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