Sentenza 6 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/04/2002, n. 4941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4941 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2002 |
Testo completo
Ce 74634 04-94 1 / 02 Oggetto: Imposta di registro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Liquidazione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 3365/2001 Cron. 11260 sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dot Michele Presidente Rep. Cantillo Consigliere Ud. 10.01.2002 Dott. Giulio Graziadei Dott. Antonio Merone Consigliere Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere DI CASSAZION. Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere CIVILE ATE SUGRCIAL ha pronunciato la seguente: E N PIO C SENTENZA AM sul ricorso proposto: 74634 C . . N. dall' AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO, in persona CORTE SUPRE HA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE del Ministro pro tempore, e per l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in perso- Richiesta copia studio dal Sig. Sole na del Direttore pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura genera- per diritti € 1.55 12.04.02 le dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, so- IL CANCELLIERE no domiciliate ope legis;
- ricorrenti -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio la signora NE ZI, elettivamente domiciliata presso lo studio del dal Sig. PSOA per diritti € 1.55 dottor Vincenzo D'Amato in Cividale (UD), Stretta De Rubeis, n. 12; il 12.04.02 - intimata - IL CANCELLIERE 1 5 5 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Trieste 9 mar- zo 1999, n. 196/01/99, depositata il 24 ottobre 2000; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 10 gennaio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito, per il Ministero delle finanze, l'avvocato Luigi Criscuoli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. Il Ministro delle finanze ricorre per la cassazione della senten- za della Commissione tributaria regionale di Trieste 9 marzo 1999, n. 196/01/99, che ha respinto l'appello dell'Ufficio del registro di Udine contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Udine n. 57/01/97, che aveva accolto i ricorsi della contribuente presentati contro l'avviso di li- quidazione e contro il rigetto dell'istanza di condono in tema di imposta di registro.
1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - negli atti di compravendita di due immobili, per i quali si dichiarano i prezzi rispettivamente di lire 51.000.000 e di lire 50.000.000, i contribuenti richiedono l'applicazione dell'art. 12 L. 13 maggio 1988, n. 154; - l'Ufficio, sulla base dei dati catastali, determina il valore degli immobili rispettivamente in lire 106.171.600 e in lire 97.896.100 e notifica il relativo avviso di liquidazione;
- entrambi gli avvisi sono impugnati dalla contribuente, che successivamen- te presenta istanza per la definizione delle liti pendenti, versando nel con- tempo l'importo pari ad un decimo delle imposte liquidate;
- l'Ufficio respinge l'istanza di condono, assumendone l'inefficacia sulla ba- se di una circolare del Ministero delle finanze;
- anche il provvedimento di rigetto dell'istanza di condono viene impugnato dalla contribuente e il relativo procedimento viene riunito a quello instaura- to contro l'avviso di liquidazione;
- la Commissione tributaria di primo grado, ritenendo assorbente la que- stione relativa al ricorso proposto contro il provvedimento di rigetto dell'i- stanza di definizione delle liti pendenti, accoglie quest'ultimo con la conse- guente dichiarazione di estinzione dei relativi giudizi;
contro la sentenza di primo grado propone appello l'Ufficio, la cui impu- gnazione è rigettata con la sentenza della Commissione tributaria regionale di Trieste, ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Trieste 9 marzo 1999, n. 196/01/99, è così motivata: -· l'art. 2 quinquies L. 30 novembre 1994, n. 656, prevede, quali uniche con- dizioni per la definizione delle liti fiscali, che esse siano pendenti, in qua- lunque grado del giudizio, alla data del 31 dicembre 1994 o che esse possa- no insorgere per atti notificati entro la medesima data;
inoltre, tale articolo precisa che la lite deve ritenersi pendente anche nel caso in cui il ricorso presentato sia dichiarato o ritenuto inammissibile dall'ufficio; - alla luce del chiaro disposto legislativo la controversia fra l'odierno con- tribuente e l'ufficio doveva ritenersi pendente alla data sopraccitata;
ne con- segue che il presente procedimento non può non ritenersi estinto.. 2.1. Il Ministro delle finanze sostiene il suo ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione, peraltro articolato in due submotivi. 3 2.2. Il Ministro delle finanze conclude chiedendo che il suo ricorso sia accolto, con ogni conseguenziale provvedimento di legge anche in ordi- ne alle spese di giudizio.
3. I contribuenti intimati non si sono costituiti in giudizio. Motivi della decisione 4.1. Con l'unico motivo di impugnazione il Ministro delle finanze denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 quinquies DL 30 settembre 1994, n. 564, convertito in L. 30 novembre 1994, n. 656, e del- l'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, difetto di motivazione per carenza o insufficienza, in relazione agli art. 50 e 62 DLgs 31 dicembre 1992, n. 56, e all'art. 360.1, n. 3 e n. 5, cpc.
4.2. In realtà le censure avanzate dal ricorrente sono due, così argo- mentate. Quanto ai vizi della motivazione, il ricorrente osserva che la Com- missione tributaria regionale si sarebbe limitata ad affermare che nella fatti- specie in esame non poteva negarsi che tra le parti era in corso una lite, per cui ha ritenuto sussistente l'unico presupposto richiesto dall'art. 2 quinquies DL 30 settembre 1994, n. 564, convertito in L. 20 novembre 1994, n. 656, per la definibilità delle liti pendenti. Questo modo di argomentare lascereb- be senza alcuna risposta i problemi sollevati dall'Ufficio, nascondendo l'iter logico giuridico seguito dal Collegio giudicante per respingere le relative te- si difensive. Infatti, nessuna motivazione verrebbe fornita sul rilievo attinen- te al fatto che, avendo l'Ufficio proceduto all'emissione dell'avviso di liqui- dazione sulla base di meri conteggi aritmetici, derivanti dalla rendita attri- buita dall'UTE, non poteva ritenersi pendente una controversia di valutazio- 4 ne alla quale potesse applicarsi la normativa agevolativa contenuta nella DL 30 settembre 1994, n. 564, convertito in L. 20 novembre 1994, n. 656. Quanto al vizio di violazione di legge e alla falsa applicazione di norme di diritto, il ricorrente osserva che le disposizioni regolanti la defini- zione delle liti pendenti fa espresso riferimento alle controversie derivanti da avvisi di accertamento, da ogni atto di imposizione e dagli avvisi di irro- gazione di sanzioni e, quindi, non sarebbero applicabili a fattispecie, come quella in esame, nelle quali la liquidazione dell'imposta è derivata, non da un'attività di accertamento, ma direttamente ed automaticamente da una non equivoca manifestazione di volontà delle parti interessate espressa nell'atto di trasferimento ed assolutamente irrevocabile, cioè la volontà di avvalersi del disposto dell'art. 12 DL 14 marzo 1988, n. 70, che ha convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, alla quale è seguita la valutazione dell'UTE. Tale vo- lontà sarebbe insensibile alle norme che introducono un condono fiscale, come sarebbe dimostrato dall'art. 2 quinquies, comma 4, lettera b), DL 30 settembre 1994, n. 564, convertito in L. 30 novembre 1994, n. 656, che, in materia di imposte di registro, di INVIM, di imposte catastali ed ipotecarie, fa riferimento esplicito all'imposta relativa "al maggiore imponibile accerta- to" e, dunque, presuppone necessariamente l'esistenza di una controversia di valutazione che nella specie non è ipotizzabile.
4.3. La seconda censura, riguardante la violazione di legge, è fonda- ta. La questione di diritto che viene sottoposta all'esame della Corte è se sia suscettibile di condono, in quanto si presupponga una pendenza di con- troversia, il rapporto giuridico tributario regolato con l'avviso di liquidazio- Mi 5 ne che sia emesso, ai sensi dell'art. 12 L. 13 maggio 1988, n. 154, nei con- fronti di chi abbia chiesto di avvalersi del calcolo automatico del valore dei beni rilevante ai fini dell'imposta di registro e dell'invim. La questione va risolta in senso negativo, perché è irrinunciabile la domanda di volersi avvalere del calcolo automatico ex art. 12.1 citato. Infat- ti, la scelta del contribuente priva l'Ufficio della legittimazione ad effettuare l'accertamento di valore maggiore rispetto a quello risultante dal calcolo au- tomatico basato sulla rendita catastale attribuita dall'UTE. Ne deriva che l'Ufficio non effettua alcun accertamento, e non adottando alcun accerta- mento, manca il presupposto per l'esistenza stessa della controversia e, quindi, per la proponibilità del condono.
5. La riconosciuta fondatezza del secondo motivo di impugnazione determina l'assorbimento del primo motivo relativo al difetto di motivazio- ne.
6. Il ricorso del Ministero delle finanze è, conseguentemente, fonda- to. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Trieste dev'essere, quindi, cassata e la causa deve essere rinviata ad altra Sezione della mede- sima Commissione, perché accerti le conseguenze della cassazione sulla sentenza di primo grado che, dopo avere riunito il ricorso contro l'avviso di liquidazione e il ricorso contro il rigetto della domanda di condono, aveva accolto solo il secondo, ritenendo assorbito il primo. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese processuali relative al giudizio di cas- sazione.
PQM
6 la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giu- lia, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2002. IlPresidefte Il relatore ed estensore CANCE 141 IL CANCELLIERE C1 DEPOSITA Osvaldo Ascanio Oggi -6 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 7