Sentenza 29 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergono elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengono forniti dalla parte interessata in vista della decisione.
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La sospensione condizionale della pena non può essere subordinata al risarcimento del danno senza una valutazione delle reali condizioni economiche dell'imputato, quando queste emergano dagli atti processuali. La premessa si evince dall'esame di due recenti sentenze della Suprema Corte che ci permettono di approfondire un'aspetto peculiare del “potere” del giudice di obbligare l'imputato al risarcimento del danno per poter avere il beneficio della pena sospesa. Nel primo caso la cassazione sezione V con la sentenza n. 3187/2021 depositata il 26 gennaio 2021 ha deliberato che in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2015, n. 14205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14205 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NAPPI Aniello - Presidente - del 29/01/2015
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 366
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 21375/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di R.D. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 18/10/2013 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Gatti Marco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di R.D. , pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, per il reato di atti persecutori e per la connessa contravvenzione di porto ingiustificato di oggetto atto ad offendere, ma, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha concesso al medesimo i doppi benefici di legge, peraltro subordinando la sospensione condizionale della pena al pagamento della disposta provvisionale in favore della costituita parte civile.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del difensore di fiducia deducendo errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione. Lamenta in tal senso il ricorrente come la Corte territoriale abbia illegittimamente subordinato la sospensione condizionale al pagamento della provvisionale senza svolgere alcuna valutazione delle condizioni economiche dell'imputato e della sua pericolosità sociale e comunque senza fornire alcuna giustificazione di tale decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La Corte territoriale ha svolto una pur sommaria ricognizione della pericolosità sociale dell'imputato, rilevando come egli non abbia desistito dalla consumazione del reato nemmeno una volta assoggettato a misura cautelare non detentiva.
2.1 La sopravvenuta cessazione dell'efficacia di quest'ultima e l'interruzione dell'azione criminosa sono stati ritenuti elementi sufficienti per la concessione della sospensione condizionale dell'imputato, ma la persistenza nel reato in pendenza della misura cautelare è stata implicitamente ritenuta condizione idonea per esercitare il potere discrezionale di subordinare ex art. 165 c.p. il beneficio al pagamento della provvisionale già disposta nel primo grado di giudizio.
2.2 In tal senso il discorso giustificativo della sentenza sul punto appare adeguatamente strutturato e tutt'altro che manifestamente illogico.
3. La sentenza impugnata non ha svolto alcuna preventiva verifica sulle condizioni economiche dell'imputato, omissione sulla quale si sono soprattutto concentrate le lamentele del ricorrente.
3.1 Sul punto deve ricordarsi come, secondo l'orientamento maggioritario di questa Corte - qui condiviso -, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, potendo il soggetto interessato allegare, in sede esecutiva, la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento e il giudice valutare l'attendibilità e la rilevanza dell'impedimento dedotto (Sez. 6, n. 33020 del 8 maggio 2014, S., Rv. 260555).
3.2 Principio questo che deve essere letto alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale, con pronuncia n. 49 del 1975, con la quale nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 165 c.p., nella parte in cui consente al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, ha avvertito nella motivazione che spetta al giudice di valutare, con apprezzamento motivato ma discrezionale, la capacità economica del condannato e la sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario.
3.3 In tal senso, dunque, al giudice della cognizione che intenda subordinare la concessione del beneficio all'adempimento degli obblighi risarcitori deve ritenersi assegnato l'obbligo di rendere un motivato apprezzamento sulle condizioni economiche dell'imputato, laddove dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della sua capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi gli vengano forniti dalla parte interessata in vista della sua decisione.
3.4 In difetto di sintomi dell'incapacità economica dell'imputato è da escludersi invece che sul giudice gravi un indiscriminato obbligo di compiere accertamenti "preventivi" tesi a verificare la possibilità del medesimo di sopportare la menzionata condizione o anche solo uno specifico obbligo di motivare sul punto. Conclusione che può ritenersi asseverata dalla configurazione del secondo comma dell'art. 165 c.p. conseguita alle modifiche apportate dalla L. n. 145 del 2004, che, nel sopprimere l'originario riferimento all'impossibilità dell'adempimento con riguardo all'ipotesi di subordinazione obbligatoria, ha all'evidenza sollevato il giudice della cognizione da qualsiasi accertamento preventivo sulle condizioni economiche dell'imputato, al quale, se come detto non vi ha provveduto nel corso del processo, comunque è consentito in sede di esecuzione far valere la propria impossibilità di adempiere alla condizione.
3.5 Nel caso di specie deve ritenersi quindi che la Corte territoriale abbia fatto buon governo di tali principi, non emergendo dal testo della sentenza o dagli atti in essa richiamati elementi idonei a fondare in capo alla medesima il menzionato onere di motivazione sulla compatibilità delle condizioni economiche dell'imputato con l'obbligo di pagamento della provvisionale impostogli. Nè il ricorso ha saputo indicare quali sarebbero gli elementi di tal segno che i giudici d'appello avrebbero trascurato di considerare.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2015