Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10412 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTES -04-12 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRIM ASSAZIONE Oggetto споча т SEZIONE SECONDA CIVILE professional Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA - Presidente R.G.N. 3825/99 - Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere Cron. 23028 Rep. 3500 Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere- Ud.29/01/01 - Rel. Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: FT: IN EN, IN AR PI, IN OR, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente domiciliati in ROMA VLE BRUNO BUOZZI 68, Richiesta copia studio dal Sig. BE TO BE TI presso lo studio dell'avvocato ARISTEI STRIPPOLI per diritti L. 600 FERNANDO, che li difende, giusta delega in atti;
11 30 LUG 2001 - IL CANCELLIERE - ricorrenti
contro
CANCELLERIA RI MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato CARELLO CESARE ROMANO, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 169/98 della Corte d'Appello di 172 ROMA, depositata il 22/01/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato Fernando ARISTEI STRIPPOLI, difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CE GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del 1° - 3°- 4° - 5° motivo del ricorso, rigetto del 2°. FFL -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso dell'arch. AR RI il Presidente del Tribunale di Roma, con decreto 28.2.1986 ingiungeva a CE TO, RI TO e MA PI TO il pagamento della somma di L. oltre interessi e spese, quale15.838.143 dell'attività professionale svolta corrispettivo dal ricorrente su loro incarico e relativa all'esecuzione di un progetto di massima ed esecutivo avente ad oggetto la trasformazione di un villino unifamiliare a villino rustico da Fπ bifamiliare. Su opposizione degli ingiunti, che eccepivano la carenza di legittimazione passiva di RI e MA TO e nel merito la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto, trattandosi di costruzione abusiva, nonché la determinazione pattizia del compenso e l'inadempimento del RI ed in via riconvenzionale chiedevano il dall'inadempimento, risarcimento dei danni causati il Tribunale di Roma con sentenza 25 settembre 1995 ingiuntivo opposto revocava il decreto nei confronti di limitatamente all'ingiunzione RI e MA PI TO;
rigettava la domanda attrice di nullità del contratto, nonché la domanda 3 riconvenzionale di risarcimento del danno;
rimetteva la causa in istruttoria con separata ordinanza onde verificare la congruità del compenso richiesto con la tariffa professionale. Su impugnazione dei TO, la Corte di appello Roma, con sentenza 22 gennaio 1998 respingeva di l'appello condannando gli appellanti alle spese del grado. Afferma la corte d'appello: che l'omessa pronuncia sulle spese del giudizio a seguito della revoca del decreto ingiuntivo emesso a carico di 772. RI e MA PI TO è corretta, non avendo l'emessa sentenza definito il giudizio;
che avendo disposizioni di cui all'art. 244 c.p.c.le carattere ordinatorio, le censure relative alla tardività della prova contraria ammessa, non hanno pregio giuridico;
che i primi giudici hanno fatto retto uso del potere discrezionale relativo alla valutazione dell'attendibilità dei testi escussi, stante il rapporto di coniugio che li lega ad RI e MA PI TO e la genericità e scarsa rilevanza, ai fini del decidere, delle rese;
che la dedotta nullità del dichiarazioni contratto è insussistente essendo risultato dalle dichiarazioni dei testi indotti dal RI che 4 l'incarico conferito allo stesso era limitato alla sola progettazione;
che, conseguentemente, ai fini del dedotto inadempimento, non è ravvisabile un abbandono del cantiere da parte del medesimo;
che dai documenti prodotti non si evince l'esistenza di un accordo fra le parti in ordine all'ammontare del compenso, tanto più che nella lettera addotta a sostegno dell'intervenuto accordo sul punto, sin fa cenno ad un incontro successivo per definire le intese;
FT2 che, infine, non esiste alcuna preclusione, per il giudice, di affidare ad un consulente tecnico l'accertamento della verifica della congruità del compenso rispetto alla tariffa professionale, trattandosi di valutazione puramente tecnica. Avverso tale sentenza ricorrono in Cassazione il TO. Resiste con controricorso il RI. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducono i ricorrenti motivi di impugnazione sul gravame di RI e MA PI TO: 1) la violazione degli artt. 91,112,277,279 cpc, l'omessa pronuncia sulle spese di lite -per avere la corte d'appello, nel confermare la decisione di 1° grado relativa alla carenza di 5 legittimazione passiva di RI e MA PI TO, per non essere mai state parti del contratto d'opera professionale, erroneamente NON provveduto a liquidare le spese del giudizio, NONOSTANTE la decisione avesse carattere definitivo nei loro confronti, riguardando la prosecuzione della causa profili della domanda attinenti al merito ed estranei alle TO;
nonché sul gravame di CE TO: 2) la violazione dell'art. 244 c.p.c (vecchio rito) e del principio di unicità di ammissione 792 delle prove, l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo. -per avere la corte d'appello, nel respingere la censura proposta avversO il provvedimento, del Tribunale, di ammissione della prova per testi della parte opposta, ERRONEAMENTE ritenuto ammissibile la suddetta prova CONTRARIA a quella articolata dai TO (prova quest'ultima richiesta subito dopo l'espletamento dell'interrogatorio formale del RI, ribadita fino all'udienza di precisazione conclusioni, con indicazione specifica dei testi, senza che mai controparte deducesse alcunché a prova contraria ammissibilità ritenuta, nonostante tale prova contraria fosse stata ammessa dal giudice istruttore, con la concessione di un ulteriore termine per l'indicazione dei testi, dopo che con ordinanza collegiale а seguito di rimessione sul ruolo della causa, era stata ammessa la prova articolata dai TO, e nonostante l'eccezione sollevata tempestivamente dai ricorrenti in primo grado e riproposta con specifico motivo di appello;
senza quindi considerare: A) che l'affermato dalla corte d'appello, carattere ordinatorio dei termini ex art. 244 c.p.C., non comporta il venir meno della 772 decadenza dalla prova;
ma solo il diverso modo in cui tale decadenza si realizza (di diritto quella relativa alla violazione del termine perentorio, su pronuncia del giudice l'altra); B) che dovendo la prova contraria essere formulata a pena di decadenza nella prima risposta, salva la facoltà discrezionale del giudice di assegnare un termine per formulare о integrare tali indicazioni;
nella fattispecie, per il principio dell'unità della prova, era preclusa, per mancata tempestiva deduzione, sia la prova contraria diretta che quella contraria indiretta, con conseguente illegittimità dell'esercizio della facoltà di concedere il termine da parte del giudice 7 istruttore;
3) la violazione degli artt. 116, 244 c.p.c., l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi. -per avere la corte d'appello ERRONEAMENTE: A) ritenuto inattendibili i testi escussi di parte ricorrente a causa del vincolo di coniugio, non potendo tale vincolo essere considerato in sé motivo di inattendibilità. B) affermato che le dichiarazioni dei testi IN e CU erano generiche e scarsamente FT2 rilevanti ai fini del decidere e ciò senza fornire alcuna motivazione in ordine alla natura lecita ○ meno del contratto ed alla determinazione pattizia del compenso, sulle quali sia le testimonianze che lo stesso arch. RI in sede di interrogatorio si erano espressi e le cui dichiarazioni erano pienamente confermate dalle prove documentali;
4) la violazione degli artt. 1346, 1418 c. civ., dell'art. 1362 c.C., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia -per avere la corte d'appello erroneamente nonostante si ritenuto la validità del contratto, trattasse di un contratto nullo (per illiceità 8 dell'oggetto) essendo stato conferito l'incarico sia della progettazione che della direzione dei lavori di un opera abusiva, violando in tal modo le regole di interpretazione della volontà omettendo a tal fine di valutare il contrattuale, tenore delle altre prove acquisite (documenti e risposta all'interrogatorio formale del RI), essendo ben facile arguire dalle stesse ammissioni professionista e dalle note scritte di suodel pugno, che il contenuto del contratto riguardava la progettazione, costruzione, accatastamento FT sanatoria di un rustico abusivo;
in via subordinata ed alternativa, ove non ritenuta la nullità del contratto: violazione dell'art. 1453 C. civ., 5) la 1'omessa, insufficiente, contraddittoria motiva- zione su un punto decisivo d'appello erroneamente -per avere la corte un inadempimento del ritenuto non configurabile RI per abbandono del cantiere, avendo il contratto avuto ad oggetto la sola progettazione;
6) la violazione degli artt. 2225, 2233, 2702, 2708, 1362 C.C., nonché l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo -per avere la corte d'appello erroneamente 9 ritenuto NON pattuito fra le parti il compenso dell'opera professionale svolta, omettendo di ricercare l'effettiva volontà delle parti, quali si evince dalle risultanze istruttorie (ammissioni del RI e documentazione di suo pugno); 7) la violazione dell'art. 102 c. 1 della Costituzione%;B dell'art. 61 c.p.c. -per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto di rimettere al giudizio del C.T.U. la congruità del compenso da determinarsi espressamente con riferimento alle tabelle FT professionali, deferendo in tal modo al C.T.U. la funzione giurisdizionale di applicazione della norma giuridica al caso concreto. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il tribunale, infatti, accogliendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da RI e MA PI Punto, per non essere state parti del contratto di prestazione di opera professionale stipulato dal RI, ha emesso nei loto confronti una pronuncia di carattere definitivo, estromettendole di fatto dal giudizio, che è proseguito soltanto per la definizione del rapporto fra CE TO ed il RI. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. 10 andavano liquidate le spese giudiziali relativamente al giudizio intercorso fra le TO ed il RI, ormai concluso. Ha, pertanto, errato la corte d'appello nel confermare sul punto la sentenza del Tribunale. Parimenti fondato è il secondo motivo di ricorso. Trattandosi, infatti, di prova per testi, contraria a quella già dedotta dalla controparte 244 1° C. secondo le formalità di cui all'art. con ordinanza c.p.c. ed ammessO collegiale a essa FT2 seguito di remissione sul ruolo della causa, andava dedotta, ai sensi dell'art. 244 2° C. c.p.c., che detta il principio dell'unità della testimoniale, a pena di decadenza, prova nella "prima risposta", intendendosi per tale la prima deduzione successiva all'atto о all'udienza in cui la richiesta di prova della controparte è stata formulata;
cosa che, nella specie, non è avvenuta, avendo il RI articolato la prova contraria dopo l'ammissione, da parte del collegio, della prova avversaria ed а seguito della concessione di un termine da parte del giudice istruttore;
concessione avvenuta quando il RI era già decaduto dal diritto di articolare prova contraria, 11 decadenza tempestivamente eccepita dai ricorrenti. Infatti, l'assegnazione di un termine per formulare o integrare le indicazioni previste nel 1° e 2° comma dell'art. 244 c.p.c., termine che, contrariamente a quanto si afferma nella sentenza impugnata è perentorio per espressa disposizione di legge, è consentita al giudice solo ove la parte abbia tempestivamente dedotto la prova contraria (v. sent. 5406/91). Entrambi i motivi esaminati vanno, pertanto, motivo FT2 accolti. Segue all'accoglimento del secondo l'assorbimento di tutti gli altri, dovendo la situazione probatoria essere riesaminata alla luce dei principi esposti. La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio, anche per spese, ad altra sezione della corte di appello di Roma che provvederà ad un nuovo esame della controversia, nonché alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso;
cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per spese, ad altra sezione della corte di appello 12 FT2 di Roma. Così deciso in Roma il 29 gennaio 2001. пти Francesca Trombetta est. е л IL CANC 109T 250.000 Francesco 456T 89000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 LUG. 2001 TOT 339.000 Roma IL CANALUL ECT IL Francescy UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Regisia in 18. SET. 2001 4. (lire recent tentam. I 330.000 al n. o Area Servizi (D.ssa MA Graz ( FILIPPO) p. D I Responsabile Servizio Atty Giudiziari (Dr. M. RACE CHIM) 1 8 0.01 13