Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2006, n. 19086
CASS
Sentenza 9 maggio 2006

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In materia di disciplina dell'immigrazione e di condizione dello straniero, l'obbligo della traduzione del provvedimento di espulsione sussiste soltanto qualora emerga in modo certo, al momento della sua emissione e notificazione, la mancata conoscenza da parte del cittadino straniero della lingua italiana, dovendosi escludere la sussistenza di tale obbligo allorquando costui mostri in qualsiasi modo di rendersi conto del significato degli atti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. n. 286 del 1998, ritenendo - senza alcun accertamento - che questi non avesse avuto piena coscienza dell'ordine impartito, a causa della mancata conoscenza della lingua italiana).

La disciplina transitoria dettata dall'art. 10, comma quarto L. n. 46 del 2006, che impone la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, trova applicazione, in base al principio della "eadem ratio", anche nel caso non disciplinato dell'annullamento della sentenza di assoluzione resa su appello di quella assolutoria di primo grado (la Corte, nell'annullare senza rinvio la sentenza di secondo grado, per ragioni anche di economia processuale, ha proceduto direttamente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello).

La difficoltà dell'imputato di reperire mezzi economici sufficienti per il rientro nel paese di origine, dovuta alla sua condizione di clandestino, non costituisce "giustificato motivo", idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come introdotto dall'art. 13 della L. n. 189 del 2002.

Commentario1

  • 1Espulso, non ottempera: è reato? (Cass. 7915/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 maggio 2018

    Il giustificato motivo che legittima la inottemperanza dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, emesso dal Questore, pur non implicando situazioni di stato di necessità, di forza maggiore o, comunque, di inesigibilità assoluta della condotta omessa, deve, tuttavia, consistere in condizioni oggettive che rendano estremamente difficoltoso l'adempimento ovvero in ostative situazioni, soggettive e personali, di grave e pressante condizionamento psicologico, senza potersi risolvere in esigenze che riflettano la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o stabili. Corte …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2006, n. 19086
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19086
Data del deposito : 9 maggio 2006

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