Sentenza 9 maggio 2006
Massime • 3
In materia di disciplina dell'immigrazione e di condizione dello straniero, l'obbligo della traduzione del provvedimento di espulsione sussiste soltanto qualora emerga in modo certo, al momento della sua emissione e notificazione, la mancata conoscenza da parte del cittadino straniero della lingua italiana, dovendosi escludere la sussistenza di tale obbligo allorquando costui mostri in qualsiasi modo di rendersi conto del significato degli atti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. n. 286 del 1998, ritenendo - senza alcun accertamento - che questi non avesse avuto piena coscienza dell'ordine impartito, a causa della mancata conoscenza della lingua italiana).
La disciplina transitoria dettata dall'art. 10, comma quarto L. n. 46 del 2006, che impone la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, trova applicazione, in base al principio della "eadem ratio", anche nel caso non disciplinato dell'annullamento della sentenza di assoluzione resa su appello di quella assolutoria di primo grado (la Corte, nell'annullare senza rinvio la sentenza di secondo grado, per ragioni anche di economia processuale, ha proceduto direttamente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello).
La difficoltà dell'imputato di reperire mezzi economici sufficienti per il rientro nel paese di origine, dovuta alla sua condizione di clandestino, non costituisce "giustificato motivo", idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come introdotto dall'art. 13 della L. n. 189 del 2002.
Commentario • 1
- 1. Espulso, non ottempera: è reato? (Cass. 7915/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 maggio 2018
Il giustificato motivo che legittima la inottemperanza dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, emesso dal Questore, pur non implicando situazioni di stato di necessità, di forza maggiore o, comunque, di inesigibilità assoluta della condotta omessa, deve, tuttavia, consistere in condizioni oggettive che rendano estremamente difficoltoso l'adempimento ovvero in ostative situazioni, soggettive e personali, di grave e pressante condizionamento psicologico, senza potersi risolvere in esigenze che riflettano la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o stabili. Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2006, n. 19086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19086 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 09/05/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 579
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 032484/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di ROMA;
nei confronti di:
EO EA RI N. IL 11/01/1985;
avverso SENTENZA del 09/02/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Baglioni Tindari che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza in data 9.2.2005 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza 23.4.2004 del giudice monocratico del Tribunale in sede che aveva assolto la cittadina rumena EO AN IA dal reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter, come modificato con L. 30 luglio 2002, n.189, per essersi trattenuta nel territorio nazionale, nonostante l'ordine del Questore di Roma, notificato il 16.5.2003, che le aveva imposto di lasciare lo Stato nel termine di cinque giorni, essendo stata fermata in Roma il 14.6.2003.
Il Tribunale aveva assolto l'imputata perché il fatto non sussiste ritenendo che la stessa non avesse avuto piena coscienza dell'ordine che le era stato impartito poiché il decreto di espulsione era stato redatto nelle lingue italiana ed inglese dalla medesima non conosciute e che inoltre non disponesse dei mezzi economici occorrenti per affrontare la spesa per il rientro nel suo paese di origine.
La Corte d'Appello, investita dall'appello del Procuratore Generale che aveva dedotto che il sindacato del giudice ordinario non poteva estendersi alla impossibilità di effettuare la traduzione immediata nella lingua dell'espellenda e che, nel contempo, non era stato dimostrato che la medesima versasse in una condizione di assoluta impossidenza, ha rilevato che, pur dovendosi ritenere legittimo il provvedimento del Questore in quanto redatto in lingua italiana ed in una delle altre lingue (inglese) previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, peraltro rimaneva il fatto che l'imputata, non conoscendo la lingua italiana, non aveva avuto una esatta conoscenza dell'obbligo che le veniva imposto e che inoltre la stessa, nel corso del suo esame in sede di convalida dell'arresto, aveva allegato di non avere mezzi economici, il che rendeva difficile che avesse la disponibilità di una somma sufficiente per finanziare il viaggio di ritorno in patria stante la estrema difficoltà per un clandestino di trovare una occupazione stabile.
2 - Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma lamentando:
erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, e violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, laddove prevede che, ove non sia possibile reperire un traduttore di lingua madre dello straniero espulso, sia consentita la redazione e notificazione del provvedimento in altre specifiche lingue (italiano, inglese, francese e spagnolo), come avvenuto nel caso in esame, in cui il giudice di merito avrebbe potuto, se del caso, sottoporre la norma al vaglio della Corte Costituzionale, ma non invece disapplicarla sotto il profilo che lo straniero non avrebbe avuto piena consapevolezza della volontà di non adempiere, dopo avere contemporaneamente ritenuto che il dettato legislativo era stato rispettato;
- violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato laddove aveva ritenuto la sussistenza di un giustificato motivo di inadempimento costituito dalla mancanza di mezzi economici sufficienti per affrontare il rientro nel paese di provenienza poiché la condizione di assoluta impossidenza individuata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 5 del 2004 non era equiparabile alla scarsità di risorse economiche e non costituiva fatto notorio in quanto ogni anno decine di migliaia di clandestini ottenevano la regolarizzazione avendo reperito stabile occupazione o vivendo di attività illecite e comunque non poteva essere ritenuta una scriminante nel caso in cui era conseguenza della volontaria condotta del clandestino;
tanto più che la Corte d'Appello non aveva indicato le fonti da cui aveva tratto il convincimento che l'imputata non disponesse di mezzi economici.
3 - Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. OSSERVA
4 - Con il primo motivo il Pubblico Ministero ricorrente lamenta violazione di legge e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di merito da un lato ritenuto che fosse stata rispettata nel caso concreto la disposizione di cui al D.Lgs. n.286 del 1998, art. 13, comma 7, essendo stato il provvedimento del
Questore, redatto in italiano, tradotto altresì nella lingua inglese e cioè in una delle tre lingue principali previste dalla stessa normativa, ma nel contempo disapplicato la stessa disposizione sotto il profilo che l'imputata, non conoscendo l'idioma italiano, non avrebbe avuto una piena conoscenza dell'obbligo che le veniva imposto con conseguente insussistenza di una volontà diretta a non adempiere il precetto. La doglianza è fondata.
La disposizione legislativa sopra indicata dispone in effetti che la traduzione dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno o l'espulsione dello straniero debba avvenire in una lingua a lui conosciuta. Ciò deriva in primo luogo dalle disposizioni delle Convenzioni Internazionali ratificate in Italia (art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la L. 4 agosto 1955, n. 848, art. 14, comma 3, lett. a, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato il 19 dicembre 1966 a New York e reso esecutivo in Italia con la L. 25 ottobre 1977, n. 881), introdotte nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione ed insuscettibili di abrogazione o modificazione da parte delle disposizioni di legge ordinaria (v. sentenza della Corte Cost. n. 10 del 1993), oltre che dal riconoscimento costituzionale a favore di ogni uomo, sia cittadino che straniero, del diritto inviolabile alla difesa (art. 24 Cost., comma 2,), fra cui è compreso anche il diritto alla esatta comprensione dell'accusa ed ai presupposti della stessa, con conseguente vincolo da parte del giudice di conferire alle norme di legge ordinaria un significato espansivo diretto a rendere, nei limiti del possibile, concreto ed effettivo il diritto alla informazione, in favore dell'imputato straniero, sugli esatti termini dell'accusa e degli atti presupposti in una lingua che egli comprende.
L'obbligo della traduzione sussiste peraltro soltanto qualora, al momento della emissione e notifica del singolo provvedimento, emerga in modo certo la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del cittadino straniero, dovendosi invece escludere la sussistenza di un tale obbligo allorquando il cittadino straniero alloglotta mostri in qualsiasi modo di rendersi conto del significato degli atti e non rimanga inerte ma assuma iniziative rivelatici della capacità di difendersi adeguatamente (v. per tutte Cass. Sez. 4, 29.7.2004 n. 32911). E tale accertamento di fatto nel caso in esame non è stato compiuto dalla Corte di merito, la quale, al pari del giudice di primo grado, ha presupposto apoditticamente ed ingiustificatamente che l'imputata non avesse conoscenza della lingua italiana, ma non ha considerato il tempo da cui l'imputata permaneva in Italia, la attività che svolgeva e le relazioni che intratteneva, quali studi avesse fatto e quali lingue avesse imparato nel suo paese di origine, nonché tutti gli altri elementi occorrenti per valutare in concreto se fosse o meno in grado di capire l'italiano o l'inglese. Orbene, la mancata valutazione, da parte della Corte di merito, della conoscenza o meno della lingua italiana da parte dell'imputata integra una palese violazione di legge, al pari della mancata indicazione della eventuale diversa lingua conosciuta dalla stessa ed in cui il provvedimento del Questore avrebbe dovuto essere tradotto onde essere legittimo e quindi posto a fondamento della fattispecie criminosa.
Inoltre è legislativamente previsto che, in caso di indisponibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, sia consentita, in alternativa, la traduzione in una delle lingue principalmente parlate nella terra (inglese, francese e spagnolo), costituenti, fra l'altro, le lingue straniere maggiormente usate anche nei paesi da cui provengono i migranti clandestini e di ciò non ha tenuto conto la sentenza impugnata la quale ha contraddittoriamente ritenuto che l'ordine di allontanamento fosse legittimo, ma che non fosse comprensibile dall'imputata non costituendo la redazione in italiano ed in inglese una modalità di conoscenza certa, benché la legge ritenga tale modalità sufficiente.
5) È fondato anche il secondo motivo di gravame con cui il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto che la difficoltà per l'imputata di reperire i mezzi sufficienti per il rientro nel paese di origine, a causa della sua condizione di clandestina che le impediva di reperire un lavoro stabile, potesse costituire giustificato motivo di inadempimento dell'obbligo scaturente dal provvedimento del Questore, tale da scriminare la inosservanza del precetto contenuto nella norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, più volte citata.
La Corte Costituzionale, davanti alla quale è stata censurata la norma suddetta in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 97 Cost., sotto il profilo della indeterminatezza della clausola
"senza giustificato motivo", ha dichiarato infondata la questione, rilevando che la clausola in questione, se pure non può, senza risultare pleonastica, essere ritenuta evocativa delle sole cause di giustificazione in senso tecnico, ha tuttavia riguardo a situazione ostative di particolare pregnanza, che incidono sulla stessa possibilità soggettiva od oggettiva di adempiere all'intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa, ma non anche ad esigenze che riflettano la condizione tipica del "migrante economico", sebbene espressive di istanze in sè e per sè pienamente legittime (v. Corte Cost. n. 5 del 2004). Spetta quindi al giudice stabilire in concreto il significato da attribuire alla clausola "senza giustificato motivo" mediante una operazione interpretativa non esorbitante dai suoi compiti ordinali, attraverso la individuazione della esistenza delle ragioni legittimanti la inosservanza del precetto, alla stregua del potere dovere di rilevare direttamente, quando possibile, l'esistenza di tali ragioni ovvero attraverso la verifica dei motivi non conosciuti o non conoscibili da parte del giudicante, che il destinatario del precetto avrà l'onere di allegare. Nelle individuazioni di tali ragioni il giudicante deve comunque attenersi ai canoni interpretativi collegati alla finalità della incriminazione ed al quadro normativo in cui essa si innesta, non potendo invece arbitrariamente apprezzare quale "giustificato motivo" un elemento di per sè privo di spessore ed oltretutto neppure verificato da parte del giudice quale la difficoltà per il migrante clandestino di reperire una occupazione stabile. La disponibilità di mezzi economici occorrenti per l'adempimento dell'obbligo del Questore di lasciare il territorio dello stato italiano non è infatti logicamente collegata al reperimento di un lavoro stabile, potendo derivare da qualsiasi attività, anche illecita o comunque non stabile e per converso la difficoltà per il clandestino di reperire un lavoro stabile regolare, costituendo una condizione tipica della sua posizione, non è idonea ad integrare un "giustificato motivo" dell'inadempimento dell'obbligo di lasciare il territorio dello Stato, apparendo tale obbligo privo di significato giuridico qualora fosse sufficiente allegare la mancanza di un lavoro stabile - che è propria di tutti i clandestini - per disattenderlo, specie poi con riguardo alla modestissima spesa occorrente per raggiungere con un vettore terrestre la Romania da cui proviene l'imputata.
Come rilevato dal ricorrente, la Corte di merito ha quindi erroneamente applicato la legge penale avendo individuato come motivo idoneo a giustificare la inosservanza del precetto penale di cui si tratta una situazione di per sè indifferente in relazione alle finalità della incriminazione ed al quadro normativo in cui si inserisce che è diretto a provocare l'allontanamento degli stranieri clandestini dal territorio nazionale tutte le volte che ciò non sia impossibile o pericoloso per il migrante.
6 - Si deve pertanto annullare la sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale con riguardo ad entrambi i motivi di ricorso del Pubblico Ministero ricorrente.
7 - Quanto alle conseguenze dell'annullamento, si deve prendere atto che la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili in ogni caso le sentenze di assoluzione ed ha disciplinato in via transitoria (L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 4) il caso di annullamento da parte della Corte di Cassazione di una sentenza di condanna di secondo grado che abbia riformato una precedente sentenza di primo grado di assoluzione (prevedendo, in tal caso, che l'appello proposto con una sentenza di proscioglimento prima della entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 debba essere dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile), non ha invece disciplinato la ipotesi di annullamento della sentenza di secondo grado di assoluzione resa su appello contro sentenza di assoluzione di primo grado.
Prima della approvazione della L. n. 46 del 2006 la soluzione imposta dal codice di rito (art. 623, lett. c)) era quella dell'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello che aveva emesso il provvedimento impugnato;
però, a seguito della entrata in vigore della normativa che in via generale ha vietato l'appello contro le sentenze di proscioglimento, pare in contrasto con la nuova disciplina la possibilità di rinviare per un nuovo giudizio di appello un caso in cui, addirittura, vi era stato il proscioglimento nel precedente giudizio di appello, a conferma del proscioglimento in primo grado, quando ciò non è consentito neppure nel caso in cui in appello vi era stata la condanna dopo un proscioglimento in primo grado, imponendosi in tal caso la inammissibilità dell'appello con la assegnazione del termine di 45 giorni al Pubblico Ministero per proporre eventualmente ricorso per cassazione contro la sentenza di assoluzione di primo grado. Il caso di cd. "doppia conforme" di assoluzione è infatti sempre un caso in cui l'appello non sarebbe consentito in base alla nuova normativa e non potrebbe quindi avere luogo ne' il giudizio di appello dopo la entrata in vigore della stessa, ma neppure un nuovo giudizio di appello a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, essendo ciò escluso dal legislatore al di fuori dei casi in cui l'annullamento riguardi soltanto la pena o la misura di sicurezza, divenendo quindi definitivo il giudizio di responsabilità (art. 10, comma 4).
8 - Il vuoto legislativo creato in tal caso dal legislatore del 2006 deve essere colmato facendo ricorso al sistema ed in particolare al principio dell'eadem ratio con riguardo al caso di annullamento della sentenza di condanna in appello che abbia riformato la sentenza di assoluzione di primo grado. In conformità a quanto previsto dalla norma transitoria di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 4, si deve pertanto annullare senza rinvio la sentenza impugnata, non potendo più avere corso il giudizio di appello contro la sentenza di assoluzione in primo grado. La soluzione potrebbe apparire incongrua ed è in effetti frutto di un mancato coordinamento delle disposizioni da parte del legislatore, poiché gli stessi vizi che inficiano la sentenza di appello in realtà inficiano anche quella di primo grado, la quale resta "in vita" benché viziata, tuttavia, essendo stata impugnata soltanto la sentenza di appello e non essendo stati comunque dedotti vizi di nullità della sentenza di primo grado, resta preclusa in questa sede qualsiasi pronuncia su tale prima sentenza che potrà costituire oggetto di ricorso per cassazione da parte del Pubblico Ministero. E sotto tale profilo non pare applicabile neppure la disposizione di cui al combinato disposto dell'art. 620 c.p.p., lett. i), e dell'art. 621 c.p.p. (per cui se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l'appello, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ritiene il giudizio qualificando la impugnazione come ricorso), poiché la sentenza di primo grado era appellabile nel momento in cui è stata appellata ed il legislatore del 2006, con la disposizione transitoria, ha voluto concedere un nuovo termine al P.M. per presentare i motivi di ricorso in quanto non si trattava di scelta di mezzo erroneo di impugnazione, bensì di inappellabilità sopravvenuta della sentenza per scelta legislativa.
D'altronde la incongruenza potrebbe essere soltanto apparente poiché il P.M. in sede di ricorso contro la sentenza di primo grado è ora legittimato a dedurre anche vizi diversi da quelli che ha dedotto contro la sentenza di appello in un momento in cui la sentenza di proscioglimento era appellabile e quindi, in caso di accoglimento del ricorso, avrebbe potuto ottenere il giudizio di appello.
9 - In merito poi agli adempimento consequenziali alla sentenza di annullamento senza rinvio, pur non disponendo sul punto la norma transitoria quale sia l'autorità che debba dichiarare inammissibile l'appello contro la sentenza di proscioglimento in primo grado, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione della sentenza di appello pronunciata prima della entrata in vigore della L. n. 46, si ritiene, anche per ragioni di economia processuale, che debba procedere a tale declaratoria direttamente questa Corte. E sempre per le stesse ragioni si ritiene di dovere altresì incaricare la cancelleria presso questa Corte degli adempimenti previsti dalla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 3, trattandosi di adempimenti direttamente collegati alla pronuncia di inammissibilità del gravame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Dichiara inammissibile l'appello del Pubblico Ministero e dispone che, a cura della cancelleria, si provveda alle comunicazioni di cui alla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 3. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2006