Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2001, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAL201 Oggetto02797 DICASSAZIONE LA C SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 13983/98 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron.5750 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Ud.13/12/00 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente $ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro 26 FEB. 2001pendiritti L tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, IL CANCELLIERE presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 CANCELLERIA rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
SC NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2000 controricorrente avverso la sentenza n. 89/98 del Tribunale di PERUGIA, 5388 -1- depositata il 30/01/98 R.G.N. 598/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. E 0 -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Perugia, depositato il 10 dicembre 1993, AN CA chiedeva la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento della pensione di inabilità civile. Si costituiva la Prefettura di Perugia, chiedendo la reiezione della domanda. Precisata poi la domanda da parte della signora CAo, con la richiesta dell'assegno di invalidità di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971, si costituiva il Ministero dell'Interno. Espletata consulenza tecnica medico-legale, con sentenza del 4 ottobre 1995 il Pretore rigettava la domanda. L'appello della signora CA, cui resisteva il Ministero, veniva accolto dal Tribunale di Perugia con sentenza del 21 novembre 1997/ 30 gennaio 1998. I giudici di secondo grado ritenevano, sulla scorta della rinnovata consulenza tecnica di ufficio, che la invalidità della signora CA si fosse aggravata, raggiungendo la misura utile per la provvidenza richiesta a decorrere dalla data della seconda consulenza. Condannavano pertanto il Ministero dell'Interno alla corresponsione dell'assegno mensile a decorrere dal 7.1.1977 (data poi corretta, con il procedimento di cui all'art. 288 c.p.c., in 7.1.1997). Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 18.5.1998, ricorre, con atto notificato il 17.7.1998, il Ministero dell'Interno, formulando quattro motivi di censura. La signora CA resiste con controricorso notificato il 17.11.1998. Motivi della decisione 1 Va preliminarmente rilevata la inammissibilità del controricorso, notificato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. Il difensore della signora CA ha comunque legittimamente partecipato alla discussione orale in forza della procura rilasciata a margine del controricorso. Con il primo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, nonché vizio di motivazione, il Ministero ricorrente deduce che, avendo la signora CA ottenuto in sede amministrativa il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 70%, a seguito di domanda presentata il 28.2.92 (e, quindi, prima della entrata in vigore del d.m.
5.2.92 del Ministro della Sanità), ogni richiesta di accertamento di invalidità che non fosse quella totale doveva ritenersi carente di interesse. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del 1971, nonché vizio di motivazione, si assume che, essendo stato richiesto con il ricorso introduttivo il riconoscimento della inabilità totale, l'accertamento in corso di causa di una invalidità del 70 % avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda. Con il terzo e il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118/71, nonché omesso esame ed omessa pronuncia su un punto decisivo, il Ministero lamenta che il Tribunale ha riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità sul solo presupposto della percentuale di invalidità, senza accertare gli ulteriori requisiti della insussistenza di redditi o prestazioni incompatibili e del mancato collocamento al lavoro. Il primo e il secondo motivo, che si trattano congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione, sono infondati. Va premesso che la signora CA non si era affatto limitata a chiedere l'accertamento di una invalidità, totale o parziale che fosse, ma aveva chiesto il riconoscimento di provvidenze economiche. Secondo quanto risulta dalla sentenza qui impugnata, la signora CA, dopo aver inizialmente chiesto la pensione di inabilità civile (di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971), aveva poi espressamente precisato, nel giudizio davanti al Pretore, di richiedere “l'attribuzione dell'assegno mensile ex art. 13 L.118/71”. Dal ricorso per cassazione non risulta che tale "precisazione” sia stata censurata in appello;
e comunque questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che il minore beneficio dell'assegno, di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971 (e succ. modificazioni), può ritenersi compreso per implicito in quello della pensione di inabilità espressamente domandata, stante l'irrilevanza, sotto tale profilo, del fatto che solo per l'assegno di invalidità sia richiesto il requisito della incollocazione al lavoro (cfr. Cass., 11 agosto 1994 n. 7367). Non vi è stata, pertanto, pronuncia ultra petita. Né può sostenersi la carenza di interesse della signora CA a richiedere l'assegno, per il fatto che in sede amministrativa -- a seguito di domanda presentata prima della data di entrata in vigore del decreto di approvazione della nuova tabella delle percentuali di invalidità (e quindi prima della elevazione della percentuale di invalidità, richiesta per la fruizione dell'assegno, dalla misura superiore ai due terzi al 74 per cento: art. 9 del D. Leg.vo 23 novembre 1988 n. 509) - era stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 70 %. Il Ministero non aveva, infatti, riconosciuto l'assegno, non provvedendo neppure alla verifica dei requisiti diversi dal grado di invalidità, quasi certamente a causa della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 9 del D. Leg.vo n. 509 del 1988, che, prima di essere dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 209 del 1995, richiedeva il maggior grado di invalidità del 74 % anche per le domande di assegno presentate anteriormente alla data di cui al primo comma, quando l'accertamento dei requisiti sanitari fosse comunque avvenuto dopo tale data. Il terzo e il quarto motivo sono, invece, fondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte la "incollocazione” al lavoro prevista dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 rappresenta - al pari della riduzione della capacità lavorativa, del requisito economico o reddituale e della assenza di prestazioni incompatibili un elemento - costitutivo del diritto alla prestazione (la cui prova è a carico del soggetto richiedente l'assegno) e non già una mera condizione di erogazione del beneficio, che possa essere accertata in sede extragiudiziaria (cfr. Cass., 16 marzo 1988 n. 2467; 10 gennaio 1992 n. 203; 5 maggio 1994 n. 2159); la mancanza di uno di tali requisiti può essere dedotta o rilevata di ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, salve le preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare, quella derivante dal giudicato interno formatosi - ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito - per effetto della dell'accertamento del solo requisito medico-legale mancata tempestiva impugnazione in ordine all'esistenza degli altri requisiti (Cass., 13 aprile 1995 n. 4217; 1 settembre 1995 n. 9345; 23 dicembre 1999 n. 14509). Nella fattispecie in esame la domanda in primo grado era stata rigettata per l'assenza del requisito della riduzione della capacità lavorativa, senza alcun altro accertamento;
sicché il giudice di appello, pur in assenza di espressa deduzione del Ministero resistente, avrebbe dovuto accertare di ufficio, una volta ritenuta sulla scorta della nuova consulenza medico- legale - la sussistenza di una percentuale di invalidità utile, la presenza degli altri elementi costitutivi del diritto domandato. Non avendo a tanto provveduto il Tribunale di Perugia, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si designa nella Corte di Appello di Perugia. Al giudice di rinvio si rimette anche la decisione sulle spese di questo giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso ed accoglie il terzo e il quarto;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Perugia. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2000. Il Presidente cons. estensore . 3 0 I A 1 3 D S A COLLABOR 5 . S , T A O . R T L N , IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA L A ' A O L S 3 B L Depositata in Cancelleria E 7 E I - P S D D 8 26 FEB. 2001 - I I 1 A S N oggi, 1 T N G S E O A O E OL GORATORE S M P E A I G R M DI CANCELLERIA D P A G I U E E S , O A L T T O D R T R O I E A T C 7 R L T S I I L N D G E E E S D O R E