Sentenza 18 agosto 2003
Massime • 1
Poiché l'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, comma settimo, prevede espressamente che " il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta", deve ritenersi che tale requisito formale investa non solo l'apposizione del termine ma anche la specificazione dell'elemento essenziale del contratto rappresentato dalla componente formativa; a tal fine non è sufficiente la mera precisazione astratta della tipologia contrattuale ( contratto di formazione e lavoro), ma è necessario che sia indicato , almeno nelle sue linee essenziali - sia pure, eventualmente, con adeguato riferimento ad altra documentazione - il tipo di formazione cui il contratto mira.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12090 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BETTOLO 22, presso lo studio dell'avvocato ROSANNA GIUSEPPINI, rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELLA DEL ROSSO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N. 288, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO PAPALEONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 545/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 22/12/99 - R.G.N. 533/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato PICCININNO per delega PERSIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE di Firenze, IV EL, già assunto dalla Menarini s.r.l. il 3 gennaio 1996 con contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, chiedeva che, previa dichiarazione della natura a tempo indeterminato del rapporto e quindi dell'illegittimità del licenziamento intimatogli il 12.12.1997 per il 2.1.1998, fossero emessi tutti i provvedimenti di cui all'art. 18 l. n. 300/1970. Il medesimo lavoratore chiedeva anche la condanna della Soc. Menarini al pagamento della somma di L. 679.899 a titolo di maggiorazione retributiva per ore di lavoro straordinario.
Il RE rigettava le domande con sentenza che, a seguito di appello del EL, era confermata dal Tribunale di Firenze. Il giudice di secondo grado, per quanto ancora rileva, osservava che la legge prevede la nullità del contratto di formazione e lavoro, con conversione del medesimo in contratto a tempo indeterminato, in caso di mancanza del requisito della forma scritta, mentre analoghe sanzioni non sono previste in caso di mancata consegna al dipendente del progetto formativo. Neanche era configurabile una genericità del contratto, poiché nella lettera di assunzione erano specificati la figura negoziale, la decorrenza, la scadenza, il patto di prova con la relativa durata, la qualifica, la retribuzione, la divisione di destinazione lavorativa, la disciplina contrattuale collettiva applicabile.
Quanto alla richiesta di integrazione della retribuzione per la prestazione di lavoro straordinario, ricordava in punto di fatto che erano in questione ore eccedenti l'orario settimanale contrattuale di 40 ore, ma non l'orario legale massimo settimanale di 48 ore e che le stesse ore erano state retribuite con la maggiorazione del 10%.
Quanto alla disciplina applicabile, osservava che l'art. 7 del c.c.n.l. relativo all'industria chimica, secondo la sua esatta interpretazione, qualificava tali eccedenze di orario come lavoro supplementare, remunerato con la maggiorazione del 10%, sicuramente lecita perché non inferiore a quella minima di legge. Detta interpretazione si desumeva dal fatto che l'art. 7 faceva ripetutamente riferimento ad un orario strutturato su base settimanale, cosicché doveva ritenersi che per lavoro prestato oltre la durata normale dell'orario di lavoro stabilito dalle norme di legge si intendesse quello comportante il superamento delle 48 ore settimanali. Del resto lo stesso art. 7, nel regolamentare l'ipotesi della distribuzione dell'orario normale settimanale nell'arco di più settimane, escludeva espressamente la maggiorazione prevista per lo straordinario in caso di lavoro svolto oltre le otto ore giornaliere.
Il EL propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La Menarmi - Industrie Chimiche Farmaceutiche s.r.l. resiste con controricorso.
Ambedue le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 8, comma 7, della l. 29 dicembre 1990 n. 407, in relazione all'art. 3
del di 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con la l. 19 dicembre 1984 n. 863, e degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., unitamente a vizi di motivazione su un punto decisivo.
Deduce che nella specie l'omessa consegna del progetto di formazione (cui non era comunque seguita altra forma di comunicazione del progetto formativo), prevista dalla legge e dal contratto interconfederale 18.12.1988, aveva reso indeterminato il contenuto del contratto intercorso tra le parti, avente causa mista, relativamente alla parte formativa e alla qualifica alla cui acquisizione era finalizzato il contratto stesso, poiché in realtà sulla base del solo contenuto di quest'ultimo non era possibile individuare quale formazione fosse prevista e a quale professionalità essa mirasse. A tal fine era del tutto insufficiente l'indicazione della qualifica di impiegato di categoria C, stante la sua genericità, non chiarita dal ceni, che riguardo a tale inquadramento, elencava una serie di posizioni lavorative eterogenee.
In realtà la ratio della norma che, nel contratto di formazione e lavoro, commina la nullità per la mancanza della forma scritta non può essere che quella di rendere possibile al lavoratore la conoscenza piena dell'oggetto del contratto, sia nel suo aspetto formativo che in quello più prettamente di prestazione lavorativa. Nè poteva rilevare la circostanza che il ricorrente non aveva contestato di avere ricevuto arricchimenti di professionalità, poiché quel che contava era il fatto della mancata stipulazione di un valido contratto di formazione e lavoro e della totale impossibilità per il lavoratore di controllare lo svolgimento del previsto percorso formativo. D'altra parte, la mancata indicazione del percorso formativo e della qualifica da acquisire potevano consentire all'azienda un ampio margine di utilizzazione del neoassunto.
Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 1 del rd.l. 15 marzo 1923 n. 692 e dell'art. 36 Cosi, nonché degli arti 1363 e
1371 c.c, in riferimento all'art. 7 del c.c.n.l. per gli addetti all'industria chimica.
Sostiene che la motivazione relativa all'interpretazione dell'art. 7 del c.c.n.l., oltre ad integrare violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, perché sono state estrapolate alcune clausole, senza considerare il contesto in cui esse si collocano e senza citarne altre più pertinenti, viola le norme di legge in materia di lavoro straordinario, rispetto alle quali la stessa disposizione contrattuale precisa innanzitutto di non volere innovare. In particolare, poiché non è derogata la norma sul limite di otto ore dell'orario di lavoro giornaliero, consegue che il contratto in realtà considera come lavoro straordinario quello prestato oltre l'ottava ora giornaliera e come lavoro supplementare solo quello prestato tra la 40a e la 48 a ora (tipicamente, quello svolto nella giornata di sabato, stante l'orario settimanale contrattuale di 40 ore). Le previsioni particolari di cui all'art. 7, e specificamente quella relativa alla distribuzione dell'orario normale sull'arco di più settimane, costituiscono delle eccezioni e non sono idonee a dimostrare che il c.c.n.l. non consideri straordinario il lavoro prestato oltre l'ottava ora giornaliera. Il primo motivo è fondato.
È opportuno premettere che il ricorrente, pur non escludendo in astratto la possibile rilevanza, ai fini della validità del contratto di formazione e lavoro, della tempestiva consegna della copia del relativo progetto di formazione - peraltro nella specie pacificamente non verificatasi -, non ha mancato di mettere in connessione i principi di carattere generale sulla necessità di un'adeguata specificazione dell'oggetto del contratto, ai fini della sua validità, con la regola prevedente la forma scritta per la stipulazione del tipo di contratto in questione, sottolineando anche che i requisiti di forma e di sostanza devono coesistere nel momento della stipulazione contrattuale.
Ad avviso di questa Corte, nel valutare i requisiti di determinatezza dell'oggetto di un contratto di formazione e lavoro occorre tenere presente che la finalità formativa costituisce uno degli elementi essenziali di tale tipo di contratto e quello in relazione al quale il medesimo è sottoposto a una disciplina speciale, anche dal punto di vista formale.
L'art. 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 407, comma 7, prevede espressamente: "Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta. In mancanza il lavoratore si intende assunto con contratto a tempo indeterminato". In precedenza, in mancanza di una specifica disposizione di legge riguardo alla forma, la giurisprudenza aveva già ritenuto necessaria la forma scritta, osservando che, stante la natura del contratto, e il rinvio alle norme disciplinanti i rapporti di lavoro subordinato (art. 3, comma 5, d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984 n. 863), doveva ritenersi applicabile la previsione dettata al riguardo, dall'art. 1, terzo comma, della legge 18 aprile 1962 n. 230 per i contratti di lavoro a tempo determinato (cfr., ex plurimis, Cass. 22 agosto 1991 n. 9024, 4 febbraio 1992 n. 1188, 13 marzo 1992 n. 3099, 16 gennaio 1993 n. 531, 11 aprile 1996 n. 3368). Si era anche rilevatola forma scritta era presupposta dall'obbligo, di cui all'art. 3, terzo comma, del d.l. n. 726/1984, di notificare il contratto all'ispettorato provinciale del lavoro (Cass. n. 9024/1991 e n. 1188/1992, citt.). A seguito della emanazione della citata disposizione specifica, non vi può essere dubbio che il requisito formale investa, oltre all'apposizione del termine, l'elemento essenziale del contratto rappresentato dalla componente formativa.
A tale conclusione si perviene pianamente in applicazione dei principi di carattere generale sulle implicazioni della prescrizione della forma scritta per la conclusione di un contratto (cfr. Cass. 3 agosto 1992 n. 9232, 21 giugno 1999 n. 6214, 20 giugno 2000 n. 8365 e 20 settembre 2001 n. 11864). Peraltro appare anche evidente che le specifiche esigenze garantistiche alla base della norma in esame presuppongono la determinazione dell'oggetto del contratto riguardo alla sua componente formativa: non è certo pensabile, infatti, che tale elemento possa venire a determinarsi, sul piano della reciprocamente manifestata volontà delle parti, solo in fase di concreta attuazione del rapporto (per una certa analogia delle problematiche, può richiamarsi l'elaborazione della giurisprudenza di questa Corte in materia di necessaria specificazione dell'oggetto del patto di prova:
cfr. Cass. 15 gennaio 1986 n. 200, 20 agosto 1987 n. 6982, 22 marzo 2000 n. 3451, 18 novembre 2000 n. 14950, 6 dicembre 2001 n. 15432). Ai fini dell'integrazione del requisito formale in esame, quindi, non può essere sufficiente la mera precisazione astratta della tipologia contrattuale (contratto di formazione e lavoro), ma è necessario che sia indicato, almeno nelle sue linee essenziali, il tipo di formazione a cui il contratto mira, non potendosi escludere, peraltro, in relazione ai principi in materia - cfr., per. es. Cass. 7 marzo 2000 n. 2579, 19 luglio 2000 n. 9465 e 13 ottobre 2000 n.
13700 -, la idoneità della determinazione dell'elemento in questione mediante il preciso e univoco riferimento ad altra documentazione: si pensi per esempio all'ipotesi del riferimento al progetto di formazione di cui lo stesso art. 8, comma 7, l. n. 407/1990 prevede la consegna in copia al lavoratore.
Nella specie il giudice di merito, nel motivare circa la ritenuta insussistenza di una genericità del contratto, non ha tenuto presente la specifica esigenza della individuazione della finalità formativa, peraltro dal medesimo giudice non precisata, fin dal momento della conclusione del contratto. D'altra parte non è pertinente, rispetto alla doglianza di nullità del contorto per mancata determinazione del suo oggetto, il richiamo dell'orientamento di questa Corte circa la rilevanza (da verificare caso per caso) della mancata consegna del progetto di formazione sotto il profilo dell'inadempimento del datore di lavoro agli obblighi derivanti dal contorto di formazione e lavoro e della conseguente conversione del contorto in ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. Cass. 1 luglio 1998 n. 6432, 12 novembre 1998 n. 11463 e 2 settembre 2000 n. 11525). Nè la generica affermazione del Tribunale che nel contorto era specificata la qualifica e la divisione di destinazione lavorativa rappresenta un'adeguata motivazione allo scopo in esame.
Peraltro le censure del ricorrente dimostrano ulteriormente l'inadeguatezza della motivazione, nel momento in cui, con richiami specifici al testo del contorto e delle disposizioni contrattuali collettive in materia di inquadramento del personale, mettono in evidenza come il giudice a quo non abbia tenuto presente la estrema genericità o l'indeterminatezza degli elementi a cui egli ha fatto riferimento.
Il secondo motivo, invece, non è fondato.
Il giudice di merito, in realtà, ha fornito un'interpretazione della clausola contrattuale collettiva presa in esame logica e non in contrasto con le regole di ermeneutica contrattuale, visto che il significato delle espressioni impiegate è stato determinato sulla base del tenore complessivo dell'articolo del contorto collettivo che disciplina l'orario di lavoro. D'altra parte, le censure proposte dal ricorrente si concretizzano, in sostanza, nella prospettazione di un'interpretazione alternativa, mentre le critiche dell'interpretazione fatta propria dal Tribunale sono affette da genericità, nella parte in cui non sono state specificate le "più pertinenti" clausole che sarebbero state trascurate dal medesimo giudice e non è stato richiamato adeguatamente il tenore delle previsioni particolari relative alla distribuzione dell'orario sull'arco di più settimane, che il giudice di merito avrebbe incongruamente valorizzato. Quanto al richiamo dell'inciso della normativa contrattuale, secondo cui le parti non avrebbero inteso innovare rispetto alle norme di legge aventi ad oggetto la durata massima dell'orario di lavoro, deve rilevarsi che anche il significato di una simile enunciazione, nell'ottica di una stipulazione contrattuale, è suscettibile di interpretazione, sicché non può ritenersi di per sè incongrua la conclusione, desunta dal tenore complessivo delle disposizioni contrattuali, che per orario massimo di legge le parti abbiano inteso quello settimanale. Del resto, anche in dottrina e in giurisprudenza non è pacifico che, in riferimento all'art. 1 del r.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, il limite orario giornaliero concorra con quello settimanale,
in caso di impostazione dell'orario contrattuale su base settimanale (cfr., Cass. 22 ottobre 1971 n. 2973, 20 aprile 1983 n. 2729, Cass. 2 maggio 1996 n. 6995, Cass. 16 luglio 2002 n. 10312). Nella specie,
comunque, non è direttamente rilevante tale questione interpretativa della normativa di legge, poiché il giudice di merito ha rilevato che la disciplina contrattuale, in realtà, ha previsto, in relazione alle ore di lavoro eccedenti il limite delle otto ore giornaliere, una maggiorazione del 10%, pari a quella minima prevista dalla legge per il lavoro straordinario, e il ricorrente non ha formulato censure al riguardo.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata in relazione all'accoglimento del primo motivo. La causa viene rinviata per nuovo esame ad altro giudice, che provvedere ad un adeguato accertamento in merito agli elementi di fatto rilevanti in relazione al seguente principio di diritto: "poiché l'art. 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 407, comma 7, prevede espressamente che 'il contratto di formazione e lavoro e' stipulato in forma scrittà, deve ritenersi che tale requisito formale investa non solo l'apposizione del termine ma anche la specificazione dell'elemento essenziale del contratto rappresentato dalla componente formativa;
a tal fine non è sufficiente la mera precisazione astratta della tipologia contrattuale (contratto di formazione e lavoro), ma è necessario che sia indicato, almeno nelle sue linee essenziali (sia pure eventualmente con un adeguato riferimento ad altra documentazione), il tipo di ì formazione cui il contratto mira".
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Perugia, che provvedere anche in merito alle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2003