Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12090
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Sentenza 18 agosto 2003

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Poiché l'art. 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, comma settimo, prevede espressamente che " il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta", deve ritenersi che tale requisito formale investa non solo l'apposizione del termine ma anche la specificazione dell'elemento essenziale del contratto rappresentato dalla componente formativa; a tal fine non è sufficiente la mera precisazione astratta della tipologia contrattuale ( contratto di formazione e lavoro), ma è necessario che sia indicato , almeno nelle sue linee essenziali - sia pure, eventualmente, con adeguato riferimento ad altra documentazione - il tipo di formazione cui il contratto mira.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12090
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12090
    Data del deposito : 18 agosto 2003

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