Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/02/2002, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
FE R.G.N. 12544/2001 02368/02 REPUBBLICA ITALIAN. 12/10/2001 Cron. 5621 IN NOME DEL PI CASSAZIONE CORTE Rep. SEZIONI UNITE CIVILI sta dai Sigg.ri Magistrati: Nicola MARVULLI Primo Presidente Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di Sezione Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente di Sezione Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. GO VITRONE Consigliere Dott. Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere relatore ha pronunciato la seguente: Magistrati/Responsabilità disciplinare/Presupposti SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso il Palazzo di Giustizia;
- ricorrente -
contro
GO CI;
intimato - Giuseppe AL 491 e nei confronti del MINISTRO DELLA GIUSTIZIA;
- intimato -
avverso la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 27/01 del 22 marzo 2001, comunicata il successivo 24 marzo. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 ottobre 2001 dal Relatore Cons. dott. Giuseppe AL;
Udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni Lo Cascio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Giuseppe AL 2 Svolgimento del processo 1 - Con nota del 15 dicembre 1998 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dava notizia al Ministro della Giustizia della sua intenzione di promuovere l'azione disciplinare nei confronti del dott. GO CI, giudice del Tribunale di Verona. I fatti, in relazione ai quali l'azione disciplinare era promossa, venivano individuati nella duplice circostanza che il CI, "nonostante la presenza di gravi ragioni di convenienza”, sostanziate dai rapporti di "amichevole frequentazione" con il signor UI DE al quale era solito dare "consigli in materia legale": . aveva omesso di astenersi in una causa civile tra la società Autonova s.r.l., della quale il DE era legale rappresentante, e il signor HE Coltro;
si era astenuto soltanto al momento della decisione, dopo aver condotto a termine l'istruttoria e rimesso la causa all'udienza collegiale di discussione, in altra causa tra la stessa società Autonova e la società Tecnostyle. Nel corso dell'istruttoria il CI dichiarava di essere 1.1 - entrato ripetutamente in contatto con il DE in occasione dell'acquisto di alcune autovetture della casa automobilistica Citroen, della quale la società Autonova era concessionaria;
Giuseppe IA 3 precisava, tuttavia, che tali contatti non avevano determinato l'insorgenza di un rapporto di vera e propria amicizia né avevano comportato alcuna frequentazione privata o conviviale, in quanto i suoi rapporti con il DE non avevano mai oltrepassato il livello di cordialità proprio dei rapporti con un fornitore abituale. Aggiungeva ancora, il CI, che in occasione delle sue visite, sempre occasionate dalla necessità di acquisti o di riparazioni, era accaduto talvolta che il DE gli avesse rivolto richieste di "delucidazioni" in materia giuridica, alle quali aveva ritenuto di poter rispondere senza venir meno ai propri doveri deontologici. Riconosceva altresì di aver suggerito al DE il nominativo dell'avv. Francesco Masperi, come quello di un professionista particolarmente affidabile. Teneva a precisare, infine: • che le partite risultanti a suo debito negli anni 1991-1992 nella contabilità della società Autonova erano relative a fatture emesse per servizi ricevuti e nel frattempo saldate;
. che non aveva mai subito protesti;
• che delle due cause, in relazione alle quali gli era stato contestato di non essersi (quanto meno tempestivamente) astenuto, una era stata definita con sentenza favorevole alla Giuseppe AL società Autonova, che non era stata impugnata ed era "immune da ogni possibile lettura in chiave di favoritismo", mentre l'altra si era conclusa con la soccombenza della stessa società. - La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della 2 Magistratura assolveva il dott. CI, osservando: . quanto alla mancata astensione nella causa Autonova c/ Coltro, iniziata nel 1992 e decisa nel 1994, che in quel periodo i rapporti tra l'incolpato e il signor DE non erano tali da far ritenere opportuna, per "gravi" ragioni di convenienza, l'astensione del medesimo;
quanto alla mancata astensione, nella fase istruttoria, nella causa Autonova c/Tecnostyle che il successivo, progressivo intensificarsi dei rapporti tra i due soggetti era stato tale da far ritenere il comportamento del dott. CI "oggettivamente sbagliato e criticabile sotto il profilo deontologico", ma tuttavia "scusabile".
2.1 Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione chiede la- cassazione di tale sentenza con un unico motivo di ricorso. L'intimato, al quale il ricorso è stato notificato l'8 maggio 2001, non resiste. Motivi della decisione Giuseppe AL 5 3 Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione assume che la motivazione della sentenza impugnata, con la quale il dott. GO CI è stato assolto dall'incolpazione ascrittagli, sarebbe contraddittoria". Questo perché la Sezione"insufficiente e disciplinare, pur ritenendo che il comportamento dell'incolpato era stato "oggettivamente sbagliato e criticabile", lo ha ritenuto "scusabile", dando rilievo alla circostanza che egli si era astenuto al momento della decisione della causa. Infatti, così decidendo, la Sezione non avrebbe considerato: che già nel corso dell'istruttoria l'astensione del CI era da ritenersi "doverosa", tenuto conto del progressivo intensificarsi dei suoi rapporti con una delle parti in causa;
• che il magistrato ha il dovere di astenersi da ogni comportamento che, anche se non specificamente vietato, sia comunque idoneo ad ingenerare dubbi sulla sua imparzialità; • che, sotto tale riguardo, il comportamento del CI era stato "macroscopicamente" colposo, non essendosi egli attenuto, nei rapporti con le parti alla necessaria prudenza.
4 - La censura in tali termini prospettata è infondata. Perché la motivazione possa dirsi insufficiente o contraddittoria, ai sensi dell'art. 360 n. 5, c.p.c., è infatti necessario che il suo Giuseppe AL impianto argomentativo presenti lacune o contenga affermazioni contrastanti, tali da rendere impossibile l'individuazione (e la conseguente verifica) del procedimento logico posto a fondamento della decisione adottata (Cass. 13 aprile 1999, n. 3615; 15 aprile 2000, n. 4916). Una carenza siffatta non è riscontrabile nel caso di specie. Nella sentenza impugnata, la Sezione disciplinare - dopo aver posto in evidenza che "la previsione normativa della facoltà ... di astensione non esclude l'esistenza di un dovere del giudice, rilevante sotto il profilo deontologico, di astenersi tempestivamente tutte le volte che le ragioni di convenienza siano gravi", perché idonee a menomare la libertà di menomazione del magistrato o la sua insospettabilità - ha infatti puntualizzato: • che i contatti tra l'incolpato e il DE, occasionati dall'acquisto (e dalla riparazione) di alcune autovetture, pur essendo via, via divenuti sempre più frequenti non si erano mai trasformati in un rapporto di amicizia;
• che il progressivo intensificarsi e consolidarsi di tali rapporti avrebbe dovuto indurre l'incolpato a porsi già prima del 1997, quando la causa venne presa in decisione, "a porsi, più seriamente e tempestivamente di quanto non abbia T Giuseppe 7 tempestivamente fatto, il problema della sua astensione"; che, tuttavia, "la linea di demarcazione tra una prima fase temporale, in cui l'astensione era semplicemente opportuna, ed una successiva, in cui era divenuta doverosa, era notevolmente labile"; che, pertanto, il comportamento tenuto dall'incolpato, pur • essendo stato "oggettivamente sbagliato e criticabile sotto il profilo deontologico", doveva essere ritenuto "scusabile", sul piano soggettivo, avendo investito solo il momento temporale di un'astensione, poi comunque formalizzata all'atto della decisione della causa.
4.1 Da quanto precede appare chiaro che la sentenza impugnata - dà conto, in modo chiaro e coerente, delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata, precisando che l'errore di valutazione in cui era incorso l'incolpato doveva essere ritenuto "scusabile" (e, come tale, al di sotto della soglia di imprudenza e di negligenza necessaria per la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare), non già perché (come si assume nel ricorso) l'astensione era stata successivamente posta in essere al momento della decisione, ma per l'estrema difficoltà di individuare con esattezza il momento in cui l'astensione era ormai divenuta Giuseppe AL 8 "doverosa". L'esattezza di quest'ultimo apprezzamento (del resto neppure specificamente contestata dalla parte ricorrente) non può evidentemente essere riconsiderata in questa sede di legittimità, dal momento che la norma di cui al citato art. 360, n. 5, del codice di rito, non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare il merito della causa, ma la sola facoltà di controllare, sotto il profilo della giuridica e della coerenza logico-formale, le correttezza argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale soltanto spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti nei limiti tracciati dalle norme sulle prove legali (Cass. 14 agosto 1998, n. 8028; 11 gennaio 2000, n. 225, 8 maggio 2000, n. 5806). 5-> Il ricorso deve essere quindi rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Giuseppe AL 9 La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio del Il Presidente CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Giuseppe AL 12 ottobre 2001. f ight Depositato in Cancelleria oggi 18 FEB. 2002 IL CANCELLIERE 10